Ordinanza n. 1666/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell’istanza di rilascio dell’autorizzazione o nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Cosenza ha respinto la richiesta di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato. Nel procedimento è emerso un contrasto tra le parti circa la trasmissione, tramite il portale ALI, della documentazione di lavoro richiesta dopo il preavviso di rigetto. L’Amministrazione ha sostenuto che, successivamente al preavviso, l’interessato non avrebbe trasmesso chiarimenti o ulteriori elementi; il ricorrente ha invece affermato di avere inviato la documentazione richiesta attraverso il portale. Dagli atti depositati non risultava provato né l’invio e la ricezione della documentazione sul portale ALI, né il contenuto della documentazione presente sul portale alla data di adozione del provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ritenendo necessario acquisire elementi documentali indispensabili anche per decidere la fase cautelare, ha disposto istruttoria nei confronti sia del ricorrente sia della Prefettura di Cosenza. Entrambe le parti dovranno depositare, entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, copia della documentazione attestante l’invio e la ricezione, tramite il portale ALI, della documentazione richiesta in data anteriore all’adozione del provvedimento impugnato. È stata fissata una nuova camera di consiglio per il 14 ottobre 2026, con riserva di ogni ulteriore decisione.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per la richiesta e l’acquisizione di elementi istruttori necessari alla decisione.
Massime di principio
- Quando, ai fini della decisione cautelare, sussista un contrasto tra le parti circa l’invio e la ricezione di documenti tramite una piattaforma amministrativa telematica e gli atti non consentano di verificare tale circostanza, il giudice amministrativo può disporre istruttoria nei confronti di entrambe le parti per acquisire la documentazione informatica pertinente.
- La documentazione presente su una piattaforma telematica amministrativa alla data di adozione del provvedimento può costituire elemento istruttorio rilevante per verificare se l’amministrazione abbia correttamente considerato le produzioni dell’interessato prima di adottare il diniego.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 7 set 2026Ordinanza n. 1766/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 7 set 2026Ordinanza n. 1774/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 7 set 2026Ordinanza n. 4180/2026 - Milano, Sezione 4
- Ordinanza · 7 set 2026Ordinanza n. 14644/2026 - Roma, Sezione 2Q
- Ordinanza · 7 set 2026Ordinanza n. 14666/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 7 set 2026Ordinanza n. 14667/2026 - Roma, Sezione 5Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →