Sentenza n. 918/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia del Decreto Dirigenziale n. 14118 del 21 dicembre 2020 pubblicato sul BURC del 31 dicembre 2020 n. 128.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto dirigenziale regionale di approvazione della graduatoria definitiva dei progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria, nella parte in cui non finanzia il progetto del Comune ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ricorrente, ammesso alla procedura regionale per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria, ma non incluso tra i soggetti finanziabili nella graduatoria provvisoria e poi definitiva per insufficienza di risorse, ha impugnato il decreto di approvazione della graduatoria definitiva. Ha dedotto l'incompatibilità e la contraddittorietà del provvedimento rispetto a un verbale d'intesa sottoscritto con la Regione, con il quale, prima del completamento dell'istruttoria e della valutazione della Commissione, sarebbe stato previsto il finanziamento del progetto comunale indipendentemente dall'esito della procedura. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni derivanti dal mancato finanziamento. La Regione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della graduatoria provvisoria, sostenendo che la graduatoria definitiva avrebbe avuto contenuto meramente confermativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato ammissibile il ricorso, ritenendo che la lesione si fosse cristallizzata soltanto con la graduatoria definitiva. La graduatoria provvisoria, espressamente qualificata come tale e soggetta a possibili modifiche a seguito delle istanze di riesame, costituiva infatti un atto endoprocedimentale non immediatamente e definitivamente lesivo, sicché non sussisteva l'onere di impugnarla autonomamente. Nel merito, il ricorso è stato respinto. L'avviso pubblico aveva vincolato l'amministrazione regionale al rispetto delle modalità istruttorie e dei criteri di valutazione previsti dalla lex specialis; i beneficiari potevano essere individuati legittimamente soltanto all'esito della procedura e con l'approvazione della graduatoria definitiva. Un verbale d'intesa bilaterale stipulato con uno dei partecipanti, prima della conclusione dell'istruttoria e della valutazione della Commissione, non poteva derogare all'avviso pubblico né creare un vincolo regionale al finanziamento, poiché avrebbe interferito con la procedura selettiva, compresso la discrezionalità della Commissione e violato l'imparzialità e la par condicio. La rimozione dell'autovincolo derivante dall'avviso avrebbe richiesto, quanto meno, un atto regionale generale di autotutela, che non risultava adottato. Poiché la graduatoria definitiva era coerente con l'attività valutativa della Commissione e con la lex specialis, il decreto impugnato è stato ritenuto legittimo. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, per difetto del presupposto dell'illegittimità dell'atto. Spese compensate in ragione della peculiarità della controversia e della natura pubblica delle parti.
Norme richiamate
art. 12 dell'Avviso Pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria
La disposizione, richiamata dal giudice, disciplina l'istruttoria delle domande e i criteri di valutazione dei progetti; il suo contenuto ha determinato l'autovincolo dell'amministrazione regionale al rispetto della procedura concorrenziale.
art. 15 l. 241/1990
Il giudice osserva che il verbale d'intesa non è qualificabile come accordo tra pubbliche amministrazioni preordinato all'erogazione del finanziamento, poiché il contributo poteva essere riconosciuto soltanto all'esito della procedura selettiva conforme alla legge e alla lex specialis.
art. 15, comma 2-bis, l. 241/1990
Il giudice rileva incidentalmente che la validità dell'intesa appariva compromessa anche in relazione ai requisiti formali previsti da tale disposizione.
art. 30 c.p.a.
La domanda di risarcimento è stata respinta perché fondata sulla presunta illegittimità della graduatoria, esclusa dal giudice.
Massime di principio
- Quando un'amministrazione indice una procedura concorrenziale mediante avviso pubblico, si autovincola al rispetto della lex specialis, delle modalità istruttorie e dei criteri di valutazione ivi stabiliti; i beneficiari possono essere legittimamente individuati soltanto all'esito della procedura e con l'atto finale di approvazione della graduatoria.
- Un accordo bilaterale stipulato tra l'amministrazione procedente e uno dei partecipanti, prima della conclusione dell'istruttoria e della valutazione comparativa, non può derogare all'avviso pubblico né attribuire anticipatamente il diritto al finanziamento, perché interferirebbe con la selezione, comprimerebbe la valutazione della commissione e violerebbe imparzialità e par condicio.
- L'autovincolo derivante da un avviso pubblico non può essere rimosso mediante un'intesa bilaterale con un singolo partecipante; l'eventuale ritiro o modifica della disciplina della procedura richiede un intervento amministrativo generale idoneo, quale un atto di autotutela, nel rispetto dei relativi presupposti.
- La graduatoria provvisoria espressamente soggetta a riesame e a possibili modifiche costituisce un atto endoprocedimentale non immediatamente lesivo; l'onere di impugnazione sorge, di regola, con l'approvazione della graduatoria definitiva, quando la posizione del partecipante viene definitivamente incisa.
- In assenza di illegittimità dell'atto di approvazione della graduatoria, non può essere accolta la domanda risarcitoria fondata sul mancato finanziamento del progetto.
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