L.R. FVG 18/2009
Norme per la valorizzazione della residenza e dell'attività lavorativa in Italia e in regione nell'accesso ai servizi dello stato sociale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 18/2009 introduce requisiti di residenza o attività lavorativa in Regione per accedere ad alcuni benefici di welfare, prima infanzia e edilizia residenziale. Interviene su più leggi regionali; alcune disposizioni sono poi state abrogate. Una norma dell’art. 4 è stata soppressa dal 2016 e ha cessato di operare con l’avvio dei nuovi regolamenti abitativi.
Valorizzazione della residenza e dell’attività lavorativa in regione per l’accesso a servizi sociali, educativi e abitativi
Valorizzazione della residenza e dell’attività lavorativa in regione nell’accesso ai servizi sociali
La legge regionale del Friuli Venezia Giulia interviene su diverse discipline settoriali per introdurre o rafforzare requisiti di residenza e di attività lavorativa svolta in regione o in Italia ai fini dell’accesso a determinati benefici pubblici. La disciplina risultante riguarda l’assistenza sociale, i servizi per la prima infanzia e alcune misure di edilizia residenziale pubblica.
Servizi per la prima infanzia
La modifica alla normativa sui servizi educativi integrati per la prima infanzia consente l’accesso al Fondo previsto dalla legge regionale 20/2005 ai nuclei familiari in cui almeno un genitore risieda in regione oppure vi presti attività lavorativa da almeno un anno. La previsione introduce quindi un criterio di collegamento territoriale con il Friuli Venezia Giulia, fondato sulla residenza o sul lavoro regionale di uno dei genitori.
Interventi e servizi di promozione e tutela dei diritti di cittadinanza sociale
Per gli interventi regionali in materia di cittadinanza sociale, la legge precisa che il riferimento ai soggetti destinatari, in un determinato ambito di intervento, riguarda persone residenti in regione. La disposizione opera come specificazione del requisito territoriale per l’accesso alle prestazioni interessate.
Edilizia residenziale pubblica e sostegno abitativo
La legge introduceva originariamente un requisito rafforzato per i beneficiari di interventi di edilizia convenzionata, agevolata e di sostegno alle locazioni: era richiesto che essi risiedessero o svolgessero attività lavorativa da almeno dieci anni, anche non continuativi, sul territorio nazionale, di cui uno in regione. Questa disposizione è però stata successivamente abrogata e, inoltre, è stata destinata a cessare comunque di operare con l’entrata in vigore dei regolamenti regionali attuativi delle nuove azioni per le politiche abitative previsti dalla successiva disciplina del 2016.
Stato di vigenza e disposizioni non più operative
Alcune parti della legge risultano abrogate: l’articolo 2 e l’articolo 5 sono stati soppressi dalla normativa successiva; anche la previsione in materia abitativa contenuta nell’articolo 4 non è più applicabile. Di conseguenza, il nucleo effettivamente rilevante della legge si concentra sulle modifiche alle discipline sui servizi per la prima infanzia e sui servizi sociali, mentre la parte abitativa è ormai superata.
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