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Sentenza

Sentenza del 05/02/2019 n. 645 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Rottamazione -Appello del contribuente - procedura di rottamazione non ancora perfezionata - possibilità appello - sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha appellato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Trapani che aveva rigettato il ricorso contro una cartella di pagamento relativa all'IRPEF 2011 e lo aveva condannato al pagamento di 5.000 euro di spese. Nelle more dell'appello aveva aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del D.L. 193/2016, ma al momento della proposizione e del deposito dell'appello il pagamento rateale non era ancora completato. Si poneva quindi la questione se l'adesione alla rottamazione rendesse l'appello inammissibile o imponesse l'immediata rinuncia al giudizio.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato ammissibile l'appello e la produzione della documentazione relativa alla rottamazione. Ha ritenuto che l'impegno a rinunciare ai giudizi previsto dall'art. 6 del D.L. 193/2016 non costituisca una rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 546/1992, ma determini la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 dello stesso decreto, esclusivamente dopo il perfezionamento della definizione mediante il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute. Poiché l'ultima rata era stata pagata dopo la proposizione dell'appello, l'impugnazione era ammissibile. La sentenza di primo grado è stata riformata integralmente, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere e le spese del giudizio di appello sono rimaste a carico di ciascuna parte.

Norme richiamate

  • Art. 6 D.L. n. 193/2016, convertito dalla L. n. 225/2016

    Il debitore assume l'impegno a rinunciare ai giudizi relativi ai carichi che intende definire.

    L'adesione alla definizione agevolata non equivale automaticamente alla rinuncia processuale al ricorso. L'effetto estintivo si produce, per cessazione della materia del contendere, solo quando il carico oggetto della controversia coincide con quello definito e la definizione si perfeziona mediante il pagamento integrale e tempestivo dell'importo dovuto.

  • Art. 44 D.Lgs. n. 546/1992

    La rinuncia al ricorso è una specifica forma di estinzione del processo e non coincide con l'impegno assunto dal contribuente nell'ambito della rottamazione.

  • Art. 46 D.Lgs. n. 546/1992

    Cessazione della materia del contendere.

    Quando la definizione agevolata riguarda efficacemente l'intera pretesa controversa, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.

  • Art. 45 D.Lgs. n. 546/1992

    Estinzione del processo per inattività delle parti.

    È richiamato tra le possibili cause generali di estinzione del processo, ma non è stato applicato al caso concreto.

  • Art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973

    Nessuna citazione testuale riportata.

    Costituisce il fondamento della cartella di pagamento emessa per il recupero dell'IRPEF risultante dai controlli automatizzati.

  • Art. 54-bis D.P.R. n. 633/1972

    Nessuna citazione testuale riportata.

    È indicato quale ulteriore base normativa della cartella, sebbene la pretesa riguardasse l'IRPEF.

  • Art. 48, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    Nessuna citazione testuale riportata.

    La definizione agevolata è stata distinta dalla conciliazione giudiziale, poiché si perfeziona fuori dal processo e non davanti alla commissione tributaria.

  • Art. 32 D.Lgs. n. 546/1992

    Nessuna citazione testuale riportata.

    Le regole ordinarie sul deposito dei documenti possono essere derogate dalla necessità di documentare in giudizio il successivo perfezionamento della definizione agevolata.

  • Art. 15 D.Lgs. n. 546/1992

    Nessuna citazione testuale riportata.

    È stato richiamato con riferimento alla determinazione del valore della controversia e alla sproporzione delle spese liquidate in primo grado.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E

    Il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere soltanto qualora il carico definito efficacemente, con l'integrale pagamento di quanto dovuto, riguardi l'intera pretesa oggetto di controversia.

    La circolare è stata utilizzata come criterio interpretativo per distinguere l'impegno alla rinuncia dalla rinuncia processuale vera e propria e per subordinare l'estinzione al pagamento integrale.

Massime di principio

  • L'adesione a una procedura di rottamazione non rende automaticamente inammissibile un ricorso o un appello già proposto: fino al pagamento integrale, la definizione non è perfezionata.
  • L'impegno a rinunciare ai giudizi previsto dalla rottamazione va normalmente interpretato come causa di cessazione della materia del contendere, non come rinuncia processuale immediata ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 546/1992.
  • La cessazione della materia del contendere opera solo se la definizione agevolata copre l'intera pretesa oggetto della controversia e il contribuente versa tempestivamente e integralmente quanto dovuto.
  • Se la rottamazione riguarda soltanto una parte delle somme contestate, il giudizio può proseguire limitatamente alla parte non definita, qualora permanga l'interesse delle parti.
  • È opportuno depositare nel processo la domanda di definizione e, successivamente, le ricevute di tutti i pagamenti, poiché il perfezionamento della procedura deve essere dimostrato documentalmente.
  • Quando la definizione si perfeziona durante il giudizio, il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere e riformare la decisione precedente, soprattutto se quest'ultima è stata pronunciata senza considerare la procedura agevolata in corso.
  • La regola deve essere applicata verificando sempre la specifica normativa di rottamazione vigente, il perimetro dei carichi inclusi, le scadenze e l'effettivo pagamento delle rate.

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