Cassazione Penale, Sentenza n. 10249/2022 del 23/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 2/3/2021 che, in esito al giudizio di rinvio disposto dalla Cassazione, aveva confermato la responsabilita per i reati rubricati ai capi A) (falso in atto pubblico aggravato) e C) (tentativo di falso per induzione) e rideterminato la pena in mesi sei di reclusione, aveva assolto per il capo B) e dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo D). Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: 1) errore di diritto e vizio di motivazione in relazione ai reati A) e C), sostenendo che il falso fosse "innocuo" (assenza del dolo e del fine di favorire Modica) e che la Corte avesse travisato i fatti; 2) violazione degli artt. 110 e 361 c.p. e vizio di motivazione in relazione alla declaratoria di estinzione per prescrizione (capo D), assumendo che fosse invece dovuta l'assoluzione nel merito; 3) violazione dell'art. 521 c.p.p. per mancata trasmissione degli atti al Pubblico Ministero dopo la modifica della posizione di Modica (presunta novità dell'oggetto dell'accusa); 4) omissione di esame del motivo di appello relativo alla contestazione delle aggravanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: i motivi sono stati ritenuti, a seconda dei casi, manifestamente infondati o generici. In particolare, il primo motivo (sul falso "innocuo") è stato respinto poiché la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi fissati dalla sentenza rescindente della Cassazione e ha motivato in modo congruo la valutazione della trasformazione della dichiarazione in denuncia di furto e della idoneità del documento a ingannare la fede pubblica; il secondo motivo (prescrizione vs assoluzione) è stato ritenuto infondato perché non sono stati dedotti elementi idonei a imporre l'assoluzione ex art. 129, comma 2, c.p.p.; il terzo e il quarto motivo sono stati ritenuti inammissibili per genericità o mancanza di interesse. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 627 c.p.p.
Disciplina i poteri del giudice del rinvio: il giudice deve riesaminare il materiale probatorio con i medesimi poteri del giudice d'appello, correggendo le lacune e le incongruenze evidenziate dalla sentenza di annullamento, ma restando vincolato ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione.
art. 521 c.p.p.
Regola la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in caso di nuova qualificazione del fatto; la Corte ha rilevato che l'esclusione della partecipazione di un concorrente non comporta di per sé il mutamento dell'oggetto dell'accusa a carico degli altri, salvo effetti specifici che non sono stati dimostrati.
art. 129, comma 2, c.p.p.
Prevede la possibile pronuncia di sentenza di assoluzione quando sono emersi elementi che dimostrino in modo evidente e non contestabile l'inesistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato; la Corte ha ricordato che il ricorrente che invoca l'assoluzione al posto della prescrizione deve dedurre elementi immediatamente convincenti in tal senso.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna alle spese del procedimento: la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 361 c.p.
Norma sul delitto di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale; la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti gli elementi oggettivi del reato nei confronti di Modica e ha ritenuto che Del Prete fosse investito del dovere di denuncia, benché il reato sia poi risultato prescritto.
Massime di principio
- In un giudizio di rinvio il giudice deve uniformarsi ai principi di diritto stabiliti dalla Cassazione ma conserva autonoma valutazione dei fatti, purché colmi le lacune e le incongruenze censurate dalla sentenza rescindente.
- La nozione di "falso innocuo" è stretta: si configura solo quando il documento falsificato risulti in concreto del tutto inidoneo a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità dei documenti; non basta l'assenza di dolo soggettivo o l'asserita irrilevanza dell'uso successivo.
- La valutazione dell'innocuità del falso deve considerare la potenziale efficacia probatoria e ingannatoria dell'atto nella sua concreta configurazione, incluse componenti accessorie (intestazioni, firme, allegati) inserite con funzione probatoria.
- Se la decisione di merito dichiara l'estinzione del reato per prescrizione, chi impugna chiedendo invece l'assoluzione deve dedurre in modo preciso e non generico elementi che rendano evidente e non contestabile l'inesistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato, ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; altrimenti la declaratoria di prescrizione non viene sostituita da un'assoluzione.
- Motivi di ricorso generici o meramente riespositivi, che non affrontano concretamente e in modo specifico le argomentazioni della sentenza impugnata, sono destinati all'inammissibilità.
- L'esclusione di un concorrente dal processo (es. mancato concorso di Modica) non determina automaticamente il cambiamento dell'oggetto dell'accusa nei confronti degli altri coimputati; la correlazione imputazione-decisione resta salvata salvo che la rimozione del concorrente produca una radicale alterazione della fattispecie oggettiva.
- Questioni di nullità o di omissione non decise nei precedenti gradi possono essere dedotte nel giudizio di rinvio solo se non precluse e se non si tratta di motivi inammissibili per carenza di specificità o interesse.
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