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Legge

L.R. FVG 16/2009

Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio.

Normativa regionaleL.R. FVG 16/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, nel territorio del Friuli Venezia Giulia, le procedure per opere e interventi in zona sismica, con classificazione degli interventi, deposito dei progetti, autorizzazioni, controlli e sanzioni richiamate dal DPR 380/2001. Regola inoltre gli strumenti di compatibilità geologica, microzonazione sismica e tutela fisica del territorio. Parte della disciplina è aggiornata al sistema informatico regionale operativo dal 1/2/2025.

Costruzioni in zona sismica e tutela fisica del territorio nel Friuli Venezia Giulia

Costruzioni in zona sismica e tutela fisica del territorio nel Friuli Venezia Giulia

La legge regionale disciplina, per il territorio del Friuli Venezia Giulia, la costruzione in zona sismica e gli strumenti di tutela fisica del territorio. La disciplina è stata profondamente modificata nel 2024-2026, con l’introduzione del sistema informatico regionale operativo dal 1/2/2025 per numerosi procedimenti strutturali.

Finalità e principi generali

La normativa persegue la tutela della pubblica incolumità e la riduzione del rischio sismico, assicurando la stabilità e la sicurezza delle costruzioni nelle zone dichiarate sismiche. Alla realizzazione di tali finalità concorrono anche i Comuni, nel rispetto dei principi di decentramento e collaborazione.

Per la parte dedicata alla tutela fisica del territorio, la Regione mira a salvaguardare vita umana e ambiente, facendo leva sulla conoscenza geologica del territorio come base della pianificazione.

Ambito di applicazione e classificazione degli interventi sismici

Le disposizioni sulla costruzione in zona sismica si applicano a chiunque esegua, con o senza titolo edilizio, nelle aree regionali soggette all’obbligo di progettazione antisismica, interventi edilizi che abbiano rilevanza strutturale. Rientrano anche le modifiche di destinazione d’uso che fanno ricadere edifici e opere infrastrutturali nella categoria di opere strategiche e rilevanti con classe d’uso III o IV.

Gli interventi sono distinti in tre categorie:

  • interventi rilevanti;
  • interventi di minore rilevanza;
  • interventi privi di rilevanza.

Competenze della Regione e dei Comuni

La Regione provvede alla classificazione delle zone sismiche, sentiti i Comuni, che devono esprimersi entro 60 giorni; decorso il termine, la classificazione proposta si intende assentita. La Regione cura inoltre l’aggiornamento dei valori di sismicità, l’indirizzo e coordinamento delle funzioni comunali quando necessario per l’unitarietà del trattamento regionale, nonché i procedimenti di denuncia dei lavori, autorizzazione, attestazione di rispondenza, attestazione di deposito, deposito della relazione a strutture ultimate e del collaudo statico o della dichiarazione di regolare esecuzione.

Con regolamento regionale sono definiti:

  • gli interventi appartenenti alle diverse categorie;
  • le varianti strutturali;
  • i procedimenti e i controlli, compresi quelli di vigilanza;
  • le modalità di presentazione e trasmissione dei progetti tramite sistema informatico regionale.

È istituito presso la Direzione competente l’Organismo tecnico regionale, costituito con decreto del Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta regionale. La Regione si avvale dell’Organismo tecnico regionale per autorizzazioni, attestazioni di rispondenza e pareri.

I Comuni vigilano sull’osservanza degli adempimenti nelle zone soggette a progettazione antisismica, oltre a esprimersi sulla classificazione delle zone sismiche.

Procedura per preavviso, deposito e avvio dei lavori

Per le opere e gli interventi sismici è previsto il preavviso scritto con contestuale deposito dei progetti presso la struttura regionale competente. Il rilascio dell’attestazione di deposito avviene al momento della presentazione, salvo controlli previsti dal regolamento.

L’avvio dei lavori dipende dalla categoria dell’intervento:

  • per gli interventi rilevanti è necessaria l’autorizzazione preventiva;
  • per gli interventi di minore rilevanza è previsto il controllo a campione, con esito che determina l’attestazione di rispondenza per i progetti estratti o l’attestazione di deposito per quelli non estratti;
  • per gli interventi privi di rilevanza basta l’attestazione di deposito.

