Cassazione Penale, Ordinanza n. 12600/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato un'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare in materia di competenza territoriale. Dal testo emerge che la censura investiva una questione di incompetenza territoriale non ricompresa nei casi di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 24-bis c.p.p. La Corte rileva che l'eccezione avrebbe dovuto essere proposta e coltivata nei termini dell'art. 491 c.p.p. e, se respinta, riproposta nei motivi di impugnazione solo senza introdurre argomentazioni nuove o diverse rispetto a quelle originarie. In sede di legittimità, pertanto, risultano insindacabili i profili di competenza territoriale non ritualmente sottoposti nei termini processuali, anche se collegati a sopravvenienze istruttorie. La Corte richiama inoltre i presupposti del rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis c.p.p., osservando che il giudice deve motivare l'ammissibilità del rinvio e compiere una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza, requisiti che nella specie non ricorrevano. Il ricorso è stato quindi ritenuto manifestamente infondato e dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la questione di competenza territoriale fosse stata sollevata al di fuori dei presupposti e dei limiti previsti dall'art. 24-bis c.p.p. e che, comunque, la censura fosse manifestamente infondata. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non avendo ravvisato elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 24-bis c.p.p.
Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione sulla competenza per territorio è ammissibile solo se il giudice investito della questione o che intenda rilevarla d'ufficio ne motiva la richiesta, compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza e dando conto dell'impossibilità di risolvere la questione con gli ordinari strumenti processuali.
art. 491 c.p.p.
L'eccezione di incompetenza territoriale, se ritualmente proposta nel termine, può essere riproposta nei motivi di impugnazione, ma senza introdurre argomentazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle originarie.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 4, comma 1
Ha introdotto l'istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione in materia di competenza per territorio.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per il principio secondo cui l'applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. richiede la verifica che la parte non abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La questione di incompetenza territoriale, se non ritualmente dedotta nei termini di legge, non può essere recuperata in cassazione mediante nuovi argomenti o attraverso il richiamo a sopravvenienze istruttorie.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 24-bis c.p.p. è ammissibile solo quando il giudice motivi specificamente la rilevanza della questione e ne valuti non manifestamente infondata la soluzione, escludendo la praticabilità degli ordinari strumenti processuali.
- La mancanza dei presupposti dell'art. 24-bis c.p.p. comporta l'inammissibilità dell'impugnazione proposta per ottenere una decisione immediata sulla competenza territoriale.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, di regola, la condanna alle spese e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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