Cassazione Penale, Ordinanza n. 05928/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva riqualificato i fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, sostenendo che lo stupefacente provenisse da una piantagione ed era destinato a uso personale. Con il secondo motivo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto inammissibile la prima doglianza perché non risultava devoluta in appello e il ricorrente non aveva contestato la sintesi dei motivi d'appello contenuta nella sentenza impugnata. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha richiamato il principio per cui esse non sono un diritto automatico, ma richiedono elementi positivi di meritevolezza, non essendo sufficiente la sola incensuratezza; nel caso concreto il giudice di merito aveva valorizzato l'assenza di elementi positivi e la personalità dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La decisione di merito della Corte di appello resta pertanto ferma, inclusa la riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e il diniego delle attenuanti generiche.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
richiamato come base della riqualificazione dei fatti in ipotesi di minore gravità in materia di stupefacenti
art. 606 c.p.p.
la doglianza non devoluta al giudice di appello è inammissibile in cassazione
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa
art. 131-bis c.p.
non citato espressamente; rileva solo indirettamente l'analogia con il criterio di meritevolezza delle attenuanti generiche non automatiche
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che introduce una questione non devoluta in appello, quando il ricorrente non contesta la completezza della sintesi dei motivi di gravame operata nella sentenza impugnata.
- Il giudice può legittimamente negare le circostanze attenuanti generiche quando non emergano elementi positivi a favore dell'imputato; la mera assenza di precedenti penali non è, da sola, sufficiente a giustificarne il riconoscimento.
- Il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da motivazione congrua quando si fonda sull'assenza di elementi favorevoli e sulla valutazione della personalità dell'imputato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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