Sentenza del 05/02/2019 n. 640 - Comm. Trib. Prov. Cosenza
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Base imponibile - Fabbricato iscritto in catasto - Variazione permanente influente sulla rendita catastale - Obblighi del contribuente - Obblighi del comune
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è che l'immobile resta imponibile anche se catastalmente classificato in modo erroneo, qualora il contribuente non abbia adempiuto all'obbligo di richiedere l'aggiornamento catastale. L'ente impositore non è tenuto a sollecitare d'ufficio la modifica della rendita preesistente quando l'omissione è imputabile al contribuente, che era il soggetto obbligato a denunciare la variazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la determinazione della base imponibile ICI per un immobile iscritto in catasto con una categoria non conforme alla sua effettiva destinazione d'uso. In presenza di variazioni permanenti influenti sulla rendita catastale, il contribuente deve chiedere il nuovo accatastamento e, ai fini dell'imposta, l'imponibile può essere determinato sulla base di una rendita presunta. Non è sufficiente invocare l'erroneo classamento catastale quando esso dipende dall'omessa denuncia del reale utilizzo dell'immobile da parte del contribuente.
Norme richiamate
Art. 5 del D.lgs. n. 504 del 1992
Consente, in presenza di variazioni permanenti intervenute sull'unità immobiliare, di determinare l'imponibile sulla base di una rendita presunta.
La norma consente di determinare la base imponibile anche quando la rendita catastale non è stata ancora aggiornata, fermo restando l'obbligo del contribuente di richiedere il nuovo accatastamento.
Disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
L'imponibilità dell'immobile non viene meno per il solo fatto che la categoria catastale sia errata, se l'errore deriva dall'omessa denuncia della destinazione d'uso effettiva da parte del contribuente.
Massime di principio
- Quando una modifica permanente dell'immobile incide sulla rendita catastale o sulla categoria, il contribuente deve attivarsi per ottenere l'aggiornamento catastale.
- L'assenza o l'erroneità dell'aggiornamento catastale non esclude automaticamente l'obbligo tributario: l'imposta può essere calcolata sulla base di una rendita presunta o della situazione sostanziale effettiva.
- Il contribuente non può trarre vantaggio dalla propria omissione sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto correggere autonomamente il classamento.
- L'ente impositore non ha, in linea generale, l'obbligo di chiedere la modifica della rendita quando il contribuente, che ne aveva l'onere, non ha denunciato la variazione.
- Per valutare casi analoghi occorre verificare sia la destinazione d'uso effettiva dell'immobile sia chi abbia causato o omesso l'aggiornamento catastale.
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