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Legge

L.R. FVG 11/2009

Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici.

Normativa regionaleL.R. FVG 11/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina misure urgenti regionali su opere pubbliche e strategiche, protezione civile, aiuti alle imprese, lavoro e formazione, sostegno al reddito e interventi sociali. Molte disposizioni sono a termine o riferite a annualità 2009-2011; varie norme risultano poi abrogate o superate, ma restano rilevanti gli assetti sull’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa e alcune misure di sostegno ancora consolidate.

Misure urgenti per sviluppo economico, lavoro, famiglie, opere pubbliche e protezione civile in Friuli Venezia Giulia

Misure urgenti per sviluppo economico, lavoro e accelerazione di interventi pubblici in Friuli Venezia Giulia

La legge regionale Friuli Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11 introduce misure straordinarie per sostenere l’economia regionale, accelerare la realizzazione di opere pubbliche e strategiche, intervenire in materia di protezione civile, lavoro, formazione, attività produttive, politiche familiari e alcuni settori sociali. Una parte significativa della disciplina aveva natura emergenziale e temporanea, riferita in particolare agli esercizi 2009-2011 o comunque a termini ormai scaduti.

Accelerazione delle opere pubbliche

Per gli esercizi 2009 e 2010 gli incentivi per opere pubbliche previsti da normative regionali di settore erano ripartiti prioritariamente tra interventi fino a 500.000 euro e interventi superiori a tale soglia, purché cantierabili entro 120 giorni dalla disponibilità dei finanziamenti. Per cantierabilità si intendeva la presenza del progetto definitivo approvato e corredato delle autorizzazioni necessarie.

La regola non si applicava a diversi interventi già finanziati nell’ambito di programmi comunitari, FAS, consorzi di sviluppo industriale, turismo, edilizia residenziale pubblica e settori viabilità, scolastico, sociale e sanitario. La Regione poteva inoltre concedere anticipazioni finanziarie per la predisposizione della progettazione definitiva di lavori fino a 1 milione di euro, con erogazione al 95% delle spese di progettazione, restituzione senza interessi entro un mese dalla firma del contratto d’appalto e obbligo di consegna del progetto e del contratto.

Era previsto un meccanismo di recupero delle somme e la destinazione dei rientri a nuove progettazioni. La legge conteneva anche numerose modifiche alla disciplina dei lavori pubblici regionali, molte delle quali oggi risultano abrogate. In via accessoria, venivano attribuiti ai Consorzi di bonifica poteri di costituzione, modifica o estinzione di servitù connesse alle finalità istituzionali, in nome e per conto della Regione.

Affidamenti straordinari per l’occupazione nel comparto edile

È stato introdotto un regime straordinario, fino al 31 dicembre 2011, per i lavori pubblici di importo pari o inferiore a 1 milione di euro al netto IVA, con esclusione dell’interesse transfrontaliero. Gli affidamenti avvenivano tramite ricerca di mercato e invito ad almeno 15 operatori idonei, nel rispetto della rotazione; il termine per le offerte non poteva essere inferiore a 10 giorni.

Per tali lavori era preferito il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con possibilità di usare il prezzo più basso se motivato; in tal caso si applicava l’esclusione automatica delle offerte anomale. Gli affidamenti andavano pubblicati all’albo della stazione appaltante e comunicati all’Osservatorio regionale. La disciplina speciale sui servizi di ingegneria e architettura sotto soglia e sui lavori in economia aveva anch’essa natura temporanea ed è oggi superata.

Tariffe AIA e rimborsi

La legge ha ridotto del 50% le tariffe per l’istruttoria delle autorizzazioni integrate ambientali e per i controlli ARPA previsti dal decreto ministeriale 24 aprile 2008; per gli impianti di allevamento intensivo di pollame o suini la riduzione dei controlli era del 65%. Le riduzioni erano aumentate del 5% per le imprese certificate ISO 14001 e del 10% per le imprese registrate EMAS, senza cumulabilità tra le ulteriori riduzioni.

