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Ordinanza

Ordinanza n. 1666/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600926

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell’istanza di rilascio dell’autorizzazione o nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Cosenza ha respinto la richiesta di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato. Nel procedimento è emerso un contrasto tra le parti circa la trasmissione, tramite il portale ALI, della documentazione di lavoro richiesta dopo il preavviso di rigetto. L’Amministrazione ha sostenuto che, successivamente al preavviso, l’interessato non avrebbe trasmesso chiarimenti o ulteriori elementi; il ricorrente ha invece affermato di avere inviato la documentazione richiesta attraverso il portale. Dagli atti depositati non risultava provato né l’invio e la ricezione della documentazione sul portale ALI, né il contenuto della documentazione presente sul portale alla data di adozione del provvedimento impugnato.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ritenendo necessario acquisire elementi documentali indispensabili anche per decidere la fase cautelare, ha disposto istruttoria nei confronti sia del ricorrente sia della Prefettura di Cosenza. Entrambe le parti dovranno depositare, entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, copia della documentazione attestante l’invio e la ricezione, tramite il portale ALI, della documentazione richiesta in data anteriore all’adozione del provvedimento impugnato. È stata fissata una nuova camera di consiglio per il 14 ottobre 2026, con riserva di ogni ulteriore decisione.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base per la richiesta e l’acquisizione di elementi istruttori necessari alla decisione.

Massime di principio

  • Quando, ai fini della decisione cautelare, sussista un contrasto tra le parti circa l’invio e la ricezione di documenti tramite una piattaforma amministrativa telematica e gli atti non consentano di verificare tale circostanza, il giudice amministrativo può disporre istruttoria nei confronti di entrambe le parti per acquisire la documentazione informatica pertinente.
  • La documentazione presente su una piattaforma telematica amministrativa alla data di adozione del provvedimento può costituire elemento istruttorio rilevante per verificare se l’amministrazione abbia correttamente considerato le produzioni dell’interessato prima di adottare il diniego.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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