Cassazione Penale, Sentenza n. 29351/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un procedimento per associazione di tipo mafioso e numerosi reati-fine, definito in abbreviato e poi oggetto di appelli e ricorsi plurimi. In sede di rinvio la Corte d'assise d'appello di Catanzaro ha: assolto Angelo Anzalone dai capi 22-26 relativi all'omicidio di Antonio Torcasio e ai reati connessi in materia di armi/ricettazione, rideterminando la pena per il residuo capo associativo; assolto Vincenzo Torcasio dal capo 22 e rideterminato la pena per il residuo capo associativo; confermato la responsabilità di Francesco Costantino Mascaro per i fatti residui, escludendo il solo capo 15, e rideterminato la pena; confermato la responsabilità di Alfredo Gagliardi per omicidio, tentato omicidio e reato sulle armi, nonché per l'associazione; rideterminato la pena di Matteo Vescio per la continuazione con altra sentenza esterna. La Procura generale ha ricorso contro le assoluzioni di Anzalone e Torcasio, sostenendo che la Corte di rinvio avesse svalutato ingiustificatamente le dichiarazioni dei collaboratori e le intercettazioni confessorie di Anzalone, e che i riscontri esterni fossero stati letti in modo erroneo. Anzalone e Torcasio hanno ricorso solo sul trattamento sanzionatorio, lamentando l'uso di un parametro edittale più sfavorevole e la sproporzione della pena. Mascaro ha dedotto, con più motivi, vizio di motivazione e violazione di legge sulla sua partecipazione all'associazione, sulla responsabilità per i capi 13, 14, 16 e 17, sull'aggravante mafiosa, sul diniego delle generiche e sulla pena; ha inoltre contestato l'uso delle dichiarazioni di Vescio, della compagna di questi e di intercettazioni. Gagliardi ha censurato la rivalutazione delle dichiarazioni di Pulice, il travisamento di dati fattuali (locali, orari, spostamenti) e la prova della partecipazione all'omicidio e al sodalizio. Vescio ha ricorso solo contro la nuova determinazione della pena, sostenendo che il giudice del rinvio non potesse superare la pena già fissata dalla precedente sentenza d'appello, pur viziata motivazionalmente.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale, confermando le assoluzioni di Angelo Anzalone e Vincenzo Torcasio sui fatti omicidiari contestati e i connessi capi a loro carico. Ha accolto solo in parte i ricorsi di Anzalone e Torcasio limitatamente al trattamento sanzionatorio: per Torcasio ha annullato senza rinvio la sentenza sul punto e ha rideterminato la pena in anni quattro e mesi otto di reclusione, revocando l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale, e sostituendo la prima con l'interdizione temporanea per cinque anni; per Anzalone ha annullato la sentenza limitatamente alla pena e rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per un nuovo giudizio sul punto. Ha rigettato i ricorsi di Alfredo Gagliardi. Ha rigettato nel resto i ricorsi di Mascaro e ha annullato senza rinvio la sentenza nei suoi confronti limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni sette e mesi quattro di reclusione. Ha annullato senza rinvio la sentenza nei confronti di Vescio limitatamente alla pena, rideterminandola in anni cinque e mesi due di reclusione. In sintesi, sono rimaste ferme le statuizioni di merito sfavorevoli a Mascaro e Gagliardi; sono state confermate le assoluzioni di Anzalone e Torcasio sui fatti omicidiari; è stata corretta solo la parte sanzionatoria per Torcasio, Mascaro e Vescio, e rinviata quella di Anzalone per nuova quantificazione.
Norme richiamate
art. 597, comma 3, c.p.p.
Il giudice del rinvio non può applicare un trattamento sanzionatorio peggiorativo rispetto a quello fissato nella precedente sentenza di appello non impugnata sul punto; il divieto opera anche quando il nuovo giudizio di rinvio ridetermina la pena in presenza di un vizio motivazionale precedente.
art. 238-bis c.p.p.
Il richiamo è ritenuto inconferente per il giudizio di rinvio: le valutazioni già rese in sede rescindente si innestano in un procedimento unitario e vincolano il giudice del rinvio, non essendo configurabile una cesura tale da imporre l'applicazione autonoma della disciplina dell'acquisizione del giudicato esterno.
art. 192, comma 3, c.p.p.
Le dichiarazioni dei collaboratori necessitano di riscontri esterni individualizzanti; il riscontro non può fondarsi su dichiarazioni a loro volta de relato se la fonte primaria è logicamente e probatoriamente indebolita.
art. 603 c.p.p.
La richiesta di rinnovazione istruttoria o perizia deve essere sorretta da una effettiva necessità decisiva; se il dato fattuale contestato non è dirimente o è già adeguatamente chiarito dalle dichiarazioni acquisite, la mancata riapertura dell'istruttoria non integra vizio.
art. 416-bis c.p.
Per l'intraneità associativa non bastano formule generiche di contiguità; occorre la dimostrazione di un contributo stabile, consapevole e funzionale al sodalizio, desumibile da apporti concreti e da riscontri individualizzanti.
art. 7 l. 203/1991
L'aggravante di agevolazione mafiosa richiede che il fatto sia commesso per favorire l'associazione o in un contesto oggettivamente e soggettivamente riconducibile alla cosca; i dati fattuali devono consentire il collegamento finalistico o agevolativo.
art. 8 l. 203/1991
L'attenuante collegata alla collaborazione implica un giudizio di affidabilità del dichiarante; una volta riconosciuta, essa assume rilievo come indice della valutazione positiva della credibilità del collaborante.
Massime di principio
- In sede di rinvio conseguente ad annullamento parziale, il giudice di merito deve attenersi ai limiti del devoluto ma opera in un quadro processuale unitario: le valutazioni già cristallizzate dalla Cassazione vincolano il nuovo giudizio e non possono essere rimesse in discussione sotto copertura di questioni formalmente nuove.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, per fondare la responsabilità penale, devono essere valutate nella loro attendibilità intrinseca ed estrinseca; i riscontri devono essere specifici e individualizzanti rispetto al singolo imputato, e non possono essere costruiti mediante una catena meramente circolare di fonti indirette.
- Quando il compendio probatorio su un fatto è composto da segmenti dichiarativi tra loro divergenti, la Corte deve verificare se essi siano logicamente compatibili o se, al contrario, l'impostazione accusatoria sia viziata in radice da una crasi inconciliabile tra versioni incompatibili; in tale caso la motivazione di condanna non può reggere.
- Il concorso nei delitti di detenzione e porto illegale di armi può essere configurato anche in capo a chi non partecipi materialmente alla fase esecutiva, purché abbia contribuito all'ideazione o preparazione del reato da commettere con armi e abbia consapevolmente accettato l'impiego dell'arma illegale nel programma criminoso.
- Per l'associazione mafiosa, la semplice contiguità a un gruppo criminale o la generica vicinanza a suoi esponenti non sono sufficienti: occorre provare un apporto effettivo, stabile e consapevole, funzionale al sodalizio, e tale prova può essere tratta da una pluralità di episodi-fine coerentemente inseriti nel medesimo disegno associativo.
- Sul trattamento sanzionatorio, il giudice del rinvio non può aumentare la pena complessiva oltre il livello già fissato dalla precedente decisione di appello, quando il nuovo assetto sia imposto da un annullamento per vizio motivazionale e non da un nuovo ampliamento del thema decidendum.
- La richiesta difensiva di rinnovazione istruttoria o perizia è infondata quando mira solo a contrapporre una lettura alternativa dei medesimi dati probatori senza indicare un'effettiva lacuna decisiva del compendio acquisito.
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