Ordinanza n. 899/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento prot. 0017174 in data 10.02.2026 della Città di Caserta – Settore Attività Produttive SUAP, che rigetta l’istanza di SCIA in sanatoria prot. n. 15582 del 19.02.2025, dichiara l’inefficacia definitiva della suddetta SCIA e conferma la piena esecutività dell’Ordinanza di Demolizione e Ripristino prot. n. 112703 del 20.11.2024; b) dell’ordinanza di demolizione e ripristino prot. n. 112703 del 20.11.2024; d) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali fra i quali: la nota prot. n. 0123436 in data 04.12.2025 comunicante l’avvio del procedimento finalizzato alla verifica dei presupposti per l’annullamento d’ufficio della SCIA in sanatoria prot. n. 15582 del 19.02.2025; la relazione di sopralluogo prot. n. 104864 del 28.10.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della SCIA in sanatoria, dichiarazione di inefficacia definitiva della SCIA e conferma dell'esecutività dell'ordinanza di demolizione e ripristino, oltre all'ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento comunale che ha rigettato la SCIA in sanatoria, ne ha dichiarato l'inefficacia definitiva e ha confermato la piena esecutività dell'ordinanza di demolizione e ripristino. Sono stati inoltre impugnati l'ordinanza di demolizione e ripristino, la comunicazione di avvio del procedimento volto all'eventuale annullamento d'ufficio della SCIA in sanatoria e la relazione di sopralluogo. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la ricorrente sosteneva, tra l'altro, che un precedente titolo edilizio avesse autorizzato l'utilizzo del piano interrato come officina meccanica. Il giudice ha ritenuto rilevanti, ai fini cautelari, la destinazione urbanistica dell'area e l'assenza di un precedente titolo edilizio autorizzativo di tale utilizzo.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Ha ritenuto insussistenti i presupposti per sospendere gli atti impugnati, valorizzando le motivazioni contenute nel provvedimento comunale, in particolare la destinazione urbanistica dell'area e il fatto che nessun precedente titolo edilizio avesse autorizzato l'uso del piano interrato come officina meccanica. Non sono state disposte spese per la fase cautelare, poiché l'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice l'ha respinta ritenendo non sussistenti le condizioni per la sospensione degli atti impugnati.
d.P.R. 380/2001
Richiamato implicitamente dalla materia degli atti edilizi impugnati; dal testo non emerge uno specifico articolo applicato dal giudice.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di provvedimenti edilizi può essere negata quando le motivazioni dell'atto impugnato risultino prima facie supportate dalla destinazione urbanistica dell'area e dall'assenza di un titolo edilizio pregresso idoneo ad autorizzare la specifica destinazione d'uso contestata.
- La mera esistenza di precedenti titoli edilizi non dimostra l'autorizzazione a una determinata utilizzazione dell'immobile: occorre che il titolo riguardi effettivamente lo specifico uso oggetto di contestazione.
- Ai fini della tutela cautelare, il giudice può valorizzare la motivazione dell'atto impugnato e gli elementi essenziali della disciplina urbanistico-edilizia senza anticipare la definizione nel merito della controversia.
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