Cassazione Penale, Sentenza n. 19540/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame che, su appello del P.M., aveva applicato misure interdittive (divieto temporaneo di esercitare la professione di commercialista e/o attività imprenditoriale per 12 mesi) in relazione a plurimi capi di imputazione (principalmente reati di bancarotta e reati connessi ad accordi di ristrutturazione). Le doglianze contestavano: a) l'interesse del P.M. ad impugnare; b) la carenza di gravità indiziaria per vari capi; c) la errata applicazione dell'art. 236 L.F. agli accordi ex art. 182-bis (accordi di ristrutturazione "ordinari"); d) vizi di motivazione sul requisito dell'attualità e della personalizzazione del pericolo di recidiva e sulla proporzionalità e durata delle misure; e) la non imputabilità dei sindaci supplenti per omissione di vigilanza salvo subentro effettivo. I ricorrenti chiedevano annullamento/riduzione delle misure o rinvio per nuovo esame.
La decisione
La Corte ha dichiarato fondati in parte i ricorsi. Principali statuizioni: - Ha riconosciuto l'interesse del P.M. ad impugnare per ottenere l'estensione della stessa misura a ulteriori fatti-reato; - Ha affermato che l'art. 236 L.F. non è applicabile agli accordi di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis ("ordinari"), essendo la norma penale espressamente riferita al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari (art. 182-septies); di conseguenza ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva applicato le interdittive in relazione ai capi G) e H) per i seguenti indagati: Cassero Fabio (capo G), Catalano Vincenzo (capi G e H), Nardone Raffaele (capo H), Porcaro Andrea (capi G e H), Porcaro Francesco (capi G e H), Porcaro Mario (capo H), Mataluni Biagio (capi G e H), Mataluni Fabio (capo G), Mataluni Vincenzo (capo G). - Ha invece lasciato in piedi e/o rinviato al giudice di merito l'esame dei capi residui (capo E relativo alla Rummo spa, e capo F relativo all'art. 236-bis in relazione all'art. 182-bis) per i seguenti soggetti: Cassero Fabio (capi E e F), Porcaro Andrea e Porcaro Francesco (capo F), Dell'Aquila Alfredo, Matarazzo Cosimo e Zollo Claudio (capo E). - Sulla sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di recidiva) ha censurato la motivazione del Tribunale del riesame ritenendola generica, non sufficientemente personalizzata e non adeguatamente fondata sull'attualità del pericolo, disponendo l'annullamento con rinvio per nuovo esame da parte del giudice di merito relativamente alle posizioni per le quali il profilo cautelare residua.
Norme richiamate
art. 236 legge fallimentare
La Corte interpreta la norma in senso restrittivo: l'art. 236 si applica al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari (art. 182-septies), ma non agli accordi di ristrutturazione ordinari ex art. 182-bis; non è consentita analogia in malam partem per estenderne la portata.
art. 182-bis legge fallimentare
L'accordo ex art. 182-bis è qualificato come accordo di ristrutturazione ordinario (di natura negoziale, vincolante solo per aderenti) e non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 236 L.F.; per i rischi specifici relativi al professionista intervenuto è previsto invece l'art. 236-bis.
art. 182-septies legge fallimentare
Gli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari (art. 182-septies) hanno effetto esteso e carattere parzialmente 'concordatario' e sono espressamente richiamati dall'art. 236; per questi accordi può quindi profilarsi la bancarotta punita da art. 236.
art. 236-bis legge fallimentare
Norma che incrimina, fra l'altro, il falso professionale nelle relazioni previste dall'art. 182-bis; la Corte mantiene distinta la responsabilità prevista dall'art. 236-bis rispetto all'art. 236, confermando che per le responsabilità dei professionisti in 182-bis esiste un presidio penale autonomo.
art. 223 e 224 legge fallimentare (bancarotta fraudolenta)
Richiamati come materiale tipico della bancarotta fraudolenta (impropria) integrabile, in casi espressamente previsti, anche nelle procedure concorsuali selezionate dall'art. 236; la Corte distingue le ipotesi applicabili a seconda della procedura (concordato/182-septies vs 182-bis).
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Interpretato richiedere giudizio sul pericolo di reiterazione 'concreto' e 'attuale': il giudice cautelare deve motivare adeguatamente, personalizzare la valutazione, tenere conto del 'tempo silente' tra fatti e misura e non fondare la prognosi solo sull'esercizio della professione o su cariche passate.
art. 297 comma 3 cod. proc. pen.
La Corte ritiene applicabile la regola della retrodatazione dei termini di durata delle misure a tutte le misure cautelari, comprese quelle interdittive: se la medesima misura è stata precedentemente applicata per altri fatti, la durata decorre dalla prima applicazione.
art. 308 cod. proc. pen.
Richiama il limite massimo di durata delle misure interdittive (12 mesi) e la necessità che il giudice motivi la scelta della durata e tenga conto di eventuali misure applicate in precedenza ai fini del computo (in relazione all'art. 297).
art. 40 comma secondo cod. pen. e art. 2403 cod. civ.
La Corte ribadisce che l'omissione di atti di vigilanza (art. 40 cpv.) e i doveri di controllo dei sindaci rilevano per i membri effettivi del collegio sindacale; i sindaci supplenti rispondono solo se effettivamente subentrati o titolari delle funzioni al tempo dei fatti.
art. 568, 591, 310 cod. proc. pen. (regole sulle impugnazioni)
La Corte chiarisce la nozione di 'interesse' all'impugnazione nel processo penale: il P.M. ha interesse concreto e attuale ad impugnare anche se la misura è già applicata per altri reati, quando l'appello è idoneo a ottenere l'estensione della misura ad ulteriori fatti-reato.
Massime di principio
- Il pubblico ministero ha legittimo interesse ad impugnare un rigetto cautelare quando mira a ottenere l'applicazione della stessa misura per ulteriori fatti-reato, anche se l'indagato è già sottoposto a misura per altri reati.
- L'art. 236 L.F. non può essere esteso per analogia agli accordi di ristrutturazione ordinari ex art. 182-bis: le norme penali devono essere interpretate secondo il principio di tassatività; gli strumenti di tutela penale per l'art. 182-bis sono diversi (es. art. 236-bis).
- La regola di retrodatazione dei termini prevista dall'art. 297 comma 3 si applica anche alle misure interdittive: la durata massima va computata dalla prima applicazione della medesima misura.
- Per l'applicazione di misure interdittive il giudice deve motivare in modo specifico e personalizzato il requisito del pericolo di reiterazione, dimostrando la concretezza e l'attualità del rischio e tenendo conto del tempo intercorso dai fatti ("tempo silente"). Non è sufficiente l'appartenenza a una categoria professionale o il mero esercizio dell'attività.
- I sindaci supplenti non sono automaticamente responsabili per omissione di vigilanza ai sensi dell'art. 40 cpv. cod. pen.; la responsabilità richiede che siano stati effettivamente titolari dei poteri e dei doveri al momento delle condotte contestate.
- La durata e la proporzionalità della misura interdittiva devono essere adeguatamente motivate e individualizzate per ciascun soggetto; non è ammessa una valutazione meramente cumulativa e indifferenziata tra più indagati.
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