La disciplina si applicava anche alle tariffe già versate alla data di entrata in vigore della legge, con possibilità di restituzione senza interessi delle somme eccedenti su istanza da presentare entro sei mesi dalla pubblicazione della deliberazione di Giunta che fissava le linee guida tariffarie. La norma prevedeva anche specifiche autorizzazioni di spesa per i rimborsi.

Opere strategiche regionali e procedure urbanistiche accelerate

La legge istituisce un sistema speciale per l’individuazione e la realizzazione di opere regionali di interesse strategico, in particolare infrastrutture di trasporto, mobilità e logistica, nonché interventi previsti da piani o programmi di settore o singole opere puntuali. La Giunta regionale approvava un elenco preliminare delle opere da dichiarare strategiche, da sottoporre al Consiglio delle autonomie locali e alla Commissione consiliare competente, con parere vincolante entro 30 giorni.

Per le opere strategiche, gli atti di pianificazione del sistema dei trasporti prevalevano sugli strumenti urbanistici comunali e sui piani urbanistici territoriali, e sospendevano le determinazioni comunali incompatibili per un massimo di tre anni. Il Comune doveva adeguare i propri strumenti urbanistici entro 120 giorni; in caso di inerzia persistente la Regione poteva esercitare poteri sostitutivi.

L’approvazione del progetto preliminare costituiva, se necessario, variante urbanistica; quella del progetto definitivo, previo esito favorevole della conferenza di servizi, valeva come conformità urbanistica e dichiarazione di pubblica utilità. La pubblicazione del progetto e l’affissione all’albo comunale e sul sito regionale sostituivano gli adempimenti di pubblicità previsti dal DPR 327/2001. I termini dei procedimenti regionali e locali collegati alle opere strategiche erano ridotti del 50%.

Analoga disciplina era prevista per opere inserite in altri atti di pianificazione o programmazione di settore e per interventi puntuali dichiarati strategici su richiesta dei Comuni interessati, con il necessario coinvolgimento degli enti locali e la prevalenza sulle destinazioni urbanistiche comunali.

Protezione civile: accelerazione, espropri e VIA

Per gli interventi di protezione civile, la legge prevedeva procedure accelerate. Province, Comuni, Consorzi di bonifica, Comunità montane e Autorità d’ambito dovevano trasmettere alla Protezione civile regionale l’elenco delle opere in progettazione preliminare o definitiva relative alla messa in sicurezza del territorio e finanziate dalla Regione, con esclusione delle opere già finanziate dalla Protezione civile stessa.

Il Presidente della Regione o l’Assessore delegato individuava poi gli interventi da coordinare con la Protezione civile regionale. Per gli interventi urgenti di protezione civile si derogava alla procedura espropriativa ordinaria: il decreto di autorizzazione dell’intervento costituiva dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, nonché avvio del procedimento espropriativo e titolo per l’occupazione d’urgenza.

Le opere urgenti, una volta completate, venivano consegnate all’ente territoriale competente per completare le procedure di acquisizione delle aree. Era inoltre mantenuta l’applicazione della disciplina regionale VIA richiamata per gli interventi urgenti di protezione civile.

Misure per le attività produttive e il sistema dei fondi di rotazione

La parte più articolata della legge riguarda il sostegno alle imprese e il rafforzamento del sistema regionale dei fondi di rotazione. È stata prevista la conferma di contributi già concessi alle PMI anche in presenza di scostamenti peggiorativi di alcuni indicatori o di obiettivi raggiunti in misura inferiore, in un contesto di crisi economico-finanziaria, su motivato parere della commissione valutatrice e secondo le regole sugli aiuti di Stato temporanei allora vigenti.

La legge ha poi introdotto un quadro organico di strumenti finanziari:

  • costituzione del “Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale”, con contabilità separata;
  • afflusso al Fondo di risorse proprie, cedole e rientri di capitale da obbligazioni, interessi e ulteriori rientri o economie;
  • facoltà di anticipare risorse a diversi fondi regionali gestiti fuori bilancio, tra cui FRIE, FRIA, Fondo commercio-turismo-servizi, Fondo di garanzia PMI, fondo smobilizzo crediti, fondo agricolo, fondo edilizia, fondo giovani e fondo PMI servizi;
  • possibilità per il Fondo di acquistare obbligazioni bancarie per favorire il credito alle PMI, con durata non superiore a 6 anni;
  • disciplina dei rientri entro 6 anni, rendicontazione annuale e controllo regionale.

