Sentenza del 18/04/2019 n. 195 - Comm. Trib. Prov. Campobasso
Agevolazioni fiscali - Detassazione costi investimento ambientale - Presupposti - Configurabilità del diritto - Contenuto - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2012, 2013 e 2014. Contestava, da un lato, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, sostenendo che l'Agenzia avrebbe dovuto motivare il questionario, rispettare il termine dilatorio di 60 giorni, redigere un processo verbale di constatazione e contestare preventivamente le sanzioni. Dall'altro lato, sosteneva di avere diritto alla detassazione di euro 998.760,00, quale costo sostenuto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, ritenendo integralmente deducibili i costi dell'investimento. La controversia riguardava anche la legittimità degli accertamenti relativi agli anni successivi, fondati sulla rideterminazione delle perdite riportate dal 2012.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale ha rigettato tutti i ricorsi. Ha escluso la nullità degli avvisi, rilevando che si trattava di un accertamento svolto a tavolino, senza accessi o ispezioni, per il quale non erano necessari né il processo verbale di constatazione né il contraddittorio previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente. Ha inoltre ritenuto infondata la pretesa agevolativa: l'impianto, subito dopo la realizzazione, era stato ceduto a una società di leasing e concesso nuovamente alla contribuente mediante un'operazione di sale and lease back. Tale cessione imponeva l'applicazione dell'art. 6, comma 14, della legge n. 388 del 2000, riducendo l'investimento agevolabile del corrispettivo della vendita. Poiché il costo dell'investimento e il corrispettivo di cessione coincidevano, non residuava alcuna quota di reddito detassabile. Sono stati confermati anche gli accertamenti a cascata per gli anni 2013 e 2014. La contribuente è stata condannata al pagamento di euro 9.500,00 per spese di causa, oltre alle spese di CTU.
Norme richiamate
Legge n. 388 del 2000, art. 6, commi 13, 14 e 15
"La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali [...] non concorre a formare il reddito imponibile"; gli investimenti devono essere calcolati con l'approccio incrementale e, in caso di cessione entro il secondo periodo d'imposta successivo, il reddito agevolato deve essere rideterminato tenendo conto del corrispettivo di cessione.
L'agevolazione riguarda soltanto l'investimento ambientale effettivo e incrementale. In caso di cessione del bene agevolato, il beneficio deve essere ridotto del corrispettivo ottenuto, salvo ulteriori costi sostenuti nello stesso periodo.
Regolamento della Commissione europea n. 800 del 2008, art. 23, comma 3
"I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario rispetto ai costi connessi ad una centrale elettrica tradizionale [...] di pari capacità".
Per gli investimenti in energie rinnovabili rileva il sovraccosto rispetto a un investimento convenzionale equivalente, non il costo complessivo dell'impianto considerato isolatamente.
Regolamento della Commissione europea n. 651 del 2014, art. 41
Conferma, in continuità con la disciplina precedente, il criterio dei costi ammissibili riferiti agli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Orientamenti della Commissione europea 2008/C 82/01, punti 31, 105 e 106
"I costi ammissibili [...] si basano [...] sul concetto di sovraccosti (netti)" e devono essere calcolati al netto dei profitti operativi e tenendo conto dei costi operativi dei primi cinque anni.
Il beneficio deve essere determinato considerando il sovraccosto netto dell'investimento, al quale si aggiungono i costi operativi e dal quale si detraggono i profitti operativi connessi all'investimento.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32
La richiesta di informazioni e documenti tramite questionario non deve necessariamente contenere una motivazione dettagliata, non essendo tale requisito previsto a pena di nullità.
Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7
Il termine dilatorio di 60 giorni e le garanzie collegate si applicano agli accertamenti preceduti da accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente, non alle indagini svolte esclusivamente a tavolino.
D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 16 e 17
"Le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione [...] con atto contestuale all'avviso di accertamento".
Le sanzioni collegate al tributo possono essere irrogate direttamente con l'avviso di accertamento, senza un autonomo e preventivo atto di contestazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 47
La sospensione dell'efficacia dell'avviso di accertamento presupposto non impedisce all'Amministrazione di emettere ulteriori accertamenti fondati sui medesimi presupposti fattuali e sui loro effetti fiscali.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali per investimenti ambientali non si applicano automaticamente all'intero costo dell'impianto: occorre individuare il sovraccosto rispetto a un impianto tradizionale di pari capacità e determinare il costo agevolabile con criterio incrementale.
- Nel calcolo dell'investimento agevolabile devono essere considerati i costi operativi e detratti i profitti operativi connessi all'investimento, secondo la disciplina europea sugli aiuti ambientali.
- La cessione del bene agevolato, anche se inserita in un'operazione di sale and lease back, può attivare il meccanismo di riduzione previsto dall'art. 6, comma 14, della legge n. 388 del 2000.
- Quando il corrispettivo della cessione coincide sostanzialmente con il costo dell'investimento e non risultano ulteriori costi ambientali, il beneficio fiscale può azzerarsi.
- Un accertamento effettuato esclusivamente sulla base di documenti e informazioni acquisite senza accessi o ispezioni non richiede necessariamente un processo verbale di constatazione né il rispetto del termine dilatorio di 60 giorni.
- La contestazione della mancata attivazione del contraddittorio deve indicare concretamente quali difese e documenti avrebbero potuto modificare l'esito dell'accertamento; doglianze generiche o meramente formali possono essere respinte.
- L'Amministrazione può rettificare gli anni successivi sulla base degli effetti fiscali della contestata insussistenza di un'agevolazione, anche se l'accertamento relativo all'anno originario è sospeso o non è ancora definitivo.
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