Cassazione Penale, Sentenza n. 20634/2026 del 04/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Lombardi impugna la revoca della liberazione anticipata (per complessivi 225 giorni) disposta dal Tribunale di sorveglianza di Bari in ragione della sua condanna per partecipazione al sodalizio "Lombardi-Lattanzio-Marchesella". Denuncia: (1) erronea applicazione dell'art. 54, comma 3, ord. pen., perché la revoca è stata estesa a semestri relativi a periodi anteriori alla commissione del delitto ritenuto dalla sentenza di merito esaurito nel 2018 (in particolare i semestri concessi con ordinanza del 15/01/2020), mentre la norma richiede che il delitto sia commesso in epoca successiva alla concessione del beneficio; (2) difetto di motivazione e mancata valutazione della gravità delle condotte concretamente tenute nel periodo di detenzione e della loro incidenza sul fallimento dell'opera rieducativa, con omissione nell'individuare nelle sentenze di merito specifiche condotte materiali poste in essere durante la detenzione.
La decisione
La Corte accoglie parzialmente il ricorso: annulla l'ordinanza impugnata limitatamente ai semestri dal 29/11/2006 al 25/07/2007 + dal 24/10/2018 al 26/10/2018 e dal 27/10/2018 al 26/04/2019, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bari per nuovo esame sul punto; rigetta il ricorso per il resto (periodi dal 03/06/2011 al 02/12/2011 e dal 03/12/2011 al 02/12/2012). La Corte precisa che: ai fini della revoca ex art. 54, comma 3, ord. pen. è indispensabile che il delitto non colposo sia stato commesso in epoca successiva alla concessione del beneficio; il momento rilevante è la data di commissione del reato così come accertata dal giudice della cognizione e non la data del passaggio in giudicato; il Tribunale di sorveglianza non può delimitare temporalmente la condotta in modo autonomo rispetto a quanto accertato dal giudice di merito. Poiché dalle sentenze di merito risultava che la partecipazione associativa di Lombardi si era esaurita entro il 2018, è necessario che il Tribunale di sorveglianza riconsideri se e in che modo quella vicenda incida sui benefici concessi successivamente (in particolare l'ordinanza del 15/01/2020). Quanto ai periodi invece riferibili a condotte associative accertate nel periodo 2011-2012, la revoca è stata ritenuta legittima perché fondata su elementi indicativi di perdurante inserimento nell'associazione e sulla gravità delle condotte, idonee a segnare l'insuccesso del percorso rieducativo.
Norme richiamate
art. 54, comma 3, ordinamento penitenziario
La revoca della liberazione anticipata è consentita solo se il condannato ha commesso un delitto non colposo durante l'esecuzione della pena e tale delitto è stato posto in essere in epoca successiva alla concessione del beneficio; il momento rilevante è la data di commissione del reato come accertata dal giudice della cognizione
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme invocate come criteri di ammissibilità e di censura in sede di ricorso per cassazione: lett. b) per erronea applicazione della legge penale, lett. e) per vizio di motivazione
Sentenza Corte costituzionale n. 186/1995
Richiamata per il principio che la gravità di condotte sopravvenute può essere indice dell'insuccesso dell'opera rieducativa e giustificare la revoca del beneficio, ma la valutazione deve essere motivata concretamente dal giudice
Giurisprudenza (Sez. 1, n. 9167 del 14/12/2022, dep. 2023, Scalogna)
Principio secondo cui il 'tempus commissi delicti' deve essere individuato esclusivamente in base a quanto accertato dal giudice della cognizione; il tribunale di sorveglianza non ha potere autonomo di delimitazione temporale della condotta
Massime di principio
- La revoca della liberazione anticipata ai sensi dell'art. 54, comma 3, ord. pen. richiede che il delitto non colposo sia stato commesso dopo la concessione del beneficio: la sequenza temporale fatto-beneficio-accertamento è essenziale.
- Il momento rilevante per la revoca è la data di commissione del reato così come accertata dal giudice di merito; il tribunale di sorveglianza non può riformulare autonomamente la delimitazione temporale della condotta.
- Se le sentenze di merito indicano che la condotta illecita si è esaurita anteriormente alla concessione di un beneficio successivo, il tribunale di sorveglianza deve motivare specificamente come eventuali condotte pregresse incidano ancora sull'idoneità al beneficio; non è sufficiente invocare il mero dato della sopravvenuta condanna.
- La revoca deve fondarsi su una valutazione motivata della gravità e della incidenza delle condotte sul processo rieducativo: occorre indicare condotte concrete e la loro rilevanza rispetto alla perdita del presupposto rieducativo.
- In caso di incertezze temporali o di motivazione insufficiente, la Corte può annullare parzialmente l'atto e rinviare al tribunale di sorveglianza per un nuovo esame motivato.
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