Sentenza del 21/07/2016 n. 275 - Comm. Trib. Prov. Biella
Interruzione della prescrizione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione sulla prescrizione non può essere accolta se risulta provata la notifica della cartella e l'intimazione di pagamento è stata notificata entro il termine decennale. L'intimazione produce quindi effetto interruttivo e fa decorrere un nuovo periodo di prescrizione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'efficacia interruttiva della prescrizione derivante dalla notifica di un'intimazione di pagamento. Il principio affermato è che, una volta dimostrata la regolare notifica della cartella di pagamento, la successiva intimazione interrompe nuovamente la prescrizione quando viene notificata entro il termine di prescrizione decennale.
Norme richiamate
Articolo 2943 del Codice civile
Gli atti con cui il creditore esercita il proprio diritto, tra cui un'intimazione di pagamento, interrompono la prescrizione se portati validamente a conoscenza del debitore.
Articolo 2945 del Codice civile
A seguito dell'interruzione, decorre un nuovo periodo di prescrizione, secondo la natura e il termine applicabile al diritto fatto valere.
Articolo 2946 del Codice civile
Il termine ordinario di prescrizione decennale opera quando non è previsto dalla legge un termine diverso.
Massime di principio
- La prova della regolare notifica della cartella è essenziale: senza di essa, gli atti successivi possono non essere sufficienti a dimostrare la validità della pretesa o l'interruzione della prescrizione.
- Un'intimazione di pagamento notificata entro il termine prescrizionale può interrompere la prescrizione e far decorrere un nuovo termine.
- Il termine applicabile non è sempre decennale: occorre verificare la natura del credito e l'eventuale termine più breve previsto dalla legge.
- Per valutare la prescrizione bisogna ricostruire cronologicamente notifiche, atti interruttivi e relative prove di ricezione.
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