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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09693/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 25/10/2023. L'unico motivo dedotto contestava il giudizio di non applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione rileva che la decisione impugnata aveva escluso tale beneficio non già per effetto della modifica introdotta dalla legge n. 77 del 2019, non applicabile ratione temporis, ma per un giudizio sintetico di gravità oggettiva della condotta, non specificamente contrastato dal ricorrente. Da ciò la declaratoria di inammissibilità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla particolare tenuità del fatto non colpisse la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata su un apprezzamento di merito della gravità oggettiva della condotta e non sulla sola preclusione normativa introdotta dalla legge n. 77 del 2019. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile nel caso concreto per la gravità oggettiva della condotta; la Corte sottolinea che la censura non investiva questa specifica valutazione di merito.

  • legge n. 77 del 2019

    La novella è richiamata solo per escludere che la decisione impugnata abbia fondato il diniego dell'art. 131-bis sulla modifica normativa, precisando che tale disciplina non era comunque applicabile ratione temporis.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base normativa per le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso: condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto può essere sorretto da un apprezzamento di gravità oggettiva della condotta, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato e non specificamente contestato.
  • Quando l'inammissibilità è dichiarata, trovano applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 616 c.p.p., incluse spese processuali e somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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