Cassazione Penale, Sentenza n. 8400/2023 del 24/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi. Primo motivo: violazione delle norme procedurali (art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.) connessa all'art. 23 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149; si lamentava che non fosse stata comunicata al difensore di fiducia la conversione della trattazione da scritta a orale e che la cancelleria non avesse trasmesso le conclusioni del pubblico ministero, con conseguente celebrazione dell'udienza pubblica alla quale non era stato avvisato l'imputato né il suo difensore di fiducia (era presente un difensore d'ufficio). Secondo motivo: vizio di motivazione e manifesta illogicità (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) in ordine alla riconducibilità della responsabilità penale al ricorrente, sostenendo che questi fosse un semplice dipendente incaricato della sola spedizione e non il titolare o soggetto tenuto all'ispezione della merce.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che, in forza della disciplina emergenziale, la comunicazione a tutte le parti del provvedimento che dispone la trattazione con rito ordinario (dopo richiesta di discussione orale) sia obbligatoria; l'assenza di tale comunicazione configura una nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. Dalla verifica degli atti è risultato che l'udienza del 10/02/2022 si è svolta in forma pubblica senza che fosse data comunicazione al difensore di fiducia e all'imputato; la designazione di un difensore d'ufficio non ha sanato l'omessa comunicazione. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati rimessi alla Corte d'appello di Napoli per il prosieguo del procedimento. L'esame del secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Il motivo di ricorso fondato su inosservanza di norme di diritto processuale; è stato il titolo formale con cui il ricorrente ha dedotto l'errore relativo alla procedura di trattazione.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Questa disposizione è stata richiamata dal ricorrente per censurare la motivazione ritenuta manifestamente illogica circa la prova della sua responsabilità; la Corte ha però ritenuto il motivo assorbito dall'esito del primo motivo.
art. 23 decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149
Norma emergenziale richiamata per la disciplina delle trattazioni in epoca di pandemia; la Corte ha interpretato che, ove una parte richieda discussione orale e si disponga la trattazione in presenza, bisogna comunicare tale disposizione a tutte le parti, pena la nullità.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
La mancata comunicazione della conversione della trattazione in udienza pubblica integra una nullità generale a regime intermedio ai sensi di questa norma, con conseguente invalidità degli atti successivi, compresa la sentenza.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Disposizione che consente la nomina di un difensore d'ufficio reperibile; la Corte ha precisato che la nomina e la presenza del difensore d'ufficio non sanano l'omessa comunicazione al difensore di fiducia, per cui l'invalidità rimane.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione citata
Sez. 6, n. 3673 del 19/01/2022; Sez. 5, n. 7750 del 27/10/2021, dep. 2022
Precedenti utilizzati per affermare il principio secondo cui l'omessa comunicazione della trattazione in presenza determina nullità a regime intermedio e che la mancata eccezione da parte del difensore d'ufficio non sana l'invalidità derivata dall'omesso avviso al difensore di fiducia.
Massime di principio
- In presenza di misure emergenziali (es. disposizioni COVID) la conversione della trattazione da scritta a orale richiede la comunicazione a tutte le parti; la mancata comunicazione può determinare una nullità intermedia degli atti.
- La designazione e la presenza di un difensore d'ufficio non sanano l'omessa comunicazione al difensore di fiducia: l'invalidità per mancata notifica resta rilevabile anche d'ufficio e anche in cassazione come error in procedendo.
- La nullità per omessa comunicazione della trattazione in pubblica udienza è tale da rendere invalidi gli atti successivi, compresa la sentenza impugnata; ciò può portare all'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice competente per il prosieguo.
- Se il ricorso per cassazione prospetta vizi di procedimento (error in procedendo) relativi a nullità intermedie, la Corte verifica gli atti e può accogliere il ricorso anche quando altri motivi di merito siano contestati, assorbendoli se superflui.
- In casi analoghi, il difensore di fiducia deve vigilare sulla ricezione delle comunicazioni di udienza; l'assenza di comunicazione alla difesa legittima impugnazioni e può determinare l'annullamento delle decisioni intervenute.
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