Sentenza del 18/05/2017 n. 807 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cancellazione della società dal registro delle imprese - Soggetto tenuto al pagamento delle imposte dopo la cancellazione per il periodo precedente - Art. 2495, comma 2, c.c.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate chiedeva di riconoscere la responsabilità del Trust per le obbligazioni tributarie della società XXX, cancellata dal registro delle imprese dopo essere stata posta in liquidazione. La società era stata coinvolta in una frode carosello relativa alla commercializzazione di prodotti informatici, con rilevanti imposte evase per gli anni 2007-2010. L'attivo della liquidazione, invece di essere distribuito ai soci, era stato trasferito al Trust, il cui scopo dichiarato era soddisfare eventuali creditori non pagati dalla società o dal liquidatore. Secondo l'Ufficio, tale trasferimento non poteva impedire il soddisfacimento dei debiti fiscali, anche considerando che i beneficiari del Trust coincidevano con i soci della società estinta.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo la legittimazione passiva e la responsabilità del Trust. Il Trust è stato dichiarato tenuto a soddisfare le pretese erariali fino alla concorrenza del valore del fondo conferito, quantificato in 911.000 euro. È stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 9.000 euro per il primo grado e 7.000 euro per il secondo grado. La decisione si fonda sulla permanenza delle obbligazioni tributarie della società cancellata e sul trasferimento dell'attivo al Trust, istituito proprio per il pagamento dei creditori insoddisfatti.
Norme richiamate
Art. 2495, comma 2, codice civile
La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'ente, ma non comporta necessariamente l'estinzione dei rapporti giuridici e delle obbligazioni sociali. Le obbligazioni possono trasferirsi ai soci o ad altri soggetti secondo un fenomeno successorio.
Art. 36 del D.P.R. 602/1973
Prevede, al ricorrere dei relativi presupposti, la responsabilità di liquidatori e soci per le imposte dovute dalla società. La decisione chiarisce che la responsabilità non è limitata ai debiti già formalmente accertati prima della cancellazione, potendo riguardare imposte già dovute in base al verificarsi dei presupposti impositivi.
Art. 28 del D.Lgs. 175/2014
La norma è richiamata dall'Ufficio come disposizione applicabile anche alle società già cancellate, stabilendo che gli effetti dell'estinzione ai fini dell'accertamento e della riscossione di tributi, sanzioni e interessi operino dopo cinque anni.
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 6070/2013
Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio.
Le obbligazioni della società estinta possono trasferirsi ai soci, nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione o illimitatamente secondo il tipo societario. La cancellazione non consente quindi di sottrarsi ai debiti ancora esistenti.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese non elimina automaticamente i debiti tributari sorti anteriormente: tali obbligazioni possono essere fatte valere nei confronti dei soggetti che ne ricevono il patrimonio o che sono responsabili secondo la legge.
- Il trasferimento dell'attivo di liquidazione a un Trust non impedisce ai creditori, compreso l'Erario, di agire sul fondo del Trust quando lo scopo dell'atto istitutivo è proprio il pagamento dei creditori insoddisfatti.
- La responsabilità del Trust è normalmente limitata al valore dei beni conferiti nel fondo, salvo ulteriori specifiche responsabilità derivanti dalla struttura dell'operazione o dalla condotta dei soggetti coinvolti.
- Un'operazione che trasferisca l'attivo sociale a un soggetto formalmente distinto, ma con beneficiari coincidenti con i soci della società estinta, può essere valutata come strumento non idoneo a eludere le pretese dei creditori sociali e fiscali.
- Per valutare la responsabilità dopo la cancellazione occorre esaminare il patrimonio effettivamente trasferito, il contenuto dell'atto istitutivo del Trust, i beneficiari, la destinazione delle somme e l'eventuale presenza di condotte elusive o fraudolente.
- La responsabilità di liquidatori e soci richiede comunque la verifica dei presupposti previsti dalla normativa applicabile; la mera cancellazione della società non determina né l'automatica responsabilità di ogni soggetto coinvolto né l'automatica estinzione del debito.
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