Cassazione Penale, Sentenza n. 17892/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il decreto del G.i.p. di sequestro preventivo a fini di confisca (art. 2 e art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000) nei confronti della società; la ricorrente denunciava nullità e carenza di motivazione riguardo al periculum di dispersione dei beni e contestava l'illegittimo utilizzo da parte del Tribunale del riesame dei poteri integrativi per sopperire a motivazione assente o insufficiente
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che il G.i.p. non ha assolto l'onere di motivazione, avendo affermato che la confisca obbligatoria nei reati tributari renderebbe superflua la verifica del periculum, in contrasto con il principio stabilito dalle Sezioni Unite (sent. Ellade, n. 36959/2021) secondo cui anche il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una motivazione concisa sul periculum. Inoltre la motivazione del G.i.p., che collegava automaticamente l'ingente entità del debito tributario al rischio di distrazione patrimoniale, è stata ritenuta apparente e congetturale. Il Tribunale del riesame non poteva supplire a una motivazione inesistente e le argomentazioni addotte non erano individualizzate rispetto alla posizione della Corradino Immobiliare. Per questi motivi la Corte ha annullato senza rinvio sia il decreto di sequestro del G.i.p. (10/06/2024) sia l'ordinanza del Tribunale del riesame (16/07/2024), disponendo il dissequestro e la restituzione dei beni all'avente diritto e l'immediata comunicazione al Procuratore generale ai sensi dell'art. 626 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sostanziale sulla fattispecie di reato tributario per cui è stato disposto il sequestro; la Corte ricorda che l'applicazione della norma non esime dall'onere di motivazione circa il periculum quando si procede a sequestro finalizzato alla confisca
art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000
Richiamato quale ulteriore riferimento alle violazioni contestate; non modifica l'obbligo motivazionale per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte richiama l'obbligo che il provvedimento contenga la concisa motivazione anche sul periculum, in coerenza con la giurisprudenza di legittimità
Norma sulla confisca; il riferimento alla confisca non esonera l'autorità giudiziaria dalla motivazione sul periculum in ordine all'anticipazione dell'effetto ablativo
Sentenza Sezioni Unite n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)
Principio di diritto richiamato: anche il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una motivazione, anche concisa, sul periculum (rischio che il bene sia disperso, sottratto, deteriorato, utilizzato o alienato) e sulle ragioni dell'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla conclusione del giudizio
Giurisprudenza di riferimento (es. Sez. U n. 51660/2014 Zambito; Sez. 2 n. 51576/2019 Cavacece; Sez. 5 n. 643/2017 Pohl; Sez. 3 n. 31025/2023 Benzoni)
Richiami giurisprudenziali usati per distinguere il sequestro preventivo (che richiede motivazione specifica sul periculum) dal sequestro conservativo o da valutazioni sulla insufficienza patrimoniale; la Corte sottolinea che l'insufficienza patrimoniale da sola non basta a dimostrare il pericolo di distrazione senza un nesso individualizzato e motivato
Norma procedurale richiamata per la comunicazione alla Procura generale circa la decisione di annullamento e dissequestro
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede sempre una motivazione, anche concisa, sul periculum (rischio di dispersione o alterazione del bene) e sulle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio
- La sussistenza di una confisca prevista dalla legge (es. reati tributari) non esonera l'autorità giudiziaria dall'obbligo di motivare specificamente il pericolo di dispersione o altra forma di pregiudizio cui è esposto il bene
- L'entità del debito tributario o l'insufficienza patrimoniale del soggetto non possono essere automaticamente equiparate a prova del periculum di distrazione; è necessaria una valutazione concreta e, se del caso, individualizzata
- Il Tribunale del riesame non può supplire a motivazioni del G.i.p. completamente mancanti; non è ammesso integrare ex post una motivazione assente con argomentazioni proprie
- Per ottenere un sequestro preventivo a fini di confisca occorre indicare, se possibile in modo sintetico, le concrete modalità in cui i beni potrebbero essere modificati, dispersi, deteriorati, utilizzati o alienati nelle more del giudizio
- In caso di contestazione della motivazione, il rimedio principale è l'annullamento del provvedimento che non rispetti l'onere motivazionale, con conseguente dissequestro e restituzione dei beni se non sussistono ulteriori elementi cautelari validi
- Nella difesa preventiva è utile chiedere l'individualizzazione del rischio di dispersione con riferimento ai beni specificamente sottoposti a sequestro e fornire elementi contrari all'automatismo tra debito elevato e condotte distrattive
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