Il regolamento può individuare, per alcuni interventi di minore rilevanza, casi nei quali occorre comunque l’autorizzazione o solo l’attestazione di deposito.

Controlli, termini e formazione del titolo

La documentazione progettuale è presentata tramite sistema informatico regionale. Per gli interventi soggetti a procedimenti autorizzativi o di attestazione di rispondenza, gli esiti sono comunicati entro 30 giorni dall’avvio del procedimento; una sola richiesta di integrazioni documentali sospende il termine fino al ricevimento della documentazione richiesta.

Per gli interventi privi di rilevanza e per alcuni casi individuati dal regolamento, l’attestazione di deposito consente l’inizio dei lavori.

Se i lavori non sono iniziati, il titolo abilitativo strutturale, l’autorizzazione, l’attestazione di rispondenza o di deposito decadono in caso di modifica delle norme tecniche per le costruzioni, salvo disposizioni transitorie. Per costruzioni in zone sismiche di nuova classificazione si applicano le regole statali di cui all’art. 104 del DPR 380/2001.

Collaudo, relazione a strutture ultimate e regolare esecuzione

La rispondenza dell’opera alle norme tecniche è:

  • accertata dal collaudatore, nominato prima del preavviso, per gli interventi rilevanti e per quelli di minore rilevanza, salvo le riparazioni e gli interventi locali;
  • asseverata dal direttore dei lavori nella dichiarazione di regolare esecuzione per le riparazioni, gli interventi locali e gli interventi privi di rilevanza.

La relazione a strutture ultimate, il certificato di collaudo statico e la dichiarazione di regolare esecuzione devono essere depositati, e il deposito produce la relativa attestazione.

Opere strutturali e denuncia dei lavori

Le opere da realizzare con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche sono soggette a preventiva denuncia dei lavori ai sensi dell’art. 65 del DPR 380/2001.

Per i progetti di opere e interventi sismici, il preavviso scritto produce gli effetti della denuncia dei lavori prevista dal medesimo art. 65.

Interventi pubblici e parere regionale

Per le opere e gli interventi edilizi pubblici assoggettati al d.lgs. 36/2023 e ricadenti nella categoria di opere strategiche e rilevanti con classe d’uso III o IV, la stazione appaltante può richiedere un parere alla struttura regionale competente, che si avvale dell’Organismo tecnico regionale.

Il parere può essere richiesto anche per opere e interventi edilizi pubblici di interesse statale o finanziati almeno al 50% dallo Stato. Restano ferme le procedure statali di deposito presso l’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche.

Sistema sanzionatorio

Alla legge si applica il regime sanzionatorio previsto dal DPR 380/2001 per le violazioni delle norme sulla costruzione in zona sismica, con richiamo alle pertinenti sezioni della parte II del testo unico edilizia.

Verifica della rispondenza per opere già realizzate o in corso

La Regione disciplina anche procedimenti diretti ad accertare la rispondenza alle norme tecniche di opere e interventi realizzati o non ancora conclusi in violazione delle regole sismiche.

La Regione può avvalersi dell’Organismo tecnico regionale. Gli esiti di tali procedimenti sono comunicati entro 60 giorni dalla ricezione dell’istanza o del preavviso scritto.

Determinazione della conformità strutturale

Per accertare la conformità strutturale dell’immobile si guarda anzitutto al certificato di collaudo degli interventi strutturali o ad atto equivalente dell’epoca, con eventuale attestato di deposito.

In mancanza, possono bastare la licenza d’uso, l’abitabilità o il certificato di agibilità se richiamano il collaudo o attestano l’adempimento delle prescrizioni strutturali. Se anche tali documenti mancano, la conformità può risultare da altri documenti d’archivio o atti pubblici/privati di provenienza certa.

In caso di forza maggiore o eventi straordinari che abbiano causato l’assenza della documentazione, e se l’immobile è munito di licenza d’uso/abitabilità o agibilità, la conformità può essere dimostrata con dichiarazione asseverata di un professionista abilitato presentata al Comune.

