Cassazione Penale, Ordinanza n. 04788/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorsi, proposti nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, contestavano: (1) con riferimento al primo ricorrente, il vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità per il reato di truffa in concorso; (2) con riferimento al secondo ricorrente, il vizio di motivazione sull'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, c.p.; (3) con riferimento alla ricorrente, il mancato riconoscimento del concorso di persone attenuato ai sensi dell'art. 114 c.p.; (4) con riferimento al trattamento sanzionatorio, la mancata esclusione della recidiva, il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. e l'eccessiva severità della pena. La Corte rileva che tali doglianze riproponevano in sostanza censure già svolte in appello e già disattese con motivazione congrua e immune da vizi logici, e che i motivi sulla pena miravano a una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che i motivi fossero meramente reiterativi di questioni già dedotte in appello e puntualmente respinte con argomentazione logicamente corretta, nonché, quanto al trattamento sanzionatorio, manifestamente infondati perché sollecitavano una rivalutazione di merito della congruità della pena. I ricorrenti sono stati quindi condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato quale base del giudizio di responsabilità per concorso nel reato di truffa
art. 640 c.p.
reato contestato, la cui sussistenza è stata ritenuta congruamente motivata nei gradi di merito
art. 61, n. 5, c.p.
circostanza aggravante contestata e censurata dai ricorrenti, ma non rivalutabile in cassazione se la motivazione di merito è logica
art. 114 c.p.
attenuante del concorso di persone non riconosciuta perché il contributo della ricorrente è stato ritenuto rilevante
art. 62, n. 4, c.p.
attenuante comune invocata sul piano sanzionatorio e non accolta
art. 616 c.p.p.
base per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, in caso di inammissibilità del ricorso
art. 568 c.p.p.
non citato espressamente nel testo, non inserito
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si limitino a riproporre questioni di merito già dedotte in appello e già disattese con motivazione congrua e priva di vizi logici.
- Il ricorso per cassazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione della credibilità della persona offesa o della ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito, salvo il riscontro di manifeste illogicità della motivazione.
- L'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. è correttamente confermato quando il contributo del correo sia stato ritenuto, con motivazione non illogica, rilevante ai fini della realizzazione del fatto.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili se mirano a una rivalutazione della congruità della pena e non evidenziano un errore manifesto, arbitrio o ragionamento illogico nella determinazione del giudice di merito.
- La determinazione di una pena anche inferiore al minimo edittale della fattispecie aggravata esclude, di per sé, la fondatezza di una censura sulla eccessiva onerosità del trattamento sanzionatorio, ove la motivazione sia coerente con gli elementi considerati.
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