In sede di prima applicazione, la legge ha destinato ingenti dotazioni iniziali a tali strumenti, con interventi di tesoreria e di bilancio. Successive modifiche hanno integrato il sistema con ulteriori fondi e anticipazioni, ma la struttura fondamentale resta quella del sostegno alla liquidità e all’accesso al credito delle imprese regionali.

La legge ha inoltre istituito il “Fondo regionale smobilizzo crediti” nell’ambito del FRIE, per concedere alle micro e piccole imprese finanziamenti a breve e medio termine finalizzati a liberare liquidità, anche tramite il supporto alle operazioni di smobilizzo dei crediti verso grandi imprese o pubbliche amministrazioni.

Smobilizzo crediti e conferma delle agevolazioni nelle vicende societarie

Per le operazioni di smobilizzo dei crediti verso la pubblica amministrazione, gli enti regionali e locali dovevano certificare entro 20 giorni, su istanza del creditore, se il credito fosse certo, liquido ed esigibile. Le condizioni di mercato e le modalità operative erano demandate a regolamento, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.

È stata inoltre prevista la possibilità di confermare o concedere agevolazioni regionali anche nei casi di conferimento, trasformazione o fusione d’impresa e di trasferimento d’azienda o ramo d’azienda, purché il subentrante possedesse i requisiti originari e la continuità aziendale fosse senza interruzione.

Interventi specifici per settori produttivi, commercio e turismo

La legge ha previsto contributi per attività di commercializzazione e marketing territoriale e dei beni prodotti in Friuli Venezia Giulia, tramite progetti di promozione all’estero, destinati alle Camere di commercio e fino al 50% delle spese ammissibili, entro un limite massimo di 300.000 euro.

Sono state inoltre introdotte misure a sostegno dei rivenditori di generi di monopolio nelle aree di ex zona franca della provincia di Gorizia e successive estensioni, con contributi per ristrutturazione, arredo, sicurezza, avvio di nuove attività, ricerca di nuova occupazione e borse di studio per qualificazione e riqualificazione professionale. Accanto a ciò, la Regione poteva sostenere la diffusione di servizi di pubblica utilità tramite la rete dei rivenditori di generi di monopolio.

Nel settore della pesca è stato previsto un regime di aiuti de minimis per compensazioni conseguenti all’arresto definitivo o per compensazioni socio-economiche, nel rispetto della programmazione nazionale e comunitaria.

Lavoro, ammortizzatori sociali e sostegno al reddito

La legge ha previsto il ricorso a personale somministrato per fronteggiare le misure anticrisi nel settore lavoro, con limite massimo di unità e durata temporanea, poi oggetto di successive modifiche. È stato anche introdotto un sostegno regionale ai contratti di solidarietà difensivi, con integrazione della retribuzione dei lavoratori coinvolti nel territorio regionale, condizionata alla previa concessione nazionale della relativa integrazione salariale.

La disciplina è stata successivamente estesa a fattispecie come il contratto di solidarietà espansiva, il contratto di espansione e la proroga dell’integrazione salariale straordinaria per solidarietà, sempre con necessaria copertura dell’intervento nazionale competente.

Per il 2009 sono stati inoltre finanziati il Fondo di sostegno al reddito per le aziende artigiane dell’EBIART e i progetti delle amministrazioni pubbliche che impiegano lavoratori percettori di trattamenti previdenziali in attività socialmente utili. Era previsto anche il sostegno ai piani di azione locale delle Comunità montane e delle Province di Gorizia e Trieste, con vincolo temporale stringente per la trasmissione della versione definitiva dei piani.

Formazione professionale

La Regione poteva autorizzare, in via transitoria e per interventi formativi già avviati, deroghe ai termini di completamento e rendicontazione, purché fossero rispettati i vincoli della disciplina comunitaria sul Fondo sociale europeo. La misura aveva natura di accelerazione procedurale, collegata all’adeguamento dei regolamenti regionali in materia di formazione professionale.

