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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17501/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza d'appello denunciando: 1) contrasto motivazionale e violazione di legge nella commisurazione della pena inflitta a Michele Notarangelo (riduzione della pena nonostante il riconoscimento dell'aggravante speciale e dell'intensità del dolo); 2) carenza di motivazione nell'assoluzione di Michele Pinto, sostenendo che i dati oggettivi (presunta detenzione e consegna dell'arma da parte di Pinto, osservabile dal rigonfiamento della borsa e dall'avvicinamento a Notarangelo) non erano stati adeguatamente considerati. Il difensore di Notarangelo ha impugnato a sua volta la sentenza evidenziando (i) vizio di valutazione sulla sussistenza del dolo omicidiario, ritenendo che gli spari fossero diretti a intimidire/ferire non a uccidere; (ii) errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis c.p.; (iii) errata qualificazione della bottiglia sequestrata (sarebbe materia esplodente/contravvenzione anziché esplosivo/arma da guerra); (iv) difetto di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla corretta applicazione degli aumenti per reati satellite (detenzione/porto arma).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha confermato l'assoluzione di Michele Pinto pronunziata in appello, ritenendo legittima la valutazione del giudice di merito che non ha riscontrato prove del passaggio di arma né condotta concorsuale. Ha altresì confermato la condanna di Michele Notarangelo per tentato omicidio, porto e detenzione illegali di arma e la qualificazione della bottiglia sequestrata come ordigno tipo "molotov" (arma da guerra ai sensi della normativa citata), con la conferma della rideterminazione della pena operata dalla Corte d'appello (pena finale anni 10 di reclusione; diniego delle attenuanti generiche). La Corte ha ritenuto infondate le censure del P.G. sulla motivazione e la commisurazione della pena e quelle della difesa relative al dolo, all'aggravante mafiosa, alla qualificazione della bottiglia e alla confisca dei reati di detenzione/porto.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    L'aggravante speciale può essere riconosciuta quando le modalità esecutive del fatto sono idonee, nel contesto sociale specifico, a evocare la forza intimidatrice tipica dell'azione mafiosa e a produrre condizione di soggezione/omertà; non è determinante che la vittima non abbia poi denunciato.

  • art. 1 legge 18 aprile 1975, n. 110

    Ai fini penali le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari possono essere equiparati ad armi da guerra; pertanto una bottiglia incendiaria con miccia può qualificarsi come ordigno micidiale.

  • art. 2 legge 6 agosto 1967, n. 895

    Norma concernente gli esplosivi: la giurisprudenza applica questa e la L.110/1975 per distinguere esplosivi/armi da guerra da semplici materie esplodenti; la bottiglia molotov è stata ritenuta rientrare nella fattispecie di arma da guerra.

  • artt. 678 e 679 cod. pen.

    Riguardano le contravvenzioni e la disciplina delle materie esplodenti; non applicabili quando l'ordigno ha carattere micidiale e dunque rientra nell'ambito degli esplosivi/armi da guerra.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la valutazione dei parametri rientra nella discrezionalità del giudice del merito, che la Cassazione controlla solo per vizio logico o giuridico evidente.

  • art. 132 cod. pen.

    Attribuisce al giudice del merito la determinazione della pena entro i limiti e criteri previsti; legittima la diversa commisurazione operata in appello se adeguatamente motivata.

  • art. 606 c.p.p. (principi di sindacato in Cassazione)

    La Corte di legittimità è limitata al sindacato sulle questioni di diritto e sulla motivazione; non può rimettere in discussione la valutazione prospettica delle prove e la ricostruzione dei fatti fatta dal giudice di merito salvo travisamento o manifesta illogicità.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile ottenere l'annullamento basandosi su una diversa lettura del materiale probatorio se il giudice d'appello ha fornito motivazione coerente e congrua: va dimostrato il travisamento del fatto o la manifesta illogicità della motivazione.
  • Per affermare il concorso di un terzo nella consumazione di un delitto commesso con arma (concorso morale o materiale) servono elementi probatori concreti e specifici (passaggio dell'arma, consegna, contributo attivo) e non la sola prossimità o il comportamento passivo; il giudice valorizza video, intercettazioni e comportamento durante l'azione.
  • L'aggravante dell'art. 416-bis c.p. si valuta in relazione alle modalità esecutive e al contesto territoriale: il fatto che la vittima poi denunci non esclude automaticamente l'aggravante se l'azione era comunque idonea a evocare il metodo mafioso e a intimidire la collettività.
  • Gli ordigni impropri (bottiglie con liquido infiammabile e miccia) sono frequentemente qualificati come armi da guerra dalla giurisprudenza; la loro natura viene accertata con perizia tecnica e deve essere contestata con argomenti tecnici convincenti.
  • Sulle questioni di pena il giudice d'appello ha ampia discrezionalità (art. 132 e 133 c.p.); il P.M. deve dimostrare contraddizioni gravi o vizi nella motivazione per ottenere annullamento o modifica in Cassazione.
  • La distinzione tra detenzione e porto va provata con elementi che dimostrino la detenzione stabile antecedente al porto: l'assorbimento di una fattispecie nell'altra richiede prova dell'assenza di autonoma detenzione.
  • Per contestare in modo efficace un'assoluzione in appello è necessario proporre censure che evidenzino specifici errori di valutazione delle prove o omissioni motivazionali, non semplici ricostruzioni alternative dei fatti.

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