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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45160/2023 del 09/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che confermava la condanna, al termine del rito abbreviato, per il reato previsto dall'art. 2 d.lgs. 74/2000 (uso di fatture per operazioni inesistenti) in relazione alla dichiarazione dei redditi 2012 della Ricciarelli spa. Il ricorrente articolava cinque motivi: 1) vizio procedurale per tardiva comunicazione della requisitoria del Procuratore generale e mancata rinnovazione parziale del dibattimento ex art. 603 c.p.p.; 2) omessa e insufficiente risposta alle doglianze dell'appello; 3) carenza del dolo specifico richiesto dall'art. 2 d.lgs. 74/2000 e motivazione illogica sui presunti elementi induttivi; 4) controprova documentale (fotografie) a favore dell'esistenza delle opere contestate; 5) prova di pagamento, esistenza dei contratti e congruità dei corrispettivi tali da escludere il dolo di evasione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul punto procedurale relativo alla tardiva comunicazione della requisitoria, la Corte ha rilevato che la normativa emergenziale citata non prevede sanzioni automatiche e che il ritardo giustifica il rinvio solo se abbia effettivamente pregiudicato la difesa, cosa non prospettata dal ricorrente. La richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento è stata ritenuta improponibile o non necessaria dato che la Corte territoriale aveva fornito motivazione adeguata e sufficiente; il rigetto può essere anche implicito. Il motivo sull'omessa risposta alle doglianze è stato giudicato generico e quindi inammissibile per mancata specificazione degli elementi. I motivi sostanziali (3-5) sono stati trattati congiuntamente come inammissibili perché il ricorso chiedeva una rivalutazione del compendio probatorio: la Cassazione ha ricordato che non può sostituirsi ai giudici di merito e che la sentenza di merito conteneva una motivazione logica e coerente fondata su plurimi indici (ditta emittente priva di struttura, mancata dichiarazione fiscale della stessa, assenza di riscontri su subappalti, apertura anomala di conto corrente) che, nell'insieme, dimostravano la fittizietà delle operazioni e la consapevolezza dell'imputato. Anche i motivi nuovi depositati in memoria sono stati ritenuti inammissibili. Per effetto dell'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e l'applicazione di una sanzione pecuniaria (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    La norma punisce l'uso di fatture per operazioni inesistenti con dolo specifico di evasione; la Corte ha ritenuto che, sulla base di indici concreti e complessivamente valutati, fosse dimostrata la fittizietà delle operazioni e la consapevolezza dell'imputato, quindi sussistente il dolo richiesto.

  • art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Richiamata in relazione alla tardiva comunicazione della requisitoria; la Corte ha osservato che la normativa di emergenza richiamata non prevede sanzione automatica per il ritardo e che occorre dimostrare un concreto pregiudizio difensivo.

  • art. 23, comma 8, dl. 28/10/2020 n.137, convertito in legge 18/12/2020 n.176

    Norma emergenziale richiamata: la Corte interpreta che il ritardo nella comunicazione della requisitoria al difensore non comporta automaticamente nullità o annullamento, ma può giustificare il rinvio dell'udienza solo se il ritardo ha effettivamente pregiudicato la difesa.

  • art. 603 c.p.p.

    Regola la rinnovazione del dibattimento; la Corte ricorda che la rinnovazione è eccezionale e richiede motivazione specifica se disposta; il diniego può essere implicito se la motivazione della decisione dimostra che gli elementi agli atti erano considerati sufficienti.

  • art. 581 e art. 591 c.p.p.

    Prevedono i requisiti formali del ricorso per cassazione: i motivi devono indicare in modo specifico le ragioni di diritto e i fatti. Motivazioni generiche o prive di concretezza determinano l'inammissibilità.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Limita il sindacato di legittimità in riferimento al 'travisamento del fatto': la Cassazione non può ri-valutare il compendio probatorio dei giudici di merito né sovrapporre la propria valutazione dei fatti.

  • art. 585, quarto comma c.p.p.

    Norma generale sull'impugnazioni: l'inammissibilità dell'impugnazione si estende anche ai motivi nuovi proposti successivamente, per cui nuove doglianze possono essere dichiarate inammissibili.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso quando non sussiste assenza di colpa; la Corte l'ha applicata per irrogare la sanzione.

Massime di principio

  • Il ritardo nella comunicazione della requisitoria del Procuratore generale non comporta automaticamente nullità o annullamento: è necessario dimostrare un concreto pregiudizio alla difesa per ottenere il rinvio o l'annullamento.
  • La rinnovazione (anche parziale) del dibattimento ex art. 603 c.p.p. è misura eccezionale; se il giudice di merito fornisce una motivazione che mostra elementi sufficienti per decidere, il rigetto della rinnovazione può risultare implicito e non necessita di una motivazione separata approfondita.
  • In cassazione i motivi devono essere specifici e concreti: doglianze generiche che non indicano elementi di fatto o diritto circostanziati sono inammissibili ai sensi degli articoli sul contenuto del ricorso.
  • La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione del compendio probatorio: le censure che si risolvono in una diversa lettura dei fatti o in una richiesta di 'travisamento del fatto' sono generalmente inammissibili.
  • Nei reati tributari fondati su fatture per operazioni inesistenti, i giudici valutano la totalità degli indici (es. carenza di struttura operativa dell'emittente, mancata tenuta di contabilità o dichiarazioni fiscali, anomalie bancarie, assenza di riscontri sui subappalti) e possono inferire il carattere fittizio delle operazioni e il relativo dolo in base alla valutazione complessiva degli elementi.
  • I motivi nuovi introdotti successivamente al primo grado o con memorie aggiuntive rischiano l'inammissibilità se non rispettano i limiti processuali sulle impugnazioni; è necessario curare l'articolazione dei motivi fin dall'atto introduttivo.

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