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Sentenza

Sentenza n. 7696/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento - del Decreto della Regione Liguria - Dipartimento salute e servizi sociali n. 7967-2022 (prot. 2022-1500969) del 14/12/2022, avente ad oggetto “Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano” e dei relativi allegati (di seguito, anche la “Delibera di Ripiano”); - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Payback”); - del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Linee Guida” o, più semplicemente, le “Linee Guida”); - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi: -- l’intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; -- l’accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018” (di seguito, anche l’ “Accordo 181/CSR”); -- la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; -- per quanto occorrer possa, la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 5.8.2022 richiamata nella Delibera Ripiano; - per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, incluse le delibere degli enti del servizio sanitario regionale richiamate nella Delibera di Ripiano con le quali sono stati certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 (deliberazione del Direttore Generale dell’ASL 1 Sistema Sanitario Regione Liguria - Azienda Sociosanitaria Ligure 1 n. 719 del 14.8.2019; deliberazione del Commissario Straordinario dell’ASL 2 Sistema Sanitario Regione Liguria - Azienda Sociosanitaria Ligure 2 n. 655 del 21.8.2019; deliberazione del Direttore Generale dell’ASL 3 Sistema Sanitario Regione Liguria - Azienda Sociosanitaria Ligure 3 n. 397 del 23.8.2019; deliberazione del Direttore Generale dell’ASL 4 Sistema Sanitario Regione Liguria - Azienda Sociosanitaria Ligure 4 n. 582 del 22.8.2019; deliberazione del Commissario Straordinario dell’ASL 5 Sistema Sanitario Regione Liguria - Azienda Sociosanitaria Ligure 5 n. 45 del 22.8.2019; della Deliberazione del Direttore Generale dell’Ospedale Policlinico San Martino - IRCCS - n. 1338 del 29.8.2019; deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Giannina Gaslini - IRCCS n. 672 del 26.8.2019), nonché la nota di A.Li.Sa. prot. n. 0017485 del 7.8.2019, la nota di A.Li.Sa. prot. n. 002009 del 16.9.2019 e la nota a firma congiunta del Direttore Generale di A.Li.Sa. e del Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali prot. 2022-1426291 del 7.12.2022 richiamata nella Delibera di Ripiano;

Giustizia amministrativa202304078

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto regionale di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, nonché i decreti ministeriali presupposti, l’accordo Stato-Regioni e gli ulteriori atti connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, l’accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, il decreto della Regione Liguria del 14 dicembre 2022 di individuazione delle aziende obbligate al ripiano e dei relativi importi, nonché gli ulteriori atti presupposti e applicativi. Il ricorso contestava quindi il sistema di certificazione del superamento del tetto di spesa regionale e di ripiano degli scostamenti relativi agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Nel corso del giudizio è entrato in vigore l’art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023, che ha previsto per le aziende fornitrici la possibilità di versare una quota ridotta dell’importo dovuto, pari al 48 per cento, con estinzione dell’obbligazione e preclusione di ulteriori azioni giurisdizionali. La ricorrente ha dichiarato di avere aderito a tale meccanismo e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché non era stata depositata la documentazione richiesta dall’art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, attestante l’avvenuta pubblicazione dei provvedimenti regionali nei bollettini e sui siti istituzionali e la relativa comunicazione alla segreteria del TAR. Tuttavia, dalla dichiarazione della ricorrente è risultata inequivoca l’inutilità della prosecuzione del giudizio. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, anche ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    «Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e contro i relativi atti e provvedimenti presupposti versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 novembre 2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015 nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali.»

    La disposizione consente alle aziende fornitrici che intendano abbandonare il contenzioso di definire l’obbligazione mediante il versamento della quota ridotta prevista, subordinando la cessazione della materia del contendere alla documentazione dell’adempimento secondo le modalità stabilite dalla legge.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La sopravvenuta inutilità della prosecuzione del giudizio, risultante inequivocabilmente dalla dichiarazione della parte ricorrente, giustifica la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    La disposizione costituisce il riferimento normativo degli obblighi di ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici relativi agli anni considerati.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere conseguente all’adesione a un meccanismo legislativo di definizione agevolata del debito richiede la produzione della documentazione prevista dalla legge, inclusi gli adempimenti di pubblicazione e comunicazione eventualmente prescritti.
  • Quando la documentazione necessaria per dichiarare la cessazione della materia del contendere non è stata prodotta, ma le dichiarazioni della parte rendono inequivoca l’inutilità della prosecuzione del giudizio, il ricorso può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
  • La sopravvenuta adesione della parte ricorrente a un meccanismo normativo che estingue l’obbligazione controversa e preclude ulteriori azioni giurisdizionali elimina l’interesse concreto e attuale alla decisione di merito, pur senza consentire la declaratoria di cessazione della materia del contendere in assenza della prova documentale prescritta.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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