Politiche familiari e prima infanzia

La legge ha esteso, per il sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, la copertura agli anni scolastici 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009. Le ulteriori modifiche originariamente previste in materia di politiche familiari sono state successivamente abrogate.

Edilizia residenziale e agevolazioni sui mutui

In materia di edilizia residenziale, il trasferimento della residenza in caso di separazione personale dei coniugi o scioglimento della convivenza more uxorio non comportava revoca dell’agevolazione se il ricorso o lo scioglimento intervenivano entro un anno dal trasferimento. La norma si applicava anche ai rapporti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 17/2010.

I provvedimenti di revoca adottati prima dell’entrata in vigore della legge potevano essere annullati, su domanda da presentare entro 30 giorni. Era inoltre possibile riassegnare le quote di contributo già restituite o in corso di restituzione.

La legge ha anche previsto contributi in conto capitale pari agli interessi di mora maturati e non pagati su mutui contratti prima della legge per l’acquisto, costruzione o recupero della casa di abitazione, a favore di mutuatari che non avessero pagato le rate dall’1 luglio 2008 per difficoltà finanziarie dovute alla fruizione degli ammortizzatori sociali. I criteri attuativi dovevano essere fissati entro 90 giorni con regolamento.

Disposizioni societarie: BIC Sviluppo Italia FVG

Per il trasferimento della proprietà di BIC-Sviluppo Italia FVG Spa, la Regione poteva concedere a Friulia Spa una garanzia fideiussoria per eventuali sopravvenienze passive o mancanza di attivi non coperti contrattualmente, entro il limite massimo del prezzo di cessione. Le modalità erano definite con deliberazione della Giunta regionale.

Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa

Dal 1° gennaio 2019 è stata istituita l’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, ente pubblico non economico funzionale della Regione, con personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, e sede legale a Trieste.

L’Agenzia funge da raccordo tra esigenze del sistema produttivo e attività dei soggetti pubblici e privati competenti in materia di sviluppo economico e lavoro. La Regione ne nomina gli organi, definisce organizzazione e dotazione organica, indirizzi strategici, vigilanza e controllo.

Le competenze dell’Agenzia includono, tra le altre:

  • supporto alla programmazione e all’indirizzo delle politiche occupazionali e di investimento;
  • promozione dell’attrattività del territorio e dell’imprenditoria regionale;
  • promozione di insediamenti produttivi e investimenti nazionali e internazionali;
  • coordinamento nella gestione delle crisi aziendali e dei processi di transizione;
  • promozione di formazione, reintegro lavorativo e professionalizzazione;
  • supporto agli organi di concertazione;
  • promozione della responsabilità sociale d’impresa;
  • osservazione dei fenomeni infortunistici e di lavoro sommerso;
  • supporto alla redazione dei programmi operativi comunitari.

L’Agenzia predispone un Programma di marketing territoriale, approvato dalla Giunta regionale, attuato con la denominazione “Agenzia Select Friuli Venezia Giulia”, anche con il supporto di esperti esterni e dei consorzi industriali. Sono disciplinati organi, direttore generale, revisore unico dei conti, eventuale comitato scientifico, fonti di finanziamento, patrimonio, controlli, personale e rendicontazione. Il personale appartiene al ruolo unico regionale; in casi specifici l’Agenzia può ricorrere a consulenze, collaborazioni esterne e contratti a tempo determinato o flessibile.

Disposizioni finali e stato di obsolescenza

Molte misure della legge avevano carattere eccezionale e temporaneo, spesso legate a esercizi finanziari 2009-2011, a termini scaduti o a interventi poi confluiti in discipline successive. Diversi articoli e commi risultano espressamente abrogati o superati. Restano di interesse soprattutto la disciplina dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa e alcuni principi generali relativi a fondi, strumenti finanziari e sostegno alle imprese, nei limiti in cui le norme non siano state superate da successive modifiche o abrogazioni.

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