Sentenza n. 1078/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti dell’amministrazione scolastica che avevano impedito al minore di continuare a frequentare la scuola dell’infanzia nell’anno scolastico 2025-2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la nota dell’istituto scolastico e la presupposta nota dell’Ufficio scolastico territoriale, chiedendo l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto del figlio minore a frequentare la scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2025-2026, procrastinando di un anno l’ingresso nella scuola primaria. Sono stati dedotti: violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e del giusto procedimento, per omessa comunicazione di avvio; violazione e falsa applicazione dell’art. 114 del d.lgs. n. 297/1994 e della nota ministeriale n. 47577 del 26 novembre 2024; violazione degli artt. 2, 3, 32, 34 e 38 della Costituzione; eccesso di potere per omessa ponderazione delle circostanze specifiche, carenza di istruttoria e di motivazione e manifesta illogicità.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. In precedenza, con ordinanza cautelare n. 209 del 27 maggio 2025, il Tribunale aveva sospeso gli atti impugnati, consentendo al minore di continuare a frequentare la scuola dell’infanzia. I ricorrenti hanno riferito che il minore aveva quindi frequentato integralmente e concluso con profitto l’anno scolastico 2025-2026. Secondo il Collegio, l’annullamento degli atti non avrebbe più prodotto alcuna utilità concreta, poiché gli stessi avevano esaurito i propri effetti in relazione all’anno scolastico ormai concluso. Pur dichiarando l’improcedibilità, il TAR ha posto le spese a carico dell’amministrazione resistente sulla base della soccombenza virtuale, richiamando gli argomenti già esaminati nell’ordinanza cautelare; le spese sono state liquidate in euro 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
Invocato dai ricorrenti per denunciare l’omessa comunicazione di avvio del procedimento; il giudice non ha deciso nel merito tale censura per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 114 d.lgs. 297/1994
Invocato dai ricorrenti quale parametro per contestare la decisione relativa alla permanenza del minore nella scuola dell’infanzia; il giudice non ha definito nel merito la relativa questione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Applicato per dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché gli atti impugnati avevano esaurito i loro effetti e nessuna utilità ulteriore sarebbe derivata dall’annullamento.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Richiamato per dare avviso alle parti della possibile improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nell’intestazione del provvedimento, senza una specifica applicazione motivata nella decisione.
Massime di principio
- Il ricorso impugnatorio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l’atto contestato esaurisce integralmente i propri effetti e l’eventuale annullamento non può più procurare al ricorrente alcuna utilità concreta e attuale.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche quando l’utilità perseguita sia stata integralmente conseguita in esecuzione di una misura cautelare adottata dal giudice, purché non residuino effetti dell’atto impugnato suscettibili di incidere sulla posizione del ricorrente.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non impedisce al giudice di regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso sulla base degli elementi già esaminati nel giudizio cautelare.
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