L.R. FVG 15/2009
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo, per la prevenzione e il contrasto del doping.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 15/2009 modifica il testo unico sullo sport per rafforzare prevenzione, informazione, controlli e sanzioni contro il doping, introducendo piano regionale triennale, foglio informativo, certificato di qualità antidoping e nuove regole per gestori e direttori tecnici. I contributi e gli interventi sono disciplinati con priorità e limiti transitori fino all’adozione del Piano e alla piena attivazione della Carta regionale dei servizi.
Tutela della salute in ambito sportivo e contrasto al doping
Tutela della salute in ambito sportivo e prevenzione del doping
La legge regionale del Friuli Venezia Giulia interviene sul testo unico in materia di sport e tempo libero per rafforzare la tutela della salute dei praticanti attività sportiva, la prevenzione del doping e il sistema di controlli, formazione e incentivazione. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio regionale e si innesta sulla normativa statale antidoping e sulle indicazioni WADA.
Ambito della disciplina e finalità generali
La Regione promuove iniziative di sensibilizzazione e informazione per favorire corretti stili di vita e la tutela della salute degli sportivi e degli operatori sportivi. Sostiene inoltre la formazione del personale medico, tecnico-sportivo e dei collaboratori delle associazioni e società sportive per gli interventi di primo soccorso durante l’attività atletica, nonché campagne sugli effetti dell’uso di farmaci, integratori e sostanze acquistati anche all’estero o via internet.
Gestione delle strutture sportive e responsabilità del direttore tecnico
Per le attività svolte nelle palestre, sale ginniche e nelle strutture sportive aperte al pubblico, anche in forma associativa, è previsto il ricorso a un direttore tecnico. A tale figura sono attribuite responsabilità specifiche sull’applicazione dei programmi svolti nella struttura e, in particolare:
- verifica dell’idoneità fisica dei praticanti, mediante certificazione medica ove richiesta;
- controllo dell’adeguatezza delle attrezzature sportive;
- verifica della presenza e funzionalità dei presidi sanitari di primo intervento;
- consulenza, se richiesta, sugli effetti degli integratori alimentari;
- verifica della sottoscrizione del foglio informativo antidoping;
- vigilanza sul rispetto della normativa antidoping.
Il direttore tecnico deve inoltre frequentare corsi di formazione e aggiornamento in materia antidoping secondo il Piano regionale di lotta al doping.
Sanzioni e revoca dell’autorizzazione per le strutture sportive
La violazione dell’obbligo di sottoscrizione del foglio informativo antidoping comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro a carico della società, associazione sportiva o del gestore della struttura. Restano applicabili termini e modalità di irrogazione previsti dalla disciplina richiamata sul controllo delle strutture.
È inoltre previsto che il Comune revochi l’autorizzazione all’esercizio delle strutture sportive se i gestori dell’attività siano riconosciuti penalmente responsabili di commercio o detenzione di farmaci o sostanze considerate doping.
Piano regionale di lotta al doping
La Regione adotta un Piano triennale di attività per la lotta al doping, nel rispetto della normativa statale e WADA. Il Piano è predisposto dalla Direzione centrale competente in materia di sport, in collaborazione con le strutture regionali competenti in tema di salute e con le altre direzioni interessate, con il concorso di Università, CONI, enti di promozione sportiva, Ufficio scolastico regionale e FMSI.
L’approvazione spetta alla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, su proposta dell’assessore allo sport e di concerto con gli assessori alla salute, istruzione, formazione e politiche per i giovani.
Attività di prevenzione e informazione
Nell’ambito degli indirizzi del Piano regionale, la Regione sostiene:
- progetti di prevenzione nelle scuole e nelle Università;
- informazione antidoping tra i praticanti attività fisico-motoria nelle strutture sportive e tra i partecipanti a manifestazioni non agonistiche;
- campagne di formazione ed educazione sui rischi per la salute e sugli effetti etici distorsivi del doping, con attenzione agli atleti agonisti e ai giovani orientati allo sport professionistico;
- un servizio di consulenza gratuita e anonima tramite linea telefonica e sito web dedicato;
- corsi di formazione e aggiornamento per direttori tecnici, dirigenti, tecnici, allenatori e preparatori atletici;
- programmi di aggiornamento per gli operatori medici, in particolare medici di medicina generale e pediatri di libera scelta;
- studi, convegni e pubblicazioni sul doping;
- studi sulle cause del doping e ricerca antidoping, anche sulle nuove sostanze e sulla percezione del danno alla salute.
