Cassazione Penale, Sentenza n. 17846/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Onnis era stato dichiarato responsabile del reato di truffa secondo l'art. 640 comma 2, con applicazione dell'aggravante per minorata difesa connessa alla cosiddetta "truffa on line". In cassazione il difensore ha censurato la sentenza per: i) errata applicazione dell'aggravante (art. 61 n.5 e 640 comma 2 n.2-bis), deducendo che l'uso di strumenti telematici non determina automaticamente la minorata difesa e che il giudice non avrebbe verificato i presupposti fattuali; ii) mancata applicazione della legge n.90/2024 (nuova previsione dell'art. 640 comma 2-ter) ritenuta più favorevole perché rende la fattispecie perseguibile a querela e, data la remissione di querela accettata, il reato sarebbe dovuto estinguersi; iii) carenza e contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza della minorata difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato la novella introdotta dalla legge 28 giugno 2024 n.90 che ha inserito nell'art. 640 cod. pen. il comma 2-ter (fattispecie della truffa commessa a distanza) e la successiva modifica normativa operata dal DL n.48/2025 che ha ricollocato/eliminato il precedente n.2-bis. La Corte ha ritenuto che, dalla entrata in vigore della legge (3 luglio 2024), le truffe cd. online devono essere inquadrate nella nuova fattispecie perseguibile a querela; applicando il principio di favore della retroattività della legge penale più favorevole (art. 2 comma 4 c.p.), ha concluso che la remissione di querela regolarmente accettata ha effetto estintivo del reato. P.Q.M. ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela e ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
legge 28 giugno 2024 n. 90, art. 16 comma 1 lett. t) n. 1
"se il fatto è commesso a distanza l'altrui individuazione"
Ha introdotto nell'art. 640 cod. pen. la specifica ipotesi dell'aggravante per la truffa commessa a distanza (comma 2-ter), sottraendo la materia alla precedente qualificazione generica e incidendo sulla perseguibilità (querela).
art. 640 cod. pen., comma 2 (n.2-bis e n.2-ter)
La disposizione sul comma 2 è stata riformata: la precedente locuzione n.2-bis (collegata alla minorata difesa per truffe telematiche) è stata ricollocata/eliminata dal successivo DL e la nuova n.2-ter disciplina la truffa commessa a distanza come ipotesi specifica.
Decreto Legge n. 48 del 2025
Ha eliminato il n.2-bis dal comma 2 ricollocando l'aggravante della minorata difesa in un apposito comma, senza eliminare la nuova fattispecie 2-ter; l'assetto normativo conseguente incide sulla procedibilità (querela).
art. 61 cod. pen., n.5
Prima della novella veniva utilizzato per qualificare come aggravata la truffa telematica per minorata difesa; la giurisprudenza e la novella hanno destinato la truffa online ad una disciplina autonoma, sottraendola all'applicazione automatica del n.5.
art. 2 comma 4 cod. pen.
Principio della retroattività della legge penale più favorevole: quando una norma successiva è più favorevole al reo si applica retroattivamente, comportando, nel caso di reati procedibili a querela, l'effetto estintivo della remissione di querela se questa è stata ritualmente accettata.
Massime di principio
- Se la disciplina successiva rende una fattispecie perseguibile a querela, la remissione di querela accettata estingue il reato per effetto della legge più favorevole applicabile in via retroattiva.
- L'introduzione di una fattispecie speciale (es. truffa "commessa a distanza") sottrae l'ipotesi dalla disciplina generale delle aggravanti: occorre verificare sempre quale norma sia concretamente applicabile al fatto commesso alla data dell'evento e alla data di entrata in vigore della legge.
- L'aggravante per minorata difesa non può essere riconosciuta automaticamente per il solo uso di strumenti telematici: il giudice deve accertare fattualmente l'effettiva condizione di svantaggio o soggezione della vittima.
- In presenza di modifiche legislative successive al fatto, il difensore deve invocare il principio della prevalenza della norma più favorevole e verificare la procedibilità del reato (querela vs pubblico ministero) e l'esistenza di remissioni o atti estintivi.
- Bisogna controllare le date rilevanti (data del fatto, data di entrata in vigore della nuova legge, data di remissione di querela, eventuali sentenze irrevocabili) per valutare correttamente gli effetti della normativa vigente.
- I cambiamenti formali di numerazione/comma (es. eliminazione di n.2-bis o inserimento di n.2-ter) possono incidere sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla procedibilità: occorre leggere la riforma nel suo insieme e la giurisprudenza interpretativa.
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