Per gli edifici e le unità immobiliari pubblici assistiti dai benefici per le zone terremotate del 1976, il certificato di regolare esecuzione o di collaudo, o l’accertamento dello stato dei lavori che consente la rata di saldo del contributo, sostituisce gli adempimenti strutturali previsti all’epoca.

Per alcuni interventi già eseguiti e classificabili come privi di rilevanza o di minore rilevanza, limitatamente alla sottocategoria B2 dell’allegato B del regolamento 2024, la conformità strutturale può essere provata con dichiarazione asseverata del professionista presentata al Comune.

Tutela fisica del territorio: compatibilità geologica e idraulica

Per gli strumenti urbanistici generali e per le varianti che introducono nuove previsioni insediative o infrastrutturali, o che ampliano la zonizzazione o modificano norme di attuazione con incidenza sulle previsioni, è richiesto il parere di compatibilità geologica.

L’istanza è presentata prima dell’adozione dello strumento urbanistico o della variante, corredata di studio geologico sottoscritto da tecnici abilitati, composto da relazione geologica e cartografia dei pericoli geologici e delle destinazioni d’uso interessate.

Lo studio deve recepire, tra l’altro:

  • PAI;
  • PGRA;
  • classificazione sismica regionale;
  • microzonazione sismica;
  • normativa regionale sulla geodiversità e sulle aree carsiche;
  • ulteriori norme di settore.

La struttura regionale può chiedere integrazioni entro 30 giorni; il parere è reso entro 60 giorni dalla documentazione completa, con possibile sospensione fino a 20 giorni per acquisire pareri collaborativi su aspetti idraulici e valanghivi. I vincoli e le prescrizioni del parere devono essere recepiti nello strumento urbanistico o nella variante.

Se il piano o la variante non rientrano nei casi soggetti a parere, il professionista estensore rende una dichiarazione asseverata di insussistenza dei presupposti.

Microzonazione sismica

Gli strumenti urbanistici generali devono essere corredati da studi di microzonazione sismica secondo gli indirizzi nazionali e le specifiche regionali. Gli studi si applicano alle aree utilizzabili per edificazione, infrastrutture o interventi di protezione civile.

In sede di prima applicazione, l’obbligo di recepimento decorre dopo 36 mesi dall’entrata in vigore della legge regionale 13/2014. Gli studi approvati dalle competenti commissioni tecniche hanno efficacia per il recepimento dopo 18 mesi dalla loro approvazione.

Le varianti comunali predisposte esclusivamente per recepire tali studi costituiscono varianti di livello comunale.

Disposizioni transitorie e regimi di continuità

Nelle more della nuova classificazione sismica continua ad applicarsi quella vigente. Fino ai provvedimenti attuativi della riforma e, in generale, fino alla completa operatività della riorganizzazione territoriale e amministrativa, continuano ad applicarsi le precedenti discipline richiamate dalla legge.

Fino alla definizione delle forme associative tra Comuni e al completamento del riordino territoriale, alcune funzioni comunali continuano a essere svolte dalla Regione, salvo richiesta motivata di attribuzione anticipata ai Comuni.

I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge sono conclusi secondo la disciplina indicata nelle norme abrogate o transitorie richiamate. Per i procedimenti relativi al territorio di Sappada/Plodn in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 4/2018, si applica la disciplina vigente alla data di avvio del relativo procedimento, con acquisizione d’ufficio di documentazione tecnica depositata presso le strutture del Veneto.

Disposizioni finanziarie, abrogazioni e norme finali

La legge contiene autorizzazioni di spesa iniziali per il funzionamento degli organismi tecnici provinciali e per attività formative e cartografiche, riferite all’esercizio 2009 e al triennio 2009-2011.

Sono abrogate numerose precedenti discipline regionali in materia sismica, urbanistica e di compatibilità geologica, sostituite dal nuovo impianto normativo.

Per quanto non previsto dalla legge, si applica la normativa statale vigente; i rinvii contenuti nel testo si intendono effettuati al testo vigente delle norme richiamate.

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