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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30387/2023 del 02/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per maggiori ricavi IRES e IVA, fondato sull'asserito acquisto di materiali inerti senza fattura e sulla conseguente ricostruzione presuntiva dei metri cubi di calcestruzzo prodotti e venduti in evasione. In via separata, nei confronti del socio è stato emesso un avviso per maggior reddito IRPEF, assumendo la distribuzione ai soci degli utili extracontabili in una società a ristretta base. Il socio ha impugnato il proprio avviso e ha ottenuto accoglimento in primo grado e in appello. In cassazione l'Agenzia ha dedotto un solo motivo, denunciando la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, quindi per violazione dell'art. 132 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Successivamente, il contribuente ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per avere aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dalla legge n. 197 del 2022, depositando la domanda e la prova del pagamento della prima rata.

La decisione

La Corte ha preso atto della sopravvenuta definizione agevolata della lite pendente: il contribuente aveva documentato la presentazione della domanda di definizione e il versamento della prima rata entro il termine previsto. In applicazione dell'art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197 del 2022, il giudizio è stato dichiarato estinto con ordinanza. Le spese sono rimaste a carico delle parti che le avevano anticipate. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del doppio contributo unificato, rilevando che la causa di inammissibilità sopravvenuta è intervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre la nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato quale norma sulla quale si fonda la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197

    "le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata"

    la presentazione della domanda di definizione agevolata e il deposito della prova del versamento della prima rata entro il termine comportano la sospensione del processo fino al 10 ottobre 2023

  • art. 1, comma 198, legge 29 dicembre 2022, n. 197

    "Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione"

    il deposito della documentazione prevista dal comma 197 impone la declaratoria di estinzione del processo pendente in ogni stato e grado

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non si applica il doppio contributo unificato quando l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso deriva da un evento successivo alla sua proposizione

Massime di principio

  • Quando la controversia tributaria è definita mediante adesione alla disciplina di definizione agevolata delle liti pendenti e il contribuente deposita domanda e prova del pagamento nei termini previsti, il giudizio deve essere dichiarato estinto anche in cassazione.
  • La sopravvenuta estinzione del giudizio per definizione agevolata assorbe la decisione sul ricorso, rendendo priva di ulteriore corso la censura proposta dalla parte ricorrente.
  • L'esclusione del doppio contributo unificato opera se la causa di inammissibilità o estinzione sopravviene dopo la proposizione del ricorso per cassazione.
  • Nei giudizi tributari pendenti in ogni stato e grado, il deposito della documentazione di definizione agevolata entro il termine normativo è sufficiente a determinare l'estinzione del processo con ordinanza se la causa è già fissata per la decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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