L.R. FVG 13/2009
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge adegua l’ordinamento del Friuli Venezia Giulia alla direttiva 2006/123/CE, alla disciplina VAS, alla normativa su uccelli selvatici e igiene degli alimenti di origine animale, e modifica varie leggi regionali in materia di sportello unico, artigianato, cooperazione internazionale, caccia, ambiente e innovazione. Molte misure sono legate a procedure, programmi o esercizi 2009-2013 oggi in larga parte superati.
Legge comunitaria 2008 del Friuli Venezia Giulia: adeguamento al diritto UE e modifiche su sportello unico, semplificazioni, VAS, caccia, cooperazione e innovazione
Legge comunitaria 2008 del Friuli Venezia Giulia
Il provvedimento adegua numerosi settori dell’ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e modifica diverse leggi regionali in materia amministrativa, economica, ambientale, faunistico-venatoria e di cooperazione. La disciplina opera nel territorio del Friuli Venezia Giulia e include anche norme transitorie e finanziarie riferite soprattutto a procedure e programmi del periodo 2009-2013.
Adeguamento generale al diritto dell’Unione europea
La legge dichiara come finalità l’adeguamento della normativa regionale, in particolare della legge sullo sportello unico per le attività produttive, alla direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno. Le disposizioni regionali e gli atti attuativi devono essere coerenti con i principi e criteri generali statali; le norme statali in contrasto si applicano fino all’entrata in vigore della disciplina regionale di adeguamento.
Sportello unico per attività produttive e attività di servizi
La disciplina dello sportello unico viene profondamente riscritta per integrare anche le attività di servizi. Lo sportello unico diventa l’unico punto di accesso per il richiedente e opera obbligatoriamente in via telematica. Le amministrazioni coinvolte non possono inviare direttamente al richiedente atti autorizzatori, nulla osta o pareri: ogni comunicazione formale passa dallo sportello unico, il cui funzionario è responsabile dell’intero procedimento.
Lo sportello unico cura:
- le vicende amministrative relative a insediamento, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione, riconversione e rilocalizzazione di attività produttive;
- l’avvio e lo svolgimento delle attività di servizi rientranti nella direttiva 2006/123/CE;
- lo sportello unico per l’edilizia, limitatamente alle attività interessate e nel rispetto della disciplina edilizia regionale.
Sono escluse dall’ambito di applicazione:
- impianti e infrastrutture energetiche;
- attività connesse a sorgenti di radiazioni ionizzanti e materie radioattive;
- impianti nucleari e di smaltimento rifiuti radioattivi;
- attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.
Restano ferme le discipline su valutazione di impatto ambientale, compatibilità ambientale e autorizzazione integrata ambientale, nonché le funzioni già previste in materia di smaltimento rifiuti.
Assistenza alle imprese, tutoraggio e portale telematico
La Regione deve fornire assistenza chiara e non ambigua alle imprese e ai prestatori di servizi, anche in altra lingua comunitaria ove possibile. L’assistenza comprende raccolta e diffusione di informazioni su insediamento, esercizio delle attività, procedure telematiche, normative applicabili, agevolazioni e funzionamento dello sportello unico.
Sono indicate informazioni specifiche da rendere disponibili, tra cui:
- requisiti e formalità per accedere alle attività di servizi;
- contatti delle autorità competenti;
- accesso a banche dati e registri pubblici;
- mezzi di ricorso;
- dati di associazioni e organismi di assistenza.
L’Amministrazione regionale può attivare forme di tutoraggio e consultazioni preliminari per le imprese interessate a insediarsi nel territorio regionale. La Giunta regionale definisce fattispecie, criteri, modalità e amministrazioni coinvolte.
È inoltre previsto un portale regionale dello sportello unico, destinato allo svolgimento informatizzato delle procedure. Nel portale è istituita una banca dati, accessibile telematicamente e gratuitamente messa a disposizione dei Comuni, con informazioni sugli adempimenti, sulle procedure autorizzatorie e sulle attività promozionali. Le modalità di gestione e accesso sono demandate a regolamento regionale.
