Sentenza n. 2360/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento -della deliberazione di Giunta Regionale della Campania – DGRC – n.660 del 26 novembre 2024, pubblicata sul BURC n.84 del 9 dicembre 2024, recante <<Approvazione delle tariffe del nomenclatore regionale e del relativo catalogo dell’assistenza specialistica ambulatoriale ai sensi del DPCM 12.1.2017. Ulteriori determinazioni.>>, in uno ai suoi allegati; - dell’Intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano Rep. Atti n.204/CSR del 14.11.2024, recante in allegato lo schema di Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, concernente la definizione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica; - del Decreto del Ministero della Salute – DM – 25 novembre 2024, pubblicato sulla GU Serie Generale n.302 del 27.12.2024, recante <<Definizione delle tariffe relative all’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica>>, in uno a tutti i suoi allegati; - del comunicato del Ministero della Salute del 30.11.2024; - di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguenziale comunque lesivo dei diritti dei ricorrenti, ivi compresi tutti i provvedimenti richiamati nella impugnata DGRC n.660/2024, ove e se lesivi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 660 del 26 novembre 2024 sulle tariffe del nomenclatore regionale e del catalogo dell’assistenza specialistica ambulatoriale, nonché intesa Stato-Regioni, decreto ministeriale sulle tariffe e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno contestato la determinazione delle nuove tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale, deducendo violazione degli artt. 3, 32 e 97 Cost., dell’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992, del DPCM 12 gennaio 2017, del DM 23 giugno 2023, del DM 25 novembre 2024, dell’intesa Stato-Regioni e degli artt. 3 e seguenti della l. n. 241/1990. Sono stati denunciati difetto assoluto dei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, irrazionalità, travisamento, perplessità, ingiustizia manifesta e sviamento. In particolare, i ricorrenti hanno censurato l’assenza o l’opacità della metodologia utilizzata per la determinazione delle tariffe, l’impiego di dati di costo risalenti agli anni 2015-2016, riferiti a un numero limitato di Regioni e strutture, l’accorpamento di prestazioni diverse sotto un unico codice tariffario e il mancato rispetto delle caratteristiche tecniche e operative della patologia clinica. In corso di giudizio hanno chiesto l’annullamento ex tunc del tariffario regionale, dopo l’annullamento parziale del tariffario nazionale disposto dal TAR Lazio, con efficacia differita.
La decisione
Il TAR ha ritenuto vincolante la decisione implicita sulla competenza contenuta nell’ordinanza cautelare non impugnata, ai sensi dell’art. 15 c.p.a. Nel merito, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il DM nazionale sulle tariffe era stato parzialmente annullato dal TAR Lazio con efficacia differita e la Regione aveva adottato la successiva d.G.R.C. n. 80/2025, di recepimento del decreto, che i ricorrenti non avevano impugnato. Il Collegio ha inoltre ritenuto il ricorso comunque inammissibile. Quanto ai centri che avevano sottoscritto i contratti con le ASL per il 2024 e il 2025, la sottoscrizione della clausola di salvaguardia comportava l’accettazione espressa dei provvedimenti relativi a tetti di spesa e tariffe, quali parti integranti e presupposti del contratto, con conseguente carenza di legittimazione a contestarli. Quanto ai centri per i quali non era stata documentata la sottoscrizione dei contratti, il Collegio ha affermato che la mancata stipula dell’accordo ex art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 502/1992 determina automaticamente e ope legis la sospensione dell’accreditamento, senza necessità di un provvedimento amministrativo discrezionale. In tale situazione la struttura non può erogare prestazioni a carico del Servizio sanitario regionale, né vantare interesse o legittimazione a impugnare le tariffe, poiché l’accordo contrattuale è presupposto essenziale per l’operatività dell’accreditamento e per il diritto al corrispettivo. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 15 c.p.a.
In ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa
La decisione sulla competenza contenuta nell’ordinanza cautelare, anche implicitamente, vincola il giudice nel prosieguo del giudizio se non viene impugnata.
art. 13, comma 4-bis, c.p.a.
La questione di incompetenza territoriale, già decisa in sede cautelare e non impugnata, non può essere nuovamente dedotta contro la decisione di merito.
art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. 502/1992
In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso
La mancata stipula dell’accordo contrattuale determina automaticamente e ope legis la sospensione dell’accreditamento, senza necessità di un autonomo provvedimento amministrativo.
art. 8-sexies, comma 5, d.lgs. 502/1992
È richiamato dai ricorrenti quale disposizione che disciplina i criteri per la determinazione delle tariffe; il TAR non esamina nel merito le relative censure per l’improcedibilità e l’inammissibilità del ricorso.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al Collegio di sottoporre alle parti le questioni rilevate d’ufficio relative a legittimazione e interesse a ricorrere.
Massime di principio
- La mancata impugnazione di un successivo atto regionale che recepisce e rende operativa la disciplina tariffaria nazionale può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul precedente atto regionale e comportare l’improcedibilità del ricorso.
- La sottoscrizione, da parte di una struttura sanitaria privata accreditata, di una clausola di salvaguardia inserita nell’accordo contrattuale con l’Azienda sanitaria comporta l’accettazione dei provvedimenti relativi a tetti di spesa e tariffe quali parti integranti e presupposti del contratto, precludendo la legittimazione a impugnarli.
- Ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, del d.lgs. n. 502/1992, la mancata stipula dell’accordo contrattuale con l’Azienda sanitaria determina automaticamente la sospensione dell’accreditamento istituzionale, indipendentemente dall’imputabilità della mancata stipula e dall’adozione di un successivo provvedimento amministrativo.
- La struttura sanitaria privata priva dell’accordo contrattuale, in quanto temporaneamente sospesa dall’accreditamento e non legittimata a erogare prestazioni a carico del Servizio sanitario regionale, non dispone dell’interesse o della legittimazione necessari per impugnare gli atti regionali di determinazione delle tariffe.
- La decisione sulla competenza adottata, anche implicitamente, nell’ordinanza cautelare vincola il giudice nelle successive fasi del giudizio quando non sia stata tempestivamente impugnata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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