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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23473/2024 del 02/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, dell'iscrizione di ipoteca legale su un immobile di sua proprietà per crediti tributari risultanti da plurime cartelle di pagamento. La contribuente deduceva di non aver mai ricevuto le cartelle né i preavvisi prodromici all'ipoteca e contestava, in sostanza, la ritualità delle notifiche, la presunta prescrizione o decadenza dei tributi, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, la sproporzione dell'ipoteca, la mancanza dei presupposti per l'esecuzione e la lite temeraria. La CGT di secondo grado aveva invece ritenuto provata la notifica di tutte le cartelle e dei preavvisi, valorizzando diverse modalità notificatorie: raccomandata a/r consegnata a soggetto legittimato (portiere), deposito telematico e avviso di deposito per un atto per il quale non risultava PEC nell'INI-PEC, e notifiche con rito degli irreperibili presso la sede risultata trasferita. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, denunciando violazione di norme sulla notificazione delle cartelle e degli atti presupposti, omesso esame di fatti decisivi, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e omessa pronuncia sulle eccezioni riproposte. In particolare ha contestato: la prova della notifica della prima cartella tramite raccomandata al portiere; la prova della notifica della cartella/atto notificato via PEC o, in difetto, tramite deposito presso la Camera di Commercio e pubblicazione dell'avviso; la legittimità delle notifiche per irreperibilità assoluta ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973; la ritenuta inammissibilità di eccezioni su prescrizione, decadenza, contraddittorio e sproporzione dell'ipoteca; la mancata pronuncia sulla domanda di risarcimento per lite temeraria e sulle ulteriori doglianze svolte. La Corte di cassazione ha giudicato i motivi in larga parte inammissibili per difetto di autosufficienza e di specificità, e comunque manifestamente infondati, richiamando i principi consolidati sulla notificazione delle cartelle esattoriali, sulla prova mediante avviso di ricevimento o documentazione notificatoria, sulla possibilità di produrre documenti in appello nel processo tributario e sulla necessità di trascrivere integralmente le relate/atti notificatori quando se ne contesti la ritualità.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto inammissibili o comunque infondati tutti i motivi: il primo per mancata riproduzione della relata di notifica e per contrarietà alla giurisprudenza sulla notifica a mezzo raccomandata della cartella; il secondo per difetto di specificità e perché nel processo tributario è ammessa la produzione di documenti in appello, oltre al richiamo al principio di vicinanza della prova in ordine all'INI-PEC; il terzo per carenza di autosufficienza e perché la CTR aveva accertato in fatto l'irreperibilità assoluta e il perfezionamento delle notifiche; il quarto e il quinto per assenza di un fatto storico decisivo omesso, oltre alla corretta conseguenza tratta dalla CTR sulla tardività delle eccezioni di prescrizione/decadenza e sul rigetto della lite temeraria; il sesto perché, in parte, le doglianze non erano state dimostrate come già dedotte in primo grado e, in parte, erano già state esaminate o implicitamente disattese dalla sentenza impugnata. La statuizione finale è di rigetto del ricorso con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 26, comma 1, D.P.R. 602/1973

    La cartella può essere notificata anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento; il perfezionamento si prova con l'avviso di ricevimento e non richiede formalità ulteriori non previste dalla norma.

  • art. 26, comma 2, D.P.R. 602/1973

    La notifica può avvenire tramite PEC e, in mancanza di indirizzo PEC valido nell'INI-PEC, mediante deposito presso gli uffici competenti e pubblicazione dell'avviso; la prova del procedimento può essere data documentalmente.

  • art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. 600/1973

    La notifica per irreperibilità assoluta è legittima quando il notificatore non reperisca il destinatario nel luogo della sede o del domicilio fiscale e risulti il trasferimento in luogo sconosciuto, secondo gli accertamenti riportati nella relata e nella documentazione prodotta.

  • art. 77 D.P.R. 602/1973

    L'iscrizione ipotecaria è ritenuta legittima quando preceduta dalla rituale notifica degli atti presupposti e dei preavvisi, e il credito può essere fatto valere in sede esecutiva.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario sono ammissibili in appello prove documentali anche se preesistenti al primo grado e anche se la parte era rimasta contumace.

  • art. 96 c.p.c.

    La domanda di risarcimento per lite temeraria resta assorbita o comunque non può essere accolta quando il gravame principale della controparte viene accolto e non emergono i presupposti di responsabilità aggravata.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso devono essere specifici, autosufficienti e riferiti a fatti storici decisivi realmente omessi; non è sufficiente una critica generica alla valutazione di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando la sentenza abbia in sostanza esaminato o respinto le questioni riproposte, anche per implicita incompatibilità con la decisione adottata.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla parte ricorrente nel motivo sul vizio di omessa pronuncia, senza che la Corte vi ravvisasse autonoma portata decisoria.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla parte ricorrente nel motivo sul vizio di omessa pronuncia, senza che la Corte vi ravvisasse autonoma portata decisoria.

  • art. 2700 c.c.

    L'avviso di ricevimento, quale atto pubblico, fa piena prova di quanto attestato dall'ufficiale postale circa la consegna e il soggetto ricevente, salvo querela di falso.

  • art. 1335 c.c.

    La ricevuta pervenuta all'indirizzo del destinatario opera secondo la presunzione di conoscenza, superabile solo con prova dell'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.

  • art. 215, comma 2, c.p.c.

    Il disconoscimento delle copie non ha automaticamente gli effetti impeditivi lamentati dalla parte, potendo il giudice utilizzare altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.

Massime di principio

  • La notifica della cartella esattoriale effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento si perfeziona con la consegna del plico al domicilio del destinatario e l'avviso di ricevimento è sufficiente a provarne il perfezionamento, salvo querela di falso o specifica prova contraria.
  • Nel processo tributario l'agente della riscossione può produrre in appello documenti anche preesistenti al primo grado, sicché la contestazione della ritualità della notifica non può fondarsi sul solo rilievo della loro produzione tardiva.
  • Quando la notificazione è contestata, il ricorrente per cassazione deve riprodurre in modo puntuale le relate e gli atti notificatori rilevanti, altrimenti il motivo difetta di autosufficienza e non consente il controllo della censura.
  • La notifica per irreperibilità assoluta è legittima solo se il notificatore accerta, e documenta, che il destinatario non ha più abitazione, ufficio o azienda nel comune del domicilio fiscale e che il trasferimento è avvenuto in luogo sconosciuto; in presenza di tale accertamento la notifica ex art. 60, lett. e), è valida.
  • Le eccezioni di prescrizione, decadenza e violazione del contraddittorio relative al credito posto a base dell'ipoteca devono essere fatte valere tempestivamente con impugnazione degli atti presupposti, non potendo essere dedotte utilmente solo contro l'iscrizione ipotecaria successiva.
  • La domanda di risarcimento per lite temeraria non può essere accolta quando la parte che la propone risulta soccombente sulla questione principale e non dimostra specificamente i presupposti dell'abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossioneTitolo esecutivoOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileTributiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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