Cassazione Penale, Sentenza n. 35376/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduce violazione e erronea applicazione degli artt. 99, comma 4, e 132 c.p.: il giudice di primo grado aveva individuato correttamente il reato più grave nell'art. 337 c.p. e fissato la pena base in anni 1 e mesi 6; tuttavia ha applicato un aumento per la recidiva reiterata in misura superiore al limite legale (oltre i due terzi previsto dall'art. 99, comma 4), determinando una pena di anni 3 invece di quella correttamente calcolabile entro i limiti previsti dalla legge
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato l'errore di calcolo nell'aumento per la recidiva (superiore al limite legale) e, conformemente alla giurisprudenza, ha provveduto direttamente a ricondurre la sanzione nei limiti di legge senza rinvio, limitatamente alla determinazione della pena. Mantenute la pena base (1 anno e 6 mesi) e l'aumento per la continuazione come determinati dai giudici di merito; invece l'aumento per recidiva è stato rettificato al massimo legale (due terzi), portando la pena a 2 anni e 6 mesi, poi aumentata per la continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p. a 3 anni e infine ridotta, per il rito, alla pena definitiva di 2 anni di reclusione. Sentenza impugnata annullata senza rinvio limitatamente alla pena
Norme richiamate
art. 99 cod. pen. (comma 4)
Limita l'aumento della pena per la recidiva reiterata alla misura legale (due terzi). Nel caso di aumento applicato oltre tale limite, la Corte può rettificare direttamente la sanzione nei limiti di legge.
art. 132 cod. pen.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla determinazione della pena; dal contesto emerge la censura sulla corretta applicazione delle norme che regolano la quantificazione della pena.
art. 337 cod. pen.
Individuato dai giudici di merito come il reato più grave a cui rapportare la determinazione della pena base.
art. 81 cod. pen.
Norma relativa alla continuazione tra reati: applicata dai giudici di merito per aumentare la pena complessiva in presenza di continuazione; tale aumento è stato mantenuto dalla Cassazione.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014 (Tanzi, Rv. 260326)
Principio secondo cui la Corte di Cassazione, in presenza di una pena illegale per eccesso o difetto di quantificazione (errore di calcolo), può correggere direttamente la sanzione nei limiti di legge senza rinvio.
Massime di principio
- L'aumento di pena per recidiva reiterata è vincolato al limite legale (massimo due terzi): se il giudice lo supera per errore, la decisione è viziata e la pena va rettificata
- Se l'illegittimità riguarda solo la quantificazione della pena (errore di calcolo), la Corte di Cassazione può rettificare la pena direttamente nei limiti di legge e annullare senza rinvio solo la parte relativa alla pena
- La determinazione della pena base e di altri aumenti (es. per continuazione) resta valida se non affetta da illegittimità; la correzione in cassazione si limita quindi agli aumenti applicati in misura illegale
- Nei calcoli di cumulo/aggiustamenti di pena è fondamentale verificare separatamente gli incrementi (recidiva, continuazione, concorso, ecc.) per non superare i limiti previsti dalle singole norme
- Quando si impugna una sentenza per eccesso quantitativo della pena, è utile puntare sia sulla norma sostanziale violata (es. art. 99 c.p.) sia sulla possibilità, prevista dalla giurisprudenza, che la Cassazione rettifichi il quantum senza rinvio se l'errore è meramente aritmetico
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