Sentenza del 21/07/2015 n. 15313 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che aveva confermato l'annullamento della cartella di pagamento relativa all'imposta di registro sulla vendita di un terreno effettuata dalla madre della contribuente. L'Ufficio sosteneva, da un lato, che la cartella fosse stata impugnata senza dedurre vizi propri e, dall'altro, che esistessero giudicati, diretti o comunque opponibili, sul valore del terreno e sulla debenza dell'imposta di registro. Contestava inoltre l'insufficienza della motivazione della CTR e l'omessa valutazione di una precedente sentenza relativa all'avviso di liquidazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Il motivo è stato ritenuto inammissibile sotto tutti i profili: quanto alla sentenza richiamata dall'Ufficio, il ricorso non ne aveva trascritto il contenuto, impedendo alla Corte di verificarne l'effettivo oggetto e la decisività; quanto al giudicato diretto, l'eventuale mancata pronuncia della CTR avrebbe dovuto essere denunciata come omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., non come semplice vizio motivazionale. Inoltre, la censura non colpiva l'effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'assenza di un giudicato diretto sull'imposta di registro nei confronti della contribuente. Non è stata disposta alcuna liquidazione delle spese, poiché la contribuente non si era costituita.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
insufficiente motivazione
Il vizio di motivazione deve riguardare un fatto decisivo e controverso, ma la censura deve essere formulata in modo verificabile e autosufficiente. La Corte ha escluso tale requisito perché l'Ufficio non aveva trascritto il contenuto della sentenza ritenuta decisiva.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
violazione dell'art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia su una specifica domanda o eccezione costituisce error in procedendo e deve essere denunciata come omessa pronuncia, non mediante una generica censura di insufficiente motivazione.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande, eccezioni e richieste ritualmente sottoposte al suo esame. La mancata decisione su un motivo di appello integra omessa pronuncia.
Art. 1306 c.c.
La disposizione riguarda gli effetti della sentenza favorevole ottenuta da uno dei condebitori solidali nei confronti degli altri. Nel caso concreto, tuttavia, la CTR non aveva fondato la decisione sull'estensione di tale giudicato, bensì sull'assenza di un giudicato diretto sull'imposta di registro nei confronti della contribuente.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
Chi deduce l'erronea valutazione di un documento o di una sentenza deve riportarne nel ricorso il contenuto rilevante, così da consentire alla Corte di verificare direttamente la censura senza ricercare autonomamente gli atti.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente affermare che una sentenza precedente abbia accertato un determinato fatto: occorre trascriverne o riassumerne puntualmente il contenuto rilevante e spiegare perché sia decisivo.
- La mancata valutazione di uno specifico motivo di appello deve essere denunciata come omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., non come semplice insufficienza della motivazione.
- La censura in cassazione deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; se attacca una motivazione diversa da quella effettivamente posta a base della decisione, è inammissibile.
- Un giudicato formatosi in un diverso processo o nei confronti di altri soggetti non può essere automaticamente considerato decisivo: occorre verificare identità delle parti, oggetto, causa e specifico tributo cui si riferisce.
- Quando una cartella richiama un atto presupposto errato o non pertinente, tale circostanza può costituire un vizio proprio della cartella, consentendone l'impugnazione anche senza contestare nuovamente il merito dell'accertamento.
- In materia tributaria, l'accertamento del valore di un bene ai fini di un'imposta, come l'INVIM, non implica automaticamente che lo stesso accertamento valga anche per un'imposta diversa, come l'imposta di registro, salvo che ciò risulti chiaramente dal giudicato.
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