Sentenza n. 9978/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento – del provvedimento n. 30497 del 21 febbraio 2023 (di seguito “Provvedimento”), adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito “AGCM” o “Autorità”) all'esito del procedimento PS12308 – Axpo Italia Pulsee/attivazioni non richieste (“Procedimento”), notificato tramite posta elettronica certificata ad Axpo Italia S.p.A. (di seguito “AXIT” o “Società”) in data 2 marzo 2023; – di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso; nonché, in subordine, per la riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata alla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento AGCM che ha accertato attivazioni non richieste di contratti di fornitura di energia elettrica e gas e ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000.000 di euro
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato il provvedimento sanzionatorio deducendo: la violazione dell’art. 14 l. n. 689/1981 e dei principi di legalità, celerità, certezza e buon andamento, per il tardivo avvio del procedimento rispetto alle prime segnalazioni; l’insussistenza di una culpa in vigilando, sostenendo di avere adottato sistemi preventivi e repressivi di controllo della rete agenziale e lamentando che l’AGCM avesse configurato una responsabilità oggettiva per le condotte degli agenti; il difetto di istruttoria, di motivazione e di prova, nonché illogicità, irragionevolezza e travisamento, per l’utilizzo prevalente di reclami e annullamenti contrattuali e per la valorizzazione dei meccanismi di controllo introdotti successivamente; infine, in via subordinata, l’illegittimità della quantificazione della sanzione, per l’errata valutazione di gravità, durata e impatto della condotta, per il riferimento al fatturato complessivo e per l’insufficiente considerazione delle misure correttive adottate.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Quanto alla tardività, ha ritenuto che, anche applicando l’orientamento più favorevole alla ricorrente, secondo cui il termine perentorio di novanta giorni dell’art. 14 l. n. 689/1981 sarebbe applicabile alla fase pre-istruttoria, il termine decorresse dal momento in cui l’Autorità aveva acquisito piena conoscenza della serialità e rilevanza sistemica del fenomeno, non dalla prima segnalazione isolata. Poiché l’avvio del procedimento del 15 giugno 2022 era intervenuto entro novanta giorni dall’accertamento maturato nel maggio 2022, la censura è stata respinta. Il Collegio ha inoltre osservato che l’eventuale inosservanza di un termine procedurale non determina automaticamente l’illegittimità del provvedimento in assenza di una concreta lesione dei diritti di difesa. Quanto alla responsabilità della società, il TAR ha ritenuto che l’AGCM non avesse configurato una responsabilità oggettiva per il fatto degli agenti, ma avesse correttamente ricondotto l’illecito alla violazione degli obblighi di diligenza professionale e alla culpa in eligendo e in vigilando. Nel settore energetico, caratterizzato da beni essenziali, elevata asimmetria informativa e tecniche di vendita invasive, il professionista deve predisporre fin dall’origine presidi organizzativi idonei a verificare il consenso effettivo, libero e consapevole del consumatore. L’efficacia della check call introdotta successivamente ha dimostrato, in chiave controfattuale, che una misura preventiva concretamente idonea era disponibile e avrebbe dovuto essere adottata ab origine. Il quadro probatorio è stato ritenuto sufficiente: reclami numerosi e convergenti, reclami indirizzati alla società, analisi interne, annullamenti delle forniture, riconoscimento sostanziale di una parte delle contestazioni e documentazione ispettiva costituivano un insieme di indizi gravi, precisi e concordanti, senza necessità di una prova diretta di ogni singola attivazione. La valorizzazione dei controlli successivamente introdotti è stata ritenuta legittima, non come prova autonoma dell’illecito, ma per dimostrare l’inadeguatezza originaria dei presidi preventivi. Infine, il TAR ha ritenuto legittima la sanzione, in quanto l’AGCM aveva applicato i criteri di cui all’art. 11 l. n. 689/1981, richiamati dall’art. 27, comma 13, del Codice del consumo, considerando gravità, durata, diffusione nazionale, numero dei consumatori coinvolti, tecniche di vendita, pregiudizio arrecato e condizioni economiche della società. Le misure correttive erano state considerate come attenuanti, ma non potevano avere efficacia esimente perché successive al consolidamento del fenomeno e all’avvio dell’azione amministrativa. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 14 l. n. 689/1981
termine di novanta giorni per la contestazione dell’illecito amministrativo
Anche secondo l’orientamento più favorevole alla ricorrente, il termine può decorrere non dalla prima segnalazione isolata, ma dal momento in cui l’Autorità acquisisce piena conoscenza della consistenza, serialità e rilevanza dell’illecito, mentre il tempo necessario per la valutazione preliminare non è computabile. L’inosservanza del termine, inoltre, non determina automaticamente l’illegittimità dell’atto in assenza di una concreta lesione del diritto di difesa.
