Cassazione Penale, Sentenza n. 20185/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Haddouch impugna l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di riconoscimento della continuazione tra più reati separatamente giudicati. Denuncia errata applicazione dell'art. 81, comma 2, cod. pen. e carenza di motivazione: il GIP avrebbe motivato il rigetto solo sulla base del periodo di custodia cautelare (oltre 3 mesi) intercorso tra i fatti, senza valutare gli indici indicati dalla difesa (identità delle violazioni, natura unitaria dei reati in materia di stupefacenti, breve intervallo temporale, modalità di esecuzione), né esaminare concretamente le sentenze di condanna per verificare gli elementi rivelatori della continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che il GIP non ha compiuto un'adeguata valutazione fattuale e logica: la sola detenzione intercorrente non è idonea di per sé a escludere la continuazione. L'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al GIP del Tribunale di Firenze per nuovo esame, in diversa composizione, con l'obbligo di motivare il giudizio sulla base dei dati fattuali e dei consueti indici di unità del disegno criminoso; il nuovo esame è libero negli esiti ma deve colmare le lacune motivazionali.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, cod. pen.
art. 81, comma 2, codice penale
La Corte ricorda che l'applicazione dell'art. 81, comma 2 (continuazione) richiede un esame concreto degli elementi che indicano un medesimo disegno criminoso; la mera detenzione o misura cautelare intervenuta tra i fatti non è automaticamente sufficiente a interrompere tale disegno
Giurisprudenza consolidata
Sez. 1, n. 37831 del 05/04/2019 (Okoronko); Sez. 1, n. 32475 del 19/06/2013 (Taraore)
Richiamata per affermare il principio che la sola interdizione alla libertà personale non esclude automaticamente la continuazione e che è necessario valutare, sulla base delle sentenze, gli indizi sintomatici dell'unitarietà del progetto criminoso
Corte costituzionale, pronuncia richiamata
Corte cost. n. 183 del 2013
Richiamata esclusivamente con riguardo alla composizione del giudice cui rinviare il nuovo esame; non incide sul merito della valutazione della continuazione ma sulla necessità di nuovo esame in diversa composizione
Massime di principio
- La mera detenzione o altra misura limitativa della libertà intervenuta tra reati separatamente giudicati non interrompe automaticamente la possibilità di riconoscere la continuazione; occorre valutare nel merito gli indizi di un medesimo disegno criminoso
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare la sua decisione sulla base di dati fattuali concreti e sull'analisi comparata delle sentenze che hanno accertato i singoli reati: numero e natura delle condotte, identità dei beni o interessi offesi, analogia delle modalità esecutive, coinvolgimento degli stessi soggetti, breve intervallo temporale
- Se il ricorrente allega indici non manifestamente infondati (es. stessa tipologia di reato, breve intervallo temporale), il giudice non può limitarsi a un rilievo generico ma deve esaminare e confutare quegli elementi con motivazione specifica
- In caso di carenza motivazionale il rimedio è l'annullamento con rinvio per nuovo esame, anche se il nuovo giudizio può confermare il rigetto: ciò implica che il risultato non è predeterminato ma richiede valutazione completa
- La parte che richiede il riconoscimento della continuazione ha l'onere di indicare gli elementi utili, ma il giudice resta tenuto a confrontare tali elementi con i dati accertati nelle sentenze e a spiegare perché essi siano insufficienti a fondare la continuazione
- Nei procedimenti analoghi, è utile documentare e mettere in evidenza: identità degli elementi costitutivi del reato, modalità operative ripetute, contiguità temporale, rapporto teleologico tra le condotte, eventuale organizzazione comune o obiettivo unitario
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