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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10249/2022 del 23/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 2/3/2021 che, in esito al giudizio di rinvio disposto dalla Cassazione, aveva confermato la responsabilita per i reati rubricati ai capi A) (falso in atto pubblico aggravato) e C) (tentativo di falso per induzione) e rideterminato la pena in mesi sei di reclusione, aveva assolto per il capo B) e dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo D). Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: 1) errore di diritto e vizio di motivazione in relazione ai reati A) e C), sostenendo che il falso fosse "innocuo" (assenza del dolo e del fine di favorire Modica) e che la Corte avesse travisato i fatti; 2) violazione degli artt. 110 e 361 c.p. e vizio di motivazione in relazione alla declaratoria di estinzione per prescrizione (capo D), assumendo che fosse invece dovuta l'assoluzione nel merito; 3) violazione dell'art. 521 c.p.p. per mancata trasmissione degli atti al Pubblico Ministero dopo la modifica della posizione di Modica (presunta novità dell'oggetto dell'accusa); 4) omissione di esame del motivo di appello relativo alla contestazione delle aggravanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: i motivi sono stati ritenuti, a seconda dei casi, manifestamente infondati o generici. In particolare, il primo motivo (sul falso "innocuo") è stato respinto poiché la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi fissati dalla sentenza rescindente della Cassazione e ha motivato in modo congruo la valutazione della trasformazione della dichiarazione in denuncia di furto e della idoneità del documento a ingannare la fede pubblica; il secondo motivo (prescrizione vs assoluzione) è stato ritenuto infondato perché non sono stati dedotti elementi idonei a imporre l'assoluzione ex art. 129, comma 2, c.p.p.; il terzo e il quarto motivo sono stati ritenuti inammissibili per genericità o mancanza di interesse. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 627 c.p.p.

    Disciplina i poteri del giudice del rinvio: il giudice deve riesaminare il materiale probatorio con i medesimi poteri del giudice d'appello, correggendo le lacune e le incongruenze evidenziate dalla sentenza di annullamento, ma restando vincolato ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione.

  • art. 521 c.p.p.

    Regola la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in caso di nuova qualificazione del fatto; la Corte ha rilevato che l'esclusione della partecipazione di un concorrente non comporta di per sé il mutamento dell'oggetto dell'accusa a carico degli altri, salvo effetti specifici che non sono stati dimostrati.

  • art. 129, comma 2, c.p.p.

    Prevede la possibile pronuncia di sentenza di assoluzione quando sono emersi elementi che dimostrino in modo evidente e non contestabile l'inesistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato; la Corte ha ricordato che il ricorrente che invoca l'assoluzione al posto della prescrizione deve dedurre elementi immediatamente convincenti in tal senso.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese del procedimento: la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 361 c.p.

    Norma sul delitto di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale; la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti gli elementi oggettivi del reato nei confronti di Modica e ha ritenuto che Del Prete fosse investito del dovere di denuncia, benché il reato sia poi risultato prescritto.

Massime di principio

  • In un giudizio di rinvio il giudice deve uniformarsi ai principi di diritto stabiliti dalla Cassazione ma conserva autonoma valutazione dei fatti, purché colmi le lacune e le incongruenze censurate dalla sentenza rescindente.
  • La nozione di "falso innocuo" è stretta: si configura solo quando il documento falsificato risulti in concreto del tutto inidoneo a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità dei documenti; non basta l'assenza di dolo soggettivo o l'asserita irrilevanza dell'uso successivo.
  • La valutazione dell'innocuità del falso deve considerare la potenziale efficacia probatoria e ingannatoria dell'atto nella sua concreta configurazione, incluse componenti accessorie (intestazioni, firme, allegati) inserite con funzione probatoria.
  • Se la decisione di merito dichiara l'estinzione del reato per prescrizione, chi impugna chiedendo invece l'assoluzione deve dedurre in modo preciso e non generico elementi che rendano evidente e non contestabile l'inesistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato, ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; altrimenti la declaratoria di prescrizione non viene sostituita da un'assoluzione.
  • Motivi di ricorso generici o meramente riespositivi, che non affrontano concretamente e in modo specifico le argomentazioni della sentenza impugnata, sono destinati all'inammissibilità.
  • L'esclusione di un concorrente dal processo (es. mancato concorso di Modica) non determina automaticamente il cambiamento dell'oggetto dell'accusa nei confronti degli altri coimputati; la correlazione imputazione-decisione resta salvata salvo che la rimozione del concorrente produca una radicale alterazione della fattispecie oggettiva.
  • Questioni di nullità o di omissione non decise nei precedenti gradi possono essere dedotte nel giudizio di rinvio solo se non precluse e se non si tratta di motivi inammissibili per carenza di specificità o interesse.

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