Ordinanza n. 42/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - dell’ordinanza di ripristino n. -OMISSIS- del 13.10.2025, notificata alla ricorrente il 16 successivo, a firma del responsabile del Settore 3 (sviluppo del territorio, urbanistica, ambiente, edilizia) del Comune di Gallipoli, relativa all’unità immobiliare, sita in via -OMISSIS-, angolo Vico -OMISSIS- (in catasto FG. -OMISSIS-, p.lla -OMISSIS-, sub -OMISSIS-); - di ogni altro atto presupposto e/o connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di ripristino e demolizione relativa a un’unità immobiliare
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria dell'immobile)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza di ripristino n. -OMISSIS- del 13 ottobre 2025, notificata il 16 ottobre 2025, adottata dal responsabile del Settore 3 del Comune di Gallipoli e riferita a un’unità immobiliare sita in Gallipoli. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone i motivi di illegittimità dedotti con il ricorso, limitandosi a rilevare che le questioni poste con il gravame richiedono un ulteriore approfondimento.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso interinalmente gli effetti dell’ordinanza comunale impugnata, qualificata nel provvedimento anche come ordinanza di demolizione. La misura è stata motivata dalla natura del pregiudizio dedotto e dall’opportunità di consentire al Tribunale una decisione di merito re adhuc integra, nonché dalla necessità di un ulteriore approfondimento delle questioni prospettate. È stata fissata per la trattazione di merito la seconda udienza di aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha accolto l’istanza cautelare e disposto la sospensione interinale degli effetti dell’atto impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei diritti o della dignità dell’interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità della ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere interinalmente gli effetti di un’ordinanza edilizia quando la natura del pregiudizio dedotto e l’esigenza di preservare una decisione di merito re adhuc integra lo rendano opportuno, anche qualora le questioni prospettate necessitino di ulteriore approfondimento.
- La sospensione cautelare può essere disposta senza anticipare la definizione del merito quando l’esame delle censure richiede un approfondimento incompatibile con la fase sommaria e l’esecuzione dell’atto potrebbe pregiudicare l’utilità della successiva decisione.
Come è indicizzato
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