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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08865/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un incarico professionale per la progettazione e direzione dei lavori relativi alla ristrutturazione di un ospedale e all'adeguamento di un centro territoriale. Il professionista aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il compenso, ma l'ente sanitario aveva proposto opposizione. In primo grado il tribunale aveva accolto l'opposizione, revocato il decreto e dichiarato improponibile la domanda per la presenza di una clausola compromissoria nel disciplinare di incarico. In appello gli eredi del professionista avevano sostenuto, da un lato, la nullità della clausola compromissoria per mancanza di sottoscrizione del disciplinare da parte del professionista e, dall'altro, che il contratto dovesse considerarsi valido perché il disciplinare sarebbe stato approvato e ratificato con delibera dell'ente. La corte d'appello ha però rilevato d'ufficio la nullità dell'intero contratto per difetto della forma scritta necessaria nei contratti stipulati con la pubblica amministrazione. Nel ricorso per cassazione gli eredi hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440/1923 e omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che il disciplinare allegato alla delibera fosse stato sottoscritto dal professionista; 2) violazione del giudicato interno, perché il primo giudice avrebbe implicitamente riconosciuto la validità del contratto; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di nullità della clausola compromissoria per violazione dell'art. 241 del d.lgs. n. 163/2006, come modificato dalla l. n. 190/2012.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il controricorso dell'azienda sanitaria perché tardivo. Sul merito, ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché formulato in modo contraddittorio e comunque non idoneo a dimostrare, con il necessario supporto documentale e processuale, l'esistenza di un disciplinare pertinente sottoscritto e recepito nella delibera relativa al nuovo incarico. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che non vi era alcun giudicato interno sulla validità del contratto, poiché la questione era stata devoluta in appello e il giudice poteva rilevare d'ufficio la nullità totale del contratto una volta posta la questione della nullità parziale della clausola. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché la corte territoriale non aveva omesso di pronunciare su una domanda o eccezione, ma aveva deciso sulla nullità dell'intero contratto, rendendo assorbita ogni ulteriore argomentazione sulla sola clausola compromissoria. Nessuna statuizione sulle spese per l'inammissibilità del controricorso; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 370 c.p.c.

    termine di 40 giorni dalla notifica del ricorso

    Il controricorso notificato oltre il termine è tardivo e quindi inammissibile.

  • art. 16 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440

    Per i contratti della pubblica amministrazione, incluso il contratto d'opera professionale, è richiesto il rispetto della forma scritta ad substantiam.

  • art. 17 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440

    La forma scritta può risultare anche da atti distinti ma confluenti in un unico testo; è irrilevante la sola delibera interna se manca il documento contrattuale sottoscritto.

  • art. 97 Cost.

    La forma scritta dei contratti della pubblica amministrazione è letta come presidio dei principi di imparzialità e buon andamento.

  • art. 360 c.p.c.

    Indica i vizi dedotti in cassazione: violazione di legge, nullità per omessa pronuncia, omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia ricorre per mancato esame di domande o eccezioni, non per il mancato esame di singole argomentazioni difensive.

  • art. 241 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

    Richiamato come norma invocata dai ricorrenti per la nullità della clausola compromissoria, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché la decisione d'appello era fondata sulla nullità dell'intero contratto.

  • art. 1, comma 19, l. 6 novembre 2012, n. 190

    Cita la modifica normativa invocata in ricorso in relazione alla clausola compromissoria.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per il parametro del contributo unificato aggiuntivo.

  • Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014

    Per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo il ricorrente deve indicare il fatto storico, il dato da cui risulta, il come e il quando sia stato discusso e la sua decisività.

  • Sez. U, n. 26242 del 12/12/2014

    Il giudice, investito di una domanda di nullità parziale, deve rilevare d'ufficio la nullità totale del contratto e, in mancanza di specifica istanza di accertamento, rigettare la pretesa che su quel contratto si fonda.

  • Sez. U, n. 9775 del 25/03/2022

    La forma scritta ad substantiam nei contratti della P.A. non richiede necessariamente un unico documento contestualmente sottoscritto, potendo la volontà risultare da atti distinti confluenti in un unico testo.

  • Cass. Sez. 3, n. 32337 del 21/11/2023

    La pattuizione può risultare da documenti distinti, purché consacrati in un unico testo scritto idoneo a soddisfare la forma prescritta.

  • Cass. Sez. 2, n. 1539 del 22/01/2018

    L'omessa pronuncia riguarda domande ed eccezioni, non le mere argomentazioni difensive.

Massime di principio

  • Nei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione la forma scritta ad substantiam è richiesta a pena di nullità, anche quando l'ente agisca iure privatorum; non basta una delibera interna se non vi è un documento contrattuale idoneo a esprimere la volontà negoziale delle parti.
  • Il requisito formale può essere soddisfatto anche da atti distinti, purché la proposta e l'accettazione siano ricostruibili in un unico testo scritto; l'accertamento della validità del contratto deve concentrarsi sul documento che incorpora in modo certo le volontà contrapposte.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo se il ricorrente indica specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento e il modo in cui è stato discusso e la sua decisività; non è sufficiente una generica o contraddittoria riproposizione dei fatti processuali.
  • Quando è denunciata la nullità di una clausola o di una parte del contratto, il giudice può rilevare d'ufficio la nullità dell'intero negozio se la causa di invalidità investe il contratto nel suo complesso; in tale ipotesi non si forma giudicato interno sulla validità del contratto se la questione è stata devoluta in impugnazione.
  • L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. presuppone la mancata decisione su una domanda o un'eccezione, non la mancata risposta a singoli argomenti difensivi o a censure assorbite da una diversa ratio decidendi.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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