Cassazione Civile, Ordinanza n. 40389/2021 del 16/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di opposizione alla stima in materia di espropriazione per pubblica utilità relativo a terreni occupati dal Comune per la realizzazione di un’opera viaria. In sede di rinvio, la Corte d’appello ha rideterminato l’indennità di esproprio e il ristoro per il deprezzamento dei beni relitti, riconoscendo complessivamente una somma comprensiva sia del valore delle particelle espropriate sia della diminuzione di valore delle porzioni residue. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto coperta da giudicato, e quindi non più contestabile, l’individuazione dei beni relitti; il Comune deduceva inoltre che il proprietario, avendo aderito in corso di causa a un piano di lottizzazione convenzionato e avendo successivamente disposto delle aree residue, non avrebbe potuto ottenere una piena indennità per i reliquati. In sostanza, il ricorrente censurava l’interpretazione degli artt. 33 e 50 del d.P.R. n. 327 del 2001 e il modo in cui era stato apprezzato il danno da deprezzamento delle aree residue.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d’appello di Catania resa in sede di rinvio. Ha ritenuto infondato il motivo del Comune, affermando che, in tema di espropriazione per pubblica utilità, il danno per il deprezzamento delle aree residue non dà luogo a un credito autonomo e distinto dall’indennità di esproprio, ma ne costituisce componente. Ha inoltre precisato che il pregiudizio per i reliquati deve essere valutato come conseguenza diretta della procedura ablativa; se il proprietario, con autonoma iniziativa, cede o comunque dispone delle aree residue ricavandone un corrispettivo, tale operazione non può ridurre o azzerare il ristoro dovuto per il deprezzamento, né mettere in discussione la natura stessa di reliquato delle porzioni residue. Il Comune è stato condannato alle spese e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 33 d.P.R. n. 327 del 2001
Il pregiudizio per le aree residue va riconosciuto solo se vi è un’effettiva compromissione delle possibilità di utilizzazione della porzione rimasta, come conseguenza diretta dell’ablazione.
art. 50 d.P.R. n. 327 del 2001
Richiamato dal ricorrente insieme all’art. 33 per sostenere che la disciplina dell’espropriazione non consentirebbe la liquidazione del ristoro nei termini accolti dalla Corte territoriale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per la misura dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In materia di espropriazione per pubblica utilità, il deprezzamento subito dalle porzioni residue del bene non integra un credito autonomo e distinto dall’indennità di esproprio, ma una componente della complessiva diminuzione patrimoniale indotta dall’ablazione.
- Il danno per i reliquati deve essere valutato con riferimento agli effetti diretti della procedura espropriativa e alla concreta compromissione della possibilità di utilizzare la porzione residua del bene.
- L’eventuale successiva cessione o disposizione delle aree residue da parte del proprietario, essendo atto riconducibile alla sua autonoma volontà, non può incidere sul diritto all’indennizzo per il pregiudizio già provocato dall’espropriazione.
- Non è corretta una riduzione del ristoro per il solo fatto che il proprietario abbia attribuito successivamente un diverso valore economico alle aree residue, quando il danno lamentato deriva dall’ablazione e non dalle successive iniziative dispositive del titolare.
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