Ordinanza n. 957/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di assegnazione delle sedi di servizio del concorso pubblico indetto dal Ministero della Giustizia per la copertura di 1000 posti Area Assistenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti profili di prospettica fondatezza e rilevando, inoltre, la possibile inammissibilità delle censure rivolte tardivamente contro una previsione del bando immediatamente lesiva. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: provvedimento di assegnazione delle sedi di servizio del concorso pubblico per la copertura di 1000 posti nell’Area Assistenti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato ha impugnato il provvedimento di assegnazione della sede di servizio, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il TAR ha rilevato che il ricorso non presenta profili di prospettica fondatezza. Ha inoltre evidenziato possibili profili di inammissibilità nella parte in cui vengono contestate previsioni del bando immediatamente lesive della posizione del ricorrente, senza che tali previsioni siano state tempestivamente impugnate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; il giudice l'ha respinta per l'assenza di prospettica fondatezza e per i possibili profili di inammissibilità delle censure.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel provvedimento.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La domanda cautelare deve essere respinta quando il ricorso non presenta profili di prospettica fondatezza.
- La contestazione di una previsione del bando immediatamente lesiva deve essere proposta tempestivamente; la sua impugnazione tardiva può determinare l'inammissibilità delle relative censure e incidere sulla tutela cautelare richiesta.
- In sede cautelare, la possibile inammissibilità di una parte delle censure, unitamente all'assenza di prospettica fondatezza, è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda di sospensione.
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