Coordinamento tra amministrazioni e procedimenti dello sportello unico
La Regione promuove accordi con amministrazioni statali periferiche, Province, Comuni e altri soggetti pubblici per coordinare i procedimenti di competenza dello sportello unico. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta, sono individuati i procedimenti amministrativi regionali da inserire nel procedimento dello sportello unico.
Dal momento in cui lo sportello unico è operativo:
- le amministrazioni devono trasmettere allo sportello unico le domande relative a nuovi procedimenti di sua competenza;
- i procedimenti già in corso restano conclusi dall’amministrazione procedente.
I procedimenti regionali di competenza dello sportello unico devono essere semplificati; se disciplinati con legge regionale, possono essere ulteriormente semplificati mediante regolamenti di delegificazione, con possibile abrogazione delle norme incompatibili espressamente indicate nel regolamento.
Procedimenti ordinari, DIA, silenzio assenso e conferenza di servizi
Nei casi in cui non sia prevista dichiarazione di inizio attività o silenzio assenso e siano necessari intese, nulla osta, concerti o assensi di più amministrazioni, si applica il procedimento ordinario tramite conferenza di servizi. La conferenza va indetta entro cinque giorni lavorativi dalla domanda e si svolge secondo la disciplina regionale generale.
Se il procedimento riguarda una sola amministrazione, lo sportello unico trasmette la domanda all’ufficio competente.
Per i casi soggetti a DIA o silenzio assenso, la domanda o dichiarazione va presentata allo sportello unico, che rilascia l’attestazione di presentazione e trasmette telematicamente la documentazione alle amministrazioni competenti e al registro delle imprese entro il terzo giorno lavorativo.
Varianti urbanistiche e accertamenti tecnici
Quando il progetto è in contrasto con gli strumenti urbanistici, il Comune può negare il permesso o sospendere il procedimento. Se il progetto è incompatibile con lo strumento urbanistico ma conforme a norme ambientali, sanitarie e di sicurezza, la conferenza di servizi può costituire progetto o proposta di variante urbanistica, sulla quale il Consiglio comunale decide definitivamente entro le due sedute successive.
Nell’ambito dei procedimenti da sportello unico, gli uffici competenti verificano la conformità agli strumenti urbanistici e la presenza di eventuali vincoli sismici, idraulici, idrogeologici, forestali, ambientali e di tutela storico-artistica. La verifica riguarda anche prevenzione incendi, impianti elettrici e a pressione, GPL, sicurezza sul lavoro, emissioni in atmosfera, scarichi idrici, inquinamento acustico ed elettromagnetico, attività insalubri e contenimento energetico.
Chiusura lavori, collaudo e abrogazioni nella disciplina dello sportello unico
Il soggetto interessato deve comunicare allo sportello unico la chiusura dei lavori, trasmettendo la dichiarazione del direttore dei lavori sulla conformità e agibilità dell’opera oppure il certificato di collaudo, se previsto. Il collaudo deve essere svolto da professionisti o soggetti abilitati indipendenti dal progettista, dal direttore lavori e dall’impresa.
Sono inoltre abrogate varie disposizioni previgenti della legge sullo sportello unico, compreso l’articolo 28 e il relativo allegato A.
Semplificazione di procedimenti in materia di interventi sociali e artigianato
Per una serie di attività di servizi e procedimenti autorizzatori, gli atti di autorizzazione che non implicano discrezionalità amministrativa e dipendono dal solo accertamento dei requisiti di legge sono sostituiti dalla dichiarazione di inizio attività. La disciplina riguarda anche i centri di vacanza per minori, che si aprono con DIA presentata al Comune, il quale esercita controlli e vigilanza.
