Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08858/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2003, chiedendone il parziale annullamento per le somme collegate alla definizione agevolata prevista dalla l. n. 289 del 2002. Sosteneva che la notifica della cartella fosse tardiva, perché avvenuta dopo il termine del 31 dicembre 2008 fissato dall’art. 37, comma 44, d.l. n. 223 del 2006, e quindi l’azione di riscossione era decaduta. La CTR aveva accolto l’eccezione e annullato in parte la cartella. In cassazione l’Agenzia deduceva violazione dell’art. 2, commi 5-bis e 5-ter, d.l. n. 138 del 2011 e dell’art. 37, comma 44, d.l. n. 223 del 2006, sostenendo che la normativa del 2011 avrebbe spostato al 31 dicembre 2011 il termine utile per la riscossione e, dunque, avrebbe reso tempestiva la pretesa.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso dell’Agenzia, ritenendo infondato l’unico motivo. Ha affermato che l’art. 37, comma 44, d.l. n. 223 del 2006 prevede un termine perentorio per la notifica delle cartelle di pagamento conseguenti ai condoni della l. n. 289 del 2002, fissato al 31 dicembre 2008, e che l’art. 2, commi 5-bis e 5-ter, d.l. n. 138 del 2011 non ha prorogato tale termine. La norma del 2011 riguarda solo l’avvio delle azioni coattive nei confronti dei contribuenti inadempienti, eventualmente mediante intimazione di pagamento, ma non incide sull’atto prodromico della cartella di pagamento. È stato quindi enunciato il principio di diritto sulla mancata proroga del termine di notifica delle cartelle e, conseguentemente, il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 37, comma 44, d.l. n. 223 del 2006

    La notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dagli artt. 7, 8, 9, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2008.

    Stabilisce un termine perentorio di decadenza per la notifica delle cartelle relative ai condoni previsti dalla l. n. 289 del 2002.

  • art. 2, commi 5-bis e 5-ter, d.l. n. 138 del 2011

    entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

    Disciplina solo una tempistica finalizzata all’avvio delle azioni coattive di recupero delle somme non versate, senza prorogare il termine di notifica delle cartelle.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge.

  • art. 1, l. n. 248 del 2006

    Richiamata come norma di conversione che ha inciso sul testo dell’art. 37, comma 44, d.l. n. 223 del 2006.

  • art. 1, comma 1, l. n. 148 del 2011

    Richiamata per l’inserimento dei commi 5-bis e 5-ter nell’art. 2 del d.l. n. 138 del 2011.

  • art. 11, comma 10-bis, d.l. n. 201 del 2011

    Richiamata per la successiva modifica del comma 5-ter.

Massime di principio

  • Quando una norma fiscale prevede espressamente un termine perentorio per la notifica della cartella, tale termine non può essere considerato prorogato in via implicita da una disciplina successiva se questa non menziona in modo chiaro la notifica della cartella stessa.
  • Le disposizioni introdotte per accelerare il recupero coattivo di somme già iscritte a ruolo incidono sull’avvio delle azioni esecutive o di riscossione, ma non modificano automaticamente il termine originario di decadenza dalla notifica del titolo esattoriale.
  • Ai fini dell’interpretazione di norme di proroga o recupero in materia tributaria, il tenore letterale è decisivo: una proroga può operare solo entro i limiti espressamente previsti dal legislatore.
  • La distinzione tra notifica della cartella e avvio dell’azione coattiva è centrale: la prima cristallizza il credito in modo esecutivo-impositivo, la seconda riguarda le modalità del successivo recupero forzoso.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.