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Sentenza

Sentenza del 25/07/2024 n. 20697 - Corte di Cassazione

Illeciti tributari - Sanzioni - Professionista sanzionabile per violazioni della società

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione delle sanzioni amministrative tributarie irrogate ad A.A. (art. 13 D.Lgs. 471/1997 e art. 9 D.Lgs. 472/1997) per il suo presunto concorso nelle operazioni fraudolente di cessione di crediti fiscali. Questione giuridica centrale: se l'art. 7 del DL n. 269/2003 (conv. Legge 326/2003), che attribuisce le sanzioni relative al rapporto fiscale esclusivamente alla persona giuridica, escluda la sanzionabilità amministrativa dei soggetti terzi (consulenti/notaio) ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 472/1997, oppure se quest'ultimo rimanga applicabile quando sussistono gli elementi del concorso (contributo causale, consapevolezza e volontà di cooperare all'illecito).

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia, statuendo che l'art. 9 del D.Lgs. 472/1997 è compatibile con l'art. 7 del DL 269/2003 e che, sussistendone tutti gli elementi costitutivi, anche persone fisiche terze (come il notaio) possono essere sanzionate per concorso nelle violazioni tributaria relative a società dotate di personalità giuridica. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rimesso la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione per ulteriore valutazione (anche sulle spese).

Norme richiamate

  • D.Lgs. 472/1997, art. 2, comma 2

    Principio di personalità della sanzione: la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso la violazione; principio base che il Collegio riconferma come regola generale.

  • D.Lgs. 472/1997, art. 9

    Disciplina del concorso di persone nelle violazioni tributarie: quando più persone concorrono alla violazione, ciascuna soggiace alla sanzione. La Corte afferma la compatibilità di questa norma con l'art. 7 del DL 269/2003 e la sua applicabilità ai terzi che abbiano dato un contributo causale e consapevole all'illecito.

  • D.Lgs. 472/1997, art. 11

    Responsabilità solidale tra soggetti in rapporto organico con l'ente: richiamata come criterio per distinguere responsabilità solidale (rapporto organico/interesse sociale) da concorso (contributo causale e personale).

  • D.Lgs. 472/1997, art. 2, art. 4, art. 5, art. 8, art. 10

    Richiamate le norme che presidiano imputabilità, capacità di intendere e volere, colpevolezza, intrasmissibilità della sanzione e autore mediato: sottolineano che la personalità, la colpevolezza e la causalità psichica restano principi applicabili anche dopo l'art. 7 del DL 269/2003.

  • DL n. 269/2003 (conv. Legge 326/2003), art. 7, commi 1 e 3

    Prevede che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica siano esclusivamente a carico della persona giuridica; il comma 3 salva le disposizioni del D.Lgs. 472/1997 nella misura in cui siano compatibili. La Corte interpreta la norma in modo non assoluto: l'esclusione dalla sanzione riguarda in specie le persone con rapporto organico (di diritto o di fatto) con l'ente quando abbiano agito nell'interesse della società; non impedisce l'applicazione dell'art. 9 ai terzi esterni che abbiano concorso all'illecito.

  • D.Lgs. 471/1997, art. 13

    Norma sanzionatoria richiamata nell'atto di irrogazione delle sanzioni; contestata la sua applicazione in concorso con l'art. 9.

  • Codice penale, art. 110 (richiamato)

    Parallelo penalistico al concorso di persone: l'art. 9 del D.Lgs. 472/1997 ricalca i criteri di concorso penale sul piano amministrativo-tributario (contributo causale e volontà di cooperare).

  • Legge 689/1981, art. 5

    Riferimento storico e comparativo all'istituto del concorso nelle sanzioni amministrative; conferma l'orientamento di personalizzazione della sanzione.

Massime di principio

  • Principio generale: la regola di imputazione delle sanzioni tributarie è personale (colpisce chi materialmente ha commesso o concorso a commettere la violazione), e resta tale se non opera la deroga specifica prevista dall'art. 7 DL 269/2003.
  • Art. 7 DL 269/2003 va interpretato come norma eccezionale e circoscritta: esonera dalla sanzione le persone fisiche che si identificano organica o di fatto con la persona giuridica (rappresentanti, amministratori, dipendenti) quando abbiano agito nell'interesse e a beneficio della società; non esclude invece in radice l'applicazione dell'art. 9 ai terzi esterni.
  • Art. 9 D.Lgs. 472/1997 resta applicabile ai soggetti terzi (consulenti, notai, ecc.) quando sussistono tutti gli elementi del concorso: pluralità di agenti; realizzazione dell'elemento oggettivo dell'illecito da parte di almeno uno; contributo causale del terzo alla realizzazione del fatto illecito; consapevolezza e volontà di cooperare al disegno illecito (dolo o colpa grave).
  • Distinzione importante: concorso di persone (più sanzioni autonome per ciascun concorrente) è diverso da responsabilità solidale (una sola sanzione, con possibilità di regresso). La qualificazione influisce su effetti estintivi del pagamento.
  • Se il rappresentante o amministratore ha agito per interesse personale (o ha usato la società come schermo), viene meno la ratio dell'art. 7 e torna applicabile la responsabilità personale: bisogna valutare il beneficiario effettivo dell'illecito.
  • Prove e motivazione: l'Amministrazione deve provare gli elementi costitutivi del concorso (attività ripetuta e concatenata, conoscenza dei passaggi, collaborazione operosa nella redazione degli atti, ecc.). La presenza di elementi fattuali che mostrino un contributo causale e la coscienza finalistico‑illecita giustificano la sanzionabilità del terzo.
  • Prassi giudiziale: in situazioni analoghe occorre esaminare caso per caso; non basta la mera esternalità del soggetto per escluderne la responsabilità: conta il ruolo concreto svolto e la consapevolezza dell'illecito.

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