Artigianato: licenze, DIA e attività soggette a comunicazione
Vengono previste semplificazioni per l’artigianato, tra cui:
- la non necessità della licenza di pubblica sicurezza per alcune imprese iscritte all’A.I.A. che fabbricano oggetti preziosi e per determinate figure artigiane;
- l’assoggettamento a DIA di attività quali facchinaggio, pulizia, installazione impianti, autoriparazione, estetista, parrucchiere misto, tatuaggio e piercing, panificazione, esercizio dei mulini, e deposito all’ingrosso di margarina e grassi idrogenati;
- l’obbligo di comunicare la cessazione di tali attività entro sessanta giorni.
Per estetista e parrucchiere misto:
- l’esercizio è subordinato a DIA e al possesso della qualificazione professionale;
- i locali e le attrezzature devono rispettare i requisiti comunali;
- l’attività non può svolgersi in forma ambulante o di posteggio;
- sono previste deroghe per prestazioni al domicilio del cliente o in strutture particolari;
- il subentro per trasferimento d’azienda va dichiarato entro novanta giorni.
Sono abrogate alcune disposizioni previgenti della legge regionale sull’artigianato e sono introdotte regole sugli orari, chiarendo che l’attività di estetista o parrucchiere misto non è soggetta all’obbligo di chiusura infrasettimanale.
Disposizioni transitorie sullo sportello unico e regime previgente
Fino alla piena operatività e informatizzazione dello sportello unico, i procedimenti possono essere svolti anche in forma cartacea. La completa informatizzazione deve essere garantita entro due anni dall’entrata in vigore del regolamento regionale attuativo del portale.
Per i procedimenti in corso all’entrata in vigore della legge e per le domande di incentivazione presentate fino al 31 marzo 2009, continua ad applicarsi la disciplina previgente dello sportello unico.
Valutazione ambientale strategica (VAS)
La Regione, gli enti locali e gli enti pubblici operanti sul territorio regionale devono assoggettare a VAS i piani e programmi con effetti significativi sull’ambiente secondo il decreto legislativo 152/2006. Viene abrogata gran parte della precedente disciplina regionale in materia di VAS.
Per gli strumenti urbanistici comunali variati mediante accordo di programma, la VAS o la verifica di assoggettabilità si effettua sugli elaborati previsti per la variante, relativamente all’ambito interessato e al suo congruo intorno.
Concessioni del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative
La legge interviene sulla disciplina regionale delle concessioni demaniali marittime, in particolare con riferimento ai soggetti affidatari che non risultano in possesso dei requisiti di legge. Il comma modificato ha subito successiva declaratoria di illegittimità costituzionale e il comma 1 del medesimo articolo è stato poi abrogato.
Attuazione della direttiva sugli uccelli selvatici
La legge consente, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, la cacciabilità di specie elencate nell’allegato II della direttiva 79/409/CEE in funzione del loro livello di popolazione, distribuzione geografica e tasso di riproduzione in Friuli Venezia Giulia. La norma contiene anche un principio di verifica regionale sulla compatibilità della pressione venatoria con la saggia utilizzazione delle specie.
Entrambi i commi dell’articolo risultano però colpiti da declaratoria di illegittimità costituzionale e, pertanto, non sono utilizzabili nella pratica.
Igiene degli alimenti di origine animale e piccoli macelli
La Giunta regionale è autorizzata ad attuare, con propria deliberazione, il Regolamento (CE) n. 853/2004 sugli alimenti di origine animale e a prevedere deroghe per gli stabilimenti di macellazione di ridotta capacità produttiva secondo l’intesa Stato-Regioni del 31 maggio 2007.
La deliberazione doveva essere adottata entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, previo parere della Commissione consiliare competente entro 30 giorni.
Cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmi comunitari
Per la cooperazione internazionale e il partenariato internazionale, la Giunta regionale definisce con deliberazione i criteri di erogazione dei finanziamenti, la scadenza annuale per la presentazione delle proposte, le modalità di presentazione e rendicontazione e i criteri di valutazione degli interventi.
