Sentenza n. 860/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 323/2024, di rigetto del ricorso contro un’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante contestava l’ordinanza comunale di demolizione e rimessione in pristino relativa a una pluralità di opere realizzate su un immobile abitativo sito in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Deduceva, anzitutto, la violazione degli artt. 39 l. 724/1994, 31 d.P.R. 380/2001 e 3 l. 241/1990, sostenendo che il Comune non avrebbe potuto esercitare il potere repressivo senza previamente definire con un provvedimento espresso la domanda di condono edilizio presentata dal dante causa e ancora pendente. Lamentava inoltre carenza di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza e sviamento, sostenendo che il confronto tra lo stato dei luoghi e la documentazione allegata alla domanda di condono fosse generico e non dimostrasse la realizzazione successiva delle opere. Deduceva, con riferimento alle singole opere, che alcune sarebbero state comprese nella domanda di condono, altre sarebbero state qualificabili come manutenzione, restauro, risanamento conservativo o attività edilizia libera: in particolare modifiche alla scala, terrazzo e tettoia, volumetrie interne o preesistenti, terrazzo di copertura con ringhiera, tettoie, deposito, vialetto e serra priva di opere murarie. Con altro motivo deduceva la violazione degli artt. 3, 7 e 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e mancato contraddittorio procedimentale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto legittima l’ordinanza di demolizione perché dalla stessa risultava che le opere contestate erano state realizzate successivamente alla presentazione della domanda di condono e costituivano interventi ulteriori rispetto a quelli oggetto dell’istanza. La pendenza del condono impone la sospensione dell’attività sanzionatoria limitatamente alle opere comprese nella domanda, ma non consente al proprietario di completare, ampliare o modificare il manufatto abusivo prima della definizione della sanatoria. Le opere successive, anche se astrattamente riconducibili a manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione o pertinenze, conservano l’abusività dell’opera principale e devono essere demolite ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001. Il Collegio ha rilevato che l’appellante non aveva indicato specificamente quali opere fossero ricomprese nell’originaria domanda di condono e non aveva dimostrato l’esistenza di titoli edilizi, lo stato preesistente dei luoghi o la legittimità di tale stato. La consistente alterazione dimensionale del nuovo corpo di fabbrica escludeva inoltre la qualificazione degli interventi come mero restauro o risanamento conservativo. La mancanza di autorizzazione paesaggistica, trattandosi di modifiche esterne in area vincolata, costituiva ulteriore profilo di abusività. Quanto alla violazione delle garanzie partecipative, il Consiglio di Stato ha affermato che esse non sono necessariamente omesse in ogni procedimento di demolizione, ma ha ritenuto applicabile l’art. 21-octies l. 241/1990: la situazione di fatto e di diritto era sufficientemente chiara e l’appellante non aveva dimostrato che la partecipazione avrebbe potuto condurre a un diverso contenuto dell’ordinanza. Nulla sulle spese, poiché il Comune non si era costituito.
Norme richiamate
art. 39 l. 724/1994
La pendenza della domanda di condono riguarda le opere oggetto dell’istanza e non abilita alla realizzazione di ulteriori opere di completamento, ampliamento o modifica prima della definizione della sanatoria.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Le opere realizzate abusivamente e successivamente alla domanda di condono devono essere oggetto di ordinanza di demolizione; il potere repressivo costituisce attività dovuta quando sia accertata la loro abusività.
art. 3 l. 241/1990
L’ordinanza di demolizione deve esporre in modo chiaro i presupposti di fatto e di diritto dell’abuso; nel caso concreto tale obbligo è stato ritenuto rispettato.
artt. 7 e 10-bis l. 241/1990
Le garanzie partecipative possono rilevare anche nei procedimenti repressivi edilizi, ma la loro omissione non determina l’annullamento quando sia dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
art. 21-octies l. 241/1990
La violazione delle garanzie procedimentali non comporta l’annullamento dell’atto se, per la natura vincolata del potere e la chiarezza dei presupposti, è evidente che l’amministrazione non avrebbe potuto adottare un contenuto diverso.
art. 6, lett. e) ed e-ter), d.P.R. 380/2001
Le fattispecie di attività edilizia libera non possono essere invocate per legittimare interventi ulteriori eseguiti su un manufatto abusivo non ancora sanato, quando tali interventi costituiscano prosecuzione o modifica dell’abuso.
art. 2 d.P.R. 31/2017, Allegato A, punti A.2 e A.12
Le ipotesi di esclusione dall’autorizzazione paesaggistica non sono applicabili, nel caso esaminato, a opere esterne che modificano la consistenza materiale e l’aspetto dei luoghi vincolati.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Le modifiche esterne realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico richiedono la preventiva autorizzazione paesaggistica; la sua assenza concorre a qualificare le opere come abusive.
Massime di principio
- La presentazione di una domanda di condono edilizio sospende il procedimento sanzionatorio soltanto con riferimento alle opere comprese nell’istanza e non consente la realizzazione, nelle more della sua definizione, di opere di completamento, ampliamento o modifica del manufatto abusivo.
- Le opere realizzate dopo la presentazione della domanda di condono, anche se astrattamente qualificabili come manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione o pertinenza urbanistica, ripetono l’abusività dell’opera principale non sanata e devono essere demolite ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001.
- La parte che invoca la pendenza di una domanda di condono per paralizzare l’azione repressiva deve dimostrare specificamente che le opere oggetto dell’ordinanza di demolizione erano comprese nell’originaria istanza di sanatoria; una contestazione generica del difetto di istruttoria non è sufficiente.
- La consistente alterazione delle dimensioni, della volumetria o della superficie di un manufatto esclude la qualificazione dell’intervento come restauro o risanamento conservativo e impone la verifica della necessità di un previo permesso di costruire.
- Nel procedimento di demolizione edilizia le garanzie partecipative non sono automaticamente irrilevanti, ma l’omessa comunicazione di avvio non comporta l’annullamento dell’atto quando la situazione di fatto e di diritto sia chiara e sia evidente, ai sensi dell’art. 21-octies l. 241/1990, che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
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