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Sentenza

Sentenza del 28/02/2017 n. 5150 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia aveva emesso un accertamento induttivo per l’anno 2002 ai fini IVA, IRPEF e IRAP, contestando maggiori ricavi sulla base di incongruenze nelle giacenze di magazzino, presunti acquisti non contabilizzati e diverse percentuali di ricarico. La contribuente ha proposto quattro motivi: contestazione dell’assenza di un inventario fisico della merce; mancata considerazione dei costi correlati ai maggiori ricavi presunti; omessa o insufficiente pronuncia sulla quantificazione del reddito; e vizi nella valutazione delle prove presuntive e nella distribuzione dell’onere probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, il terzo e il quarto motivo, rilevando che erano rivolti direttamente contro l’operato dell’Ufficio, generici, privi di autosufficienza e non adeguatamente collegati alla motivazione della sentenza impugnata. È stato invece accolto il secondo motivo: nell’accertamento induttivo l’Amministrazione deve considerare anche le componenti negative del reddito, purché dimostrate dal contribuente o risultanti dagli accertamenti. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d)

    Consente l’accertamento induttivo dei redditi quando le irregolarità contabili e le anomalie riscontrate rendono inattendibile la contabilità e permettono di ricostruire presuntivamente i ricavi.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54

    Disciplina l’accertamento IVA e consente la rettifica dei ricavi sulla base di elementi presuntivi e delle risultanze della verifica.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53

    La contribuente ne ha invocato l’applicazione in relazione alla presunzione di acquisto e cessione dei beni, ma il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenze processuali.

  • Costituzione, art. 53

    È stato richiamato il principio di capacità contributiva, in relazione alla necessità di determinare correttamente il reddito imponibile considerando anche i costi correlati ai ricavi accertati.

  • Codice civile, artt. 2727, 2729 e 2697

    Riguardano rispettivamente le presunzioni semplici, i requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni e l’onere della prova; i motivi fondati su tali norme sono stati ritenuti inammissibili per genericità e difetto di autosufficienza.

  • Codice di procedura civile, artt. 112, 378

    L’art. 112 riguarda il dovere di pronunciare sulle domande e sulle eccezioni; l’art. 378 disciplina il deposito della memoria in Cassazione. Il richiamo all’art. 112 non ha condotto all’accoglimento delle relative censure.

Massime di principio

  • In un accertamento induttivo, l’Amministrazione può ricostruire i ricavi anche attraverso incongruenze delle giacenze, anomalie contabili, acquisti non documentati e dichiarazioni rese dal contribuente durante la verifica.
  • Le dichiarazioni rese dal contribuente in sede di accesso possono avere valore confessorio e fondare l’accertamento, soprattutto se non vengono contestate tempestivamente durante le operazioni di verifica.
  • La ricostruzione induttiva non può limitarsi ai maggiori ricavi: devono essere considerate anche le componenti negative del reddito, ma il contribuente deve dimostrare i relativi costi oppure questi devono risultare dagli accertamenti.
  • Nel giudizio di Cassazione non è sufficiente criticare direttamente l’operato dell’Agenzia: occorre contestare specificamente la motivazione e la decisione del giudice d’appello.
  • I motivi di ricorso devono essere autosufficienti e riportare, almeno nei passaggi rilevanti, gli atti e i documenti su cui si fondano; in caso contrario possono essere dichiarati inammissibili.
  • La cassazione con rinvio non determina automaticamente l’annullamento definitivo dell’accertamento: il giudice di rinvio dovrà ricalcolare il reddito tenendo conto anche dei costi dimostrati o comunque risultanti dagli atti.

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