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Sentenza

Sentenza del 18/04/2019 n. 10873 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento relativo all'utilizzo di fatture emesse dalla Cooperativa A., risultata inesistente, per operazioni soggettivamente inesistenti. Il ricorso si fondava su due motivi: da un lato, la violazione delle norme sull'ammissibilità e specificità dell'appello; dall'altro, la violazione delle norme in materia di IVA, deducibilità dei costi, onere della prova e presunzioni. In particolare, l'Agenzia sosteneva che, una volta dimostrata l'inesistenza soggettiva delle operazioni e la loro conoscibilità da parte del contribuente, spettasse alla società provare di avere adottato la massima diligenza esigibile per evitare di partecipare a una frode fiscale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il primo motivo: nel processo tributario la specificità dei motivi di appello può risultare anche implicitamente dall'atto complessivamente considerato, purché siano comprensibili la richiesta e le ragioni della censura. Ha inoltre censurato la valutazione della CTR, che aveva ritenuto sufficienti la documentazione contabile e i pagamenti effettuati con assegni. La regolarità della contabilità e dei pagamenti, infatti, non dimostra né l'effettività soggettiva delle operazioni né la buona fede del contribuente. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, affinché rivaluti la prova della diligenza del contribuente ai fini IVA e consideri, per le imposte dirette, la disciplina del D.L. n. 16/2012, che ammette la deducibilità dei costi derivanti da fatture soggettivamente inesistenti. Il giudice del rinvio dovrà decidere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 53

    Il motivo specifico di appello può essere ricavato anche per implicito dall'atto di impugnazione valutato nel suo complesso, purché siano chiare la richiesta e le ragioni della doglianza.

    Nel processo tributario non è necessaria una formulazione formalistica dei motivi di appello. È sufficiente che dall'atto risultino in modo comprensibile la decisione impugnata, la richiesta al giudice e le ragioni della contestazione.

  • D.P.R. n. 633/1972, artt. 17, 19, 21 e 54

    La detrazione IVA presuppone operazioni effettive e il rispetto delle condizioni sostanziali previste dalla disciplina dell'imposta. In presenza di fatture soggettivamente inesistenti, il contribuente deve dimostrare di non sapere né poter sapere, usando la diligenza esigibile, di essere coinvolto in una frode.

  • Codice civile, artt. 2697 e 2729

    L'onere della prova può essere assolto anche mediante presunzioni semplici, purché fondate su elementi gravi, precisi e concordanti. Una volta forniti dall'amministrazione elementi idonei a dimostrare l'inesistenza soggettiva dell'operazione e la conoscibilità della frode, spetta al contribuente fornire la prova contraria della propria diligente estraneità.

  • D.L. n. 16/2012, convertito dalla L. n. 44/2012

    Per le imposte dirette, i costi derivanti da operazioni soggettivamente inesistenti possono essere deducibili, purché ricorrano i requisiti previsti dalla disciplina applicabile e il costo sia effettivo, inerente e adeguatamente documentato. La normativa doveva essere considerata anche se entrata in vigore durante il giudizio d'appello.

Massime di principio

  • In materia di fatture soggettivamente inesistenti, il pagamento tracciabile, la registrazione contabile e la regolarità formale della fattura non sono sufficienti, da soli, a dimostrare la buona fede del contribuente.
  • L'amministrazione deve fornire elementi, anche presuntivi, idonei a dimostrare che il cedente indicato in fattura era inesistente o diverso dall'effettivo soggetto e che il contribuente sapeva o avrebbe potuto sapere della frode.
  • Dopo tale dimostrazione, il contribuente deve provare di avere adottato la massima diligenza ragionevolmente esigibile da un operatore economico accorto, valutata in relazione alle circostanze concrete.
  • La diligenza può richiedere verifiche sull'identità, sull'esistenza, sull'operatività e sull'affidabilità commerciale del fornitore, soprattutto quando emergano anomalie o indici di rischio.
  • Per l'IVA, la detrazione può essere negata se il contribuente non dimostra di essere estraneo alla frode e di non poterla ragionevolmente conoscere; per le imposte dirette, invece, la disciplina può consentire la deduzione del costo se esso è effettivo, inerente e documentato.
  • Nel giudizio tributario un appello non è necessariamente inammissibile per difetti di forma se, considerato nel suo complesso, consente di comprendere chiaramente le censure e la richiesta rivolta al giudice.

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