Il programma regionale è approvato entro sei mesi dall’inizio di ogni legislatura e dura per tutta la legislatura, con verifica annuale in relazione alle disponibilità di bilancio. Per la legislatura 2008-2013 il programma doveva essere approvato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Per i programmi cofinanziati con fondi comunitari, alle commissioni, comitati e organi collegiali costituiti per l’attuazione di tali programmi non si applica il limite massimo di durata previsto dalla disciplina generale.
Anticipi e interventi agevolativi con fondi strutturali
Per il Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 la Regione può concedere anticipi fino al 30% del contributo, previa garanzia fideiussoria o equivalente.
Sono inoltre modificate le regole degli interventi agevolativi regionali cofinanziati con fondi strutturali e viene prevista la possibilità di utilizzare minori spese per coprire maggiori oneri tecnici, di collaudo o lavori ulteriori affini, quando non occorrano ulteriori interventi nella stessa azione o programma.
Gestione faunistico-venatoria e tutela dell’ambiente naturale
La legge interviene in modo ampio sulla programmazione faunistica regionale. Il territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistica e venatoria; il Piano faunistico regionale individua il territorio e determina i confini della Zona faunistica delle Alpi, oppure, in via transitoria, la Giunta regionale lo fa con propria deliberazione.
Sono fissate quote di territorio destinate alla protezione della fauna:
- dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale regionale;
- dal 10 al 20 per cento nel territorio della Zona faunistica delle Alpi.
Sono previste anche aree per la caccia riservata a gestione privata entro il limite massimo del 10 per cento del territorio agro-silvo-pastorale.
La disciplina istituisce le zone destinate alla protezione della fauna, tra cui oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione e zone di rifugio delle Riserve di caccia. Tali zone hanno durata ordinaria di dieci anni, rinnovabile o revocabile per motivi di interesse generale. La Provincia gestisce oasi e zone di ripopolamento, con compiti di tutela habitat, vigilanza, catture, risarcimento danni e comunicazione annuale alla struttura regionale competente.
È inoltre disciplinata la figura degli aspiranti soci delle Riserve di caccia, con possibilità di assegnazione in soprannumero, attività venatoria accompagnata per due annate e successivo possibile inserimento stabile. È previsto un regime transitorio per la stagione venatoria 2009/2010, con applicazione fino al 31 gennaio 2010 di una quota di protezione della fauna e del regime della Zona faunistica delle Alpi.
Sono previste ulteriori regole su:
- prelievo in deroga di cinghiale, volpe e corvidi;
- caccia di selezione al cinghiale per prevenire e contenere i danni alle colture;
- sovrapposizione tra siti Natura 2000 e aree protette, con disciplina coordinata delle sanzioni;
- raccolta di specie erbacee e arbustive da parte di chi coltiva legittimamente il fondo.
Alcune disposizioni in questa materia sono state successivamente dichiarate costituzionalmente illegittime.
Innovazione e commercio elettronico
La Regione è autorizzata a concedere contributi alle imprese per favorire l’accesso al commercio elettronico, a valere sulla programmazione comunitaria POR FESR 2007-2013. I contributi, fino al 50 per cento della spesa ammissibile, riguardano acquisizione di strumenti e programmi, consulenze, assistenza alla gestione dei siti e promozione del sito elettronico.
Le funzioni amministrative sono delegate alle Camere di commercio e un regolamento regionale definisce modalità e criteri di concessione, nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato.
Contributi per investimenti artigiani e norme di chiusura
La legge consente di finanziare con fondi propri le domande presentate dall’1 ottobre 2008 fino all’entrata in vigore della legge in materia di investimenti artigiani, facendo salve le date di presentazione ai fini dell’ammissibilità delle spese.
La legge si chiude con la trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la comunicazione alla Commissione europea e con l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.
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