Sono considerati prioritari gli interventi rivolti ai giovani, agli atleti dilettanti, alle famiglie e i progetti promossi dagli istituti scolastici che richiamino espressamente i danni delle sostanze dopanti.
Controlli antidoping e collaborazione con le strutture medico-sportive
La Regione può stipulare una convenzione con le competenti strutture medico-sportive nazionali per potenziare e diffondere i controlli antidoping nel territorio regionale, con riferimento alle attività sportive agonistiche organizzate da associazioni e gruppi appartenenti a federazioni sportive ed enti di promozione sportiva. La convenzione deve disciplinare anche il coinvolgimento diretto degli organizzatori nella lotta al doping.
Soggetti attuatori, contributi e criteri di finanziamento
Per attuare gli interventi in materia di prevenzione, controlli e foglio informativo, la Regione può sostenere spese dirette oppure concedere contributi e finanziamenti a favore di CONI, federazioni sportive, enti di promozione sportiva, Università regionali, Ufficio scolastico regionale, Aziende sanitarie, FMSI, associazioni e società sportive.
La disciplina riconosce un ruolo specifico alle Università regionali, alla FMSI e alla Scuola dello Sport del CONI del Friuli Venezia Giulia, con particolare riguardo alle attività di consulenza, formazione e ricerca. I benefici sono concessi per iniziative di interesse regionale e i criteri e le modalità di erogazione sono demandati a regolamento. È data priorità alle iniziative realizzate da professionalità formatesi nel corso di perfezionamento sul doping organizzato dall’Università di Udine con l’Università di Trieste.
Foglio informativo antidoping
La Regione predispone un foglio informativo sui rischi per la salute connessi all’uso di sostanze dopanti e all’abuso di farmaci e integratori alimentari. Il documento è destinato ai praticanti attività fisico-motoria nelle strutture sportive aperte al pubblico e agli atleti agonisti.
La sottoscrizione per presa visione avviene:
- al momento dell’iscrizione alle attività organizzate dalle strutture sportive aperte al pubblico;
- per gli atleti agonisti, a ogni prima iscrizione alla società o associazione sportiva.
Per le manifestazioni non agonistiche sostenute dall’amministrazione regionale, gli organizzatori devono mettere il foglio a disposizione dei partecipanti; lo stesso deve essere disponibile anche nei centri Informagiovani. Il foglio è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di salute, d’intesa con quella competente in materia di sport, ed è inserito nel sito web regionale.
Certificato di qualità antidoping
L’amministrazione regionale assegna annualmente un certificato di qualità antidoping alle associazioni e società sportive che partecipano a iniziative di prevenzione e contrasto al doping e alle strutture sportive i cui direttori tecnici abbiano frequentato i corsi di aggiornamento antidoping. Il certificato costituisce una priorità nella concessione di contributi da parte di Comuni, Province e Regione per attività e manifestazioni promosse dai soggetti interessati.
Revoca e preclusioni dai contributi regionali
Gli incentivi concessi ai sensi della disciplina regionale sugli sport e sul nuovo impianto antidoping sono revocati alle associazioni e società sportive i cui iscritti siano stati riconosciuti responsabili di illeciti disciplinari sportivi relativi alla violazione della normativa antidoping, oppure i cui dirigenti, tecnici, allenatori o preparatori atletici siano stati riconosciuti responsabili di violazioni della normativa statale antidoping.
Le stesse associazioni e società sono escluse dai contributi e finanziamenti per i due anni successivi all’accertamento dei fatti.
Regime transitorio
Fino all’approvazione del Piano regionale di lotta al doping, gli interventi di prevenzione e contrasto continuano a essere regolati dalla normativa regionale vigente al momento dell’entrata in vigore della legge.
La Giunta regionale deve approvare il Piano entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge. Inoltre, fino alla piena attivazione della Carta regionale dei servizi, gli interventi relativi al passaporto medico sportivo sono realizzati in via sperimentale.
Aspetti finanziari
Gli oneri derivanti dalle nuove misure sono imputati a specifiche unità di bilancio e capitoli del bilancio regionale 2009-2011. È inoltre previsto l’afflusso delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative in materia di foglio informativo antidoping a un capitolo di entrata istituito appositamente per memoria.
Stato di attualità della legge
La legge risulta oggi sostanzialmente superata e in parte abrogata; il testo fornito segnala espressamente l’abrogazione dell’articolo iniziale e richiama modifiche successive al testo unico sportivo. Per gli operatori attuali ha quindi valore soprattutto ricognitivo/storico, mentre molte previsioni originarie sono state assorbite o sostituite dalla normativa successiva.
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