art. 20 Codice del consumo
Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale e falsa o è idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio.
La scorrettezza richiede la compresenza della violazione dello standard di diligenza professionale e dell’idoneità della condotta a incidere sull’autonomia decisionale del consumatore.
art. 26, lett. f), Codice del consumo
È stato richiamato quale fondamento dell’accertamento della pratica commerciale scorretta relativa alle attivazioni non richieste di forniture energetiche.
art. 66-quinquies Codice del consumo
La società aveva applicato tale disposizione procedendo all’annullamento dei contratti relativi ad attivazioni non richieste; tale condotta ha costituito un elemento del quadro probatorio.
art. 27 Codice del consumo
La disposizione richiama i criteri legali per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, applicati dall’AGCM insieme all’art. 11 l. n. 689/1981.
art. 11 l. n. 689/1981
I criteri di gravità della violazione, durata della condotta e condizioni economiche del responsabile guidano la quantificazione della sanzione; il loro apprezzamento rientra nella discrezionalità tecnica dell’Autorità ed è sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento.
art. 3 l. n. 241/1990
È stato richiamato con riguardo all’obbligo di motivazione della quantificazione della sanzione, ritenuta nel caso concreto analitica e coerente.
Massime di principio
- Nei procedimenti sanzionatori dell’AGCM, il termine per l’avvio del procedimento, ove ritenuto applicabile alla fase pre-istruttoria, decorre dal momento in cui l’Autorità acquisisce una conoscenza sufficientemente completa della consistenza, serialità e rilevanza dell’illecito, non dalla prima segnalazione isolata; il periodo necessario alla valutazione preliminare non determina di per sé tardività.
- Nel settore dell’energia, il professionista è tenuto a uno standard di diligenza qualificata e deve organizzare, selezionare e controllare la propria rete di vendita in modo da prevenire attivazioni di forniture senza consenso effettivo, libero e consapevole del consumatore.
- La responsabilità del professionista per attivazioni non richieste realizzate da agenti o intermediari può fondarsi sulla culpa in eligendo e sulla culpa in vigilando, senza configurare una responsabilità oggettiva per il fatto altrui, quando l’illecito deriva dall’inadeguatezza dei presidi organizzativi e di controllo preventivi.
- Nell’accertamento di pratiche commerciali scorrette, una pluralità di reclami numerosi, convergenti e riferiti a modalità operative ricorrenti può costituire prova sufficiente, insieme agli altri elementi istruttori, della sistematicità della condotta, senza necessità di una prova diretta o confessionale di ogni singolo episodio.
- L’efficacia di misure correttive introdotte dal professionista dopo l’emersione del fenomeno può essere utilizzata dall’Autorità, in chiave controfattuale, per dimostrare l’inadeguatezza dei presidi originari; tali misure possono attenuare la sanzione, ma non escludono l’illecito se adottate tardivamente.
- La quantificazione della sanzione amministrativa da parte dell’AGCM è espressione di discrezionalità tecnica e può essere sindacata dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei presupposti; le misure correttive successive non hanno efficacia esimente, ma possono essere considerate come elementi attenuanti.
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