Cassazione Penale, Sentenza n. 2594/2023 del 20/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deducendo la violazione dell'art. 62, n. 4, c.p. Sosteneva che la Corte di appello non avesse applicato il principio (riconosciuto dalle Sezioni unite, sez. U, n. 24990/2020, c.d. Dabo) secondo cui l'attenuante della speciale tenuità del danno puo' essere compatibile con l'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5. Nel caso concreto l'imputato aveva ceduto due dosi di cocaina per un corrispettivo di circa 60 euro, cio' costituirebbe lucro minimale idoneo a giustificare il riconoscimento dell'attenuante; la sentenza avrebbe invece dato rilievo a modalita' della condotta e a precedenti, elementi che la difesa riteneva non pertinenti alla valutazione della minima redditivita'.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e lo ha reso inammissibile. Ha ritenuto legittima la motivazione della Corte di appello che aveva negato l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p.: pur essendo possibile la compatibilita' tra l'attenuante e l'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, i due istituti valutano profili diversi (l'ipotesi lieve riguarda condotta, modalita' e quantita'/qualita' della sostanza; la speciale tenuità riguarda motivi a delinquere, lucro perseguito/effettivamente conseguito e gravita' dell'evento). Nel caso di specie l'imputato aveva conseguito 60 euro dalla vendita di 1,4 g di cocaina ed era ancora in possesso di ulteriori 2,8 g, segno che il lucro perseguito e la pericolosita' dell'evento non erano minimali; quindi l'attenuante non poteva essere riconosciuta. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Valuta la 'lieve entita\'' del fatto con riguardo alla condotta (mezzi, modalita', circostanze) e all'oggetto materiale del reato (qualita' e quantita' delle sostanze). E' distinta dall'attenuante per speciale tenuità del danno.
art. 62, n. 4, cod. pen.
Riguarda l'attenuante per 'speciale tenuità del danno' e richiede la valutazione di motivi a delinquere (lucro perseguito), del profitto effettivamente conseguito e della gravita' dell'evento dannoso o pericoloso; richiede una puntuale ed esaustiva verifica per il suo riconoscimento.
Sez. U, n. 24990 del 30/1/2020 (Dabo, Rv.279499)
Sez. U, n. 24990 del 30/1/2020, Dabo, Rv.279499
Ha affermato la compatibilita' astratta tra l'attenuante di speciale tenuità e l'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, e ha distinto i parametri valutativi dei due istituti (condotta/quantita' vs. motivo/profitto/evento).
art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art. 7 d.l. 23 luglio 2021, n. 105
art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020; art. 7 d.l. 23 luglio 2021, n. 105
Norme procedurali menzionate per indicare che il procedimento e' stato trattato in forma cartolare (valutazione della causa senza discussione orale).
Massime di principio
- Distinguere sempre tra 'ipotesi lieve' ex art. 73, comma 5 (valutazione della condotta e della quantita'/qualita' della sostanza) e 'speciale tenuità del danno' ex art. 62, n. 4 (valutazione di motivo, lucro effettivo/perseguito e gravita' dell'evento).
- Per ottenere l'attenuante di speciale tenuità e' necessario dimostrare puntualmente che il lucro effettivamente conseguito e quello perseguito sono di entita' minima e che l'evento del reato ha modesta gravita' dannosa o pericolosa; non e' sufficiente il solo valore di una singola cessione se esistono elementi che indicano attivita' di spaccio o disponibilita' di altro quantitativo.
- La mera cessione di una o due dosi non garantisce automaticamente l'attenuante: vanno valutati anche l'esistenza di scorte ulteriori, la ripetitivita' dell'attivita', il profitto complessivo e il contesto oggettivo della condotta.
- Modalita' della condotta e precedenti possono non rilevare ai fini del lucro minimale, ma possono essere rilevanti per la valutazione complessiva della pericolosita' dell'evento e quindi indirettamente influire sulla non riconoscibilita' dell'attenuante.
- La decisione richiede sempre motivazione 'puntuale ed esaustiva': la parte che invoca l'attenuante deve fornire elementi probatori chiari circa la limitata portata del lucro e dell'evento dannoso; il giudice deve motivare sul peso di tali elementi rispetto a indici di commercialita'.
- In casi simili, se esistono prove di disponibilita' di quantitativi aggiuntivi o di profitto superiore alla singola cessione, e' probabile che l'attenuante venga negata; se la cessione e' isolata, minima e priva di ulteriori elementi indicativi di spaccio, l'attenuante puo' essere riconosciuta.
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