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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2017/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Pontrelli per omesso deposito della dichiarazione/elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1 ter c.p.p. La difesa ha sostenuto che era stata allegata, insieme all'atto di appello, l'elezione di domicilio ma priva della sottoscrizione dell'imputato a causa di un errore tecnico nella trasmissione telematica; ha altresì rilevato che nel giudizio di primo grado era indicato il luogo di residenza effettivo e che dunque l'onere formale era superfluo e l'inosservanza tecnica comprimerebbe il diritto al nuovo grado di giudizio.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la copia dell'atto di nomina allegata al ricorso fosse priva della sottoscrizione della parte e che l'esistenza di un atto sottoscritto, formato prima dell'appello, non fosse provata con documentazione idonea (mancava data certa). Ha respinto l'argomentazione sulla superfluità dell'elezione di domicilio, affermando che la previsione dell'art. 581, comma 1 ter c.p.p. è funzionale e coordinata con l'art. 157‑ter, comma 3 e l'art. 164 c.p.p.; ha quindi confermato l'inammissibilità dell'appello. Ha condannato il ricorrente alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1 ter c.p.p.

    Richiede la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini dell'impugnazione; l'assenza di un atto regolarmente sottoscritto/rilevabile comporta l'inammissibilità dell'appello.

  • art. 157‑ter, comma 3 c.p.p.

    "presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1 ter e 1 quater"

    Le notificazioni relative all'impugnazione devono essere eseguite al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'art. 581, confermando la necessità di una elezione/dichiarazione valida per la corretta instaurazione del procedimento.

  • art. 164 c.p.p.

    "per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1"

    Stabilisce l'efficacia limitata nel tempo e per taluni atti della dichiarazione/elezione di domicilio, evidenziandone la funzionalità rispetto alle diverse fasi del processo e l'importanza formale della dichiarazione stessa.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna pecuniaria in caso di inammissibilità dovuta a colpa dell'istante; applicata per disporre il versamento alla Cassa delle ammende a titolo equo.

Massime di principio

  • L'elezione o dichiarazione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1 ter c.p.p. è formale e indispensabile per la validità dell'impugnazione: deve risultare un atto sottoscritto dalla parte o documentalmente provato con data certa.
  • La mera presenza di un domicilio effettivo o di una precedente elezione nel grado di merito non esonera dall'obbligo di produrre la dichiarazione/elezione richiesta per il grado di impugnazione: le norme (art. 157‑ter e art. 164 c.p.p.) coordinano e giustificano tale esigenza procedurale.
  • Errori tecnici nella trasmissione telematica che rendono un documento privo della firma della parte debbono essere provati con documentazione idonea (es. copia originaria firmata con data certa o annotazioni ufficiali) per evitare la dichiarazione di inammissibilità.
  • La sottoscrizione digitale del difensore non sostituisce la sottoscrizione o la prova della sottoscrizione dell'imputato quando la norma richiede espressamente la firma della parte per la dichiarazione/elezione di domicilio.
  • L'inammissibilità per carenze formali può determinare non solo la perdita del grado di impugnazione ma anche l'imposizione di spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.); è quindi consigliabile verificare con attenzione la regolarità formale degli atti e conservare prove della loro formazione e trasmissione.

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