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Ordinanza

Ordinanza n. 42/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - dell’ordinanza di ripristino n. -OMISSIS- del 13.10.2025, notificata alla ricorrente il 16 successivo, a firma del responsabile del Settore 3 (sviluppo del territorio, urbanistica, ambiente, edilizia) del Comune di Gallipoli, relativa all’unità immobiliare, sita in via -OMISSIS-, angolo Vico -OMISSIS- (in catasto FG. -OMISSIS-, p.lla -OMISSIS-, sub -OMISSIS-); - di ogni altro atto presupposto e/o connesso.

Giustizia amministrativa202600053

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di ripristino e demolizione relativa a un’unità immobiliare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria dell'immobile)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza di ripristino n. -OMISSIS- del 13 ottobre 2025, notificata il 16 ottobre 2025, adottata dal responsabile del Settore 3 del Comune di Gallipoli e riferita a un’unità immobiliare sita in Gallipoli. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone i motivi di illegittimità dedotti con il ricorso, limitandosi a rilevare che le questioni poste con il gravame richiedono un ulteriore approfondimento.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso interinalmente gli effetti dell’ordinanza comunale impugnata, qualificata nel provvedimento anche come ordinanza di demolizione. La misura è stata motivata dalla natura del pregiudizio dedotto e dall’opportunità di consentire al Tribunale una decisione di merito re adhuc integra, nonché dalla necessità di un ulteriore approfondimento delle questioni prospettate. È stata fissata per la trattazione di merito la seconda udienza di aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha accolto l’istanza cautelare e disposto la sospensione interinale degli effetti dell’atto impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei diritti o della dignità dell’interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità della ricorrente.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere interinalmente gli effetti di un’ordinanza edilizia quando la natura del pregiudizio dedotto e l’esigenza di preservare una decisione di merito re adhuc integra lo rendano opportuno, anche qualora le questioni prospettate necessitino di ulteriore approfondimento.
  • La sospensione cautelare può essere disposta senza anticipare la definizione del merito quando l’esame delle censure richiede un approfondimento incompatibile con la fase sommaria e l’esecuzione dell’atto potrebbe pregiudicare l’utilità della successiva decisione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

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