Cassazione Penale, Sentenza n. 9608/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 13/05/2021 che li ha ritenuti responsabili di più episodi di spaccio (art. 73 d.P.R. 9/10/1990 n. 309 con concorso e continuazione). Le censure principali riguardano: insufficiente identificazione personale (voce/non piena prova), uso di "droga parlata" e valutazione equivoca delle intercettazioni; mancanza di sequestri e riscontri; violazione del principio ne bis in idem per presunte identiche condotte già giudicate; mancata applicazione della causa di minor gravità ex comma 5 art. 73 (quantitativi imprecisi e generalmente "modici").
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato infondati i ricorsi e li ha rigettati. Ha confermato le valutazioni di merito sulla identificazione personale (riconoscimento della voce e riferibilità dell'utenza cellulare), sulla valutazione delle intercettazioni (questione di fatto rimessa al giudice di merito), nonché la esclusione dell'applicazione della riduzione di cui al comma 5 dell'art. 73 in ragione della reiterazione delle condotte e della organizzazione dell'attività di spaccio. Pertanto sono confermate: per Sergio Marzolla la pena di anni cinque di reclusione e euro 29.000 di multa (con esclusione della recidiva e riconoscimento delle attenuanti generiche); per Kamal El Idrissi la pena complessiva di anni quattro di reclusione ed euro 20.000 di multa (aumenti per continuazione rispetto a precedente sentenza). I ricorrenti sono altresì condannati alle spese.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Il comma 5 (fattispecie di lieve entità) non è applicabile se emerge una reiterazione delle cessioni, una capacità diffondere la sostanza non episodica e una qualche organizzazione dell'attività: quantità modiche, se ricorrenti e inserite in un contesto diffuso, non impongono automaticamente la riduzione.
Codice penale, art. 110 (concorso di persone nel reato)
I fatti sono stati valutati anche in concorso tra più soggetti, giustificando l'imputazione congiunta per attività di spaccio svolta insieme ad altri.
Codice penale, art. 81 comma 2 (continuazione)
Le condotte sono state ritenute in continuazione rispetto a precedenti sentenze quando si verificano più fatti della stessa specie nello stesso arco temporale e connessi tra loro.
Principio del ne bis in idem (giurisprudenza richiamata)
Per l'esclusione del ne bis in idem è necessaria identità storico-naturalistica del fatto considerata in tutti gli elementi (condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo, persona): semplice sovrapposizione temporale o similitudine delle modalità non è sufficiente.
Giurisprudenza sulla valutazione delle intercettazioni (es. Sez. 3, n. 44938/2021 cit.)
L'interpretazione del linguaggio criptico o cifrato nelle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito; la Corte di legittimità può sindacare tali valutazioni solo per manifesta illogicità o irragionevolezza.
Massime di principio
- La valutazione delle intercettazioni e l'identificazione della voce sono valutazioni di merito: in Cassazione si riesaminano solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria.
- L'assenza di sequestri materiali non esclude la responsabilità quando vi siano elementi probatori convergenti (riconoscimento della voce, uso di numeri telefonici collegati a soggetti indagati, riscontri investigativi).
- Il principio del ne bis in idem richiede identità completa degli elementi del reato; vicinanza temporale o analogia nelle modalità non basta a escludere un secondo giudizio/condanna.
- La qualificazione ai fini dell'applicazione della causa di minor gravità (art. 73, comma 5) richiede una valutazione complessiva: molteplici cessioni nel tempo e una rete di contatti possono escludere la lieve entità anche se le singole quantità sono modiche o non accertate.
- Le censure difensive che si limitano a proporre una diversa lettura delle stesse prove, senza produrre elementi nuovi, difficilmente ottengono accoglimento in sede di legittimità.
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