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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14575/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato gli arresti domiciliari. Il ricorrente contestava il vizio di motivazione con riguardo alle esigenze cautelari, sostenendo che i fatti contestati (falsificazione di una carta d'identità per alterare la data di nascita e plurimi accessi abusivi a banche dati quali Ced Interforze, "SDI", ACI, PRA) avessero scarso disvalore e fossero finalizzati a motivazioni private o 'futili' (es. celare l'età alla famiglia della moglie o ottenere informazioni sui proprietari di auto nelle autorimesse), estranee al contesto più grave dell'indagine; lamentava inoltre che le condotte volte a evitare intercettazioni (uso di applicazioni di messaggistica non intercettabili come "Telegram", spegnimento del telefono, allontanamento) fossero legittime e non indici di inquinamento probatorio, che era incensurato e che i rapporti con ambienti delinquenziali fossero occasionali. Ha richiamato anche la presunta collaborazione resa agli inquirenti.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato nella sostanza (ritenuto in gran parte inammissibile e, comunque, infondato). La Corte ha ritenuto logica e adeguatamente motivata la decisione del Tribunale del riesame in ordine alla sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio e del pericolo di reiterazione: elementi decisivi sono stati l'attivismo del ricorrente nella ricerca di informazioni sulle indagini, l'invito a familiari e prossimi a usare applicazioni non intercettabili ("Telegram"), le precauzioni suggerite per eludere intercettazioni (spegnimento o allontanamento del cellulare), l'accordo col soggetto Caminiti sulla versione da rendere riguardo a terzi coinvolti, i persistenti collegamenti con ambienti criminali e gli accessi ripetuti e non episodici a banche dati sensibili anche dopo aver avuto consapevolezza delle indagini. La Corte ha inoltre ritenuto che il ricorrente non abbia fornito elementi specifici sulla presunta collaborazione con gli inquirenti. Per questi motivi le esigenze cautelari sono state ritenute tuttora giustificate. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 292 cod. proc. pen.

    riferito al giudizio sulla gravità del quadro indiziario in relazione alla richiesta di misure cautelari: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la sussistenza della gravità indiziaria ai fini cautelari

  • art. 616 cod. proc. pen.

    usato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso

  • Giurisprudenza consolidata (Sez. U, n.11/22.03.2000 e altre)

    Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828-01; Sez. 3, n. 7268 del 24/01/2019, Rv. 275851-01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01

    principio interpretativo applicato: il sindacato della Corte di legittimità sulle misure cautelari è limitato a verificare la logica, la completezza e la correttezza giuridica della motivazione del giudice di merito, non essendo consentito un riesame di merito degli elementi fattuali o della valutazione degli indizi

Massime di principio

  • Il ricorso contro misure cautelari davanti alla Cassazione è soggetto a un controllo limitato: non è consentito chiedere una rivalutazione dei fatti, ma solo verificare illogicità, contraddittorietà o carenze motivazionali.
  • Comportamenti finalizzati a ottenere informazioni sull'indagine (contatti ripetuti con soggetti informati, richieste a persone istituzionali, ricerca ossessiva di notizie) e l'adozione di misure per eludere intercettazioni (consigliare app non intercettabili, spegnere o allontanare il telefono) possono essere valutati come indizi concreti di rischio di inquinamento probatorio.
  • Accessi ripetuti e non episodici a banche dati sensibili, soprattutto se effettuati anche dopo la consapevolezza di essere indagati, rafforzano il quadro di pervicacia e il rischio di reiterazione del reato.
  • La mera esistenza di motivazioni private o 'futili' che giustificherebbero in parte la condotta (es. celare l'età o ottenere informazioni commerciali) non esclude automaticamente la sussistenza delle esigenze cautelari se sussistono elementi che collegano l'indagato ad ambienti criminali o indicano intento inquinatorio.
  • Dichiarazioni generiche di 'collaborazione' non convincono se non supportate da evidenze specifiche; l'omissione di dettagli su cosa sia stato effettivamente dichiarato agli inquirenti è valutata negativamente.
  • Per contrastare efficacemente una misura cautelare in casi analoghi è utile produrre prove concrete dell'assenza di contatti con soggetti criminali, documentazione che dimostri la temporaneità o l'assenza di accessi a banche dati, evidenze di comportamenti conformi alla legalità e, se possibile, proposte di misure cautelari meno afflittive e concrete garanzie che neutralizzino i rischi evocati dal giudice.

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