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Legge

L.R. FVG 14/2009

Interventi regionali per il sostegno delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine operanti sul territorio regionale.

Normativa regionaleL.R. FVG 14/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 14/2009 riconosceva il ruolo sociale e culturale di tali associazioni e prevedeva contributi regionali per i loro programmi di attività. Il regolamento attuativo doveva essere adottato entro 90 giorni dall’entrata in vigore. La legge è stata abrogata dalla L.R. 3/2025 ed era legata a uno stanziamento per il solo anno 2009.

Sostegno alle associazioni combattentistiche, d'arma e delle forze dell'ordine

Sostegno alle associazioni combattentistiche, d'arma e delle forze dell'ordine

La legge della Regione Friuli Venezia Giulia disciplinava un intervento regionale a favore delle sezioni delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine operanti sul territorio regionale. L’impianto della norma era volto a valorizzarne la funzione sociale, culturale ed educativa, ma il testo risulta oggi abrogato.

Finalità dell’intervento

La Regione riconosceva a queste associazioni una funzione di sostegno morale alle Forze armate e alle Forze dell’ordine, oltre alle rispettive finalità sociali e statutarie. In questo quadro, venivano valorizzate tre tipologie di iniziative:

  • raduni nazionali, regionali, provinciali e locali;
  • cerimonie, manifestazioni, mostre e convegni dedicati a momenti significativi della storia delle Forze armate e della storia patria;
  • diffusione della cultura della legalità e della sicurezza.

Contributi regionali

L’Amministrazione regionale era autorizzata a concedere contributi alle sezioni delle associazioni interessate per programmi di attività coerenti con le iniziative sopra indicate. La misura era quindi configurata come un sostegno finanziario pubblico a iniziative associative rientranti nelle finalità della legge.

Regolamento attuativo e modalità operative

La legge prevedeva l’adozione, con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la commissione consiliare competente, di un apposito regolamento entro 90 giorni dall’entrata in vigore. Tale regolamento doveva definire:

  • modalità e termini per la presentazione delle domande;
  • criteri di riparto dei contributi;
  • modalità di rendicontazione dei contributi concessi.

Copertura finanziaria

Per l’attuazione dell’intervento era autorizzata una spesa pari a 100.000 euro per l’anno 2009. La copertura era assicurata mediante storno di pari importo da un diverso capitolo di bilancio, con corrispondente riduzione della relativa autorizzazione di spesa.

Stato di vigenza e attualità

Il testo risulta espressamente abrogato dalla L.R. 3/2025. Inoltre, la disciplina era costruita su uno stanziamento riferito al solo esercizio 2009 e, per questo, non ha più un’applicazione pratica attuale.

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