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Sentenza

Sentenza n. 811/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza ED ESECUZIONE DEL GIUDICATO nascente dalla Sentenza n. 344/2025, resa dal Tribunale di Ivrea - Sezione Lavoro, in data 27/06/2025, pubblicata in pari data, nel procedimento n. R.G. 355/2025, notificata con attestazione di conformità in data 28/06/2025, non impugnata, passata in giudicato, con certificazione di passaggio in giudicato rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale di Ivrea in data 01/12/2025, con la quale il Tribunale di Ivrea - Sezione Lavoro, dopo avere: “accertato e dichiarato il diritto di ROBERTA BUGIADA di fruire - per gli aa. ss. 2023/2024 e 2024/2025 - del beneficio finanziario dell'importo di € 500 consistente nella Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per ciascun anno scolastico”, “ha condannato il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, a mettere a disposizione di ROBERTA BUGIADA l'importo complessivo di € 1.000,00 secondo le modalità di cui art. 1, comma 122, l. 107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016 (Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubblicato in GU Serie Generale n. 281 del 01-12-2016), oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi”, “con la condanna del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore di ROBERTA BUGIADA delle spese di lite, liquidate in complessivi € 350,00, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa e Iva di legge, contributo unificato se versato, e successive occorrende, da distrarsi in favore del difensore Avv. Alberto Cutaia dichiaratosi antistatario”.

Giustizia amministrativa202600143

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Ivrea che riconosceva alla docente il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti e disponeva il pagamento delle relative somme e delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente e difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

È stato proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato, con la quale il Tribunale di Ivrea aveva riconosciuto a una docente il diritto a beneficiare, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, della Carta elettronica del docente per complessivi 1.000 euro, oltre interessi ed eventuale maggior somma, e aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in 350 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Nelle more del giudizio di ottemperanza l'Amministrazione ha corrisposto alla docente le somme spettanti in dipendenza del giudicato. Il difensore ha quindi dato atto della cessazione della materia del contendere limitatamente alla posizione della docente, insistendo invece per l'esecuzione della sentenza quanto alle somme liquidate in suo favore quale procuratore antistatario.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti della docente, poiché l'Amministrazione aveva provveduto al pagamento delle somme dovute in base al giudicato. Ha invece accolto la domanda di ottemperanza proposta dall'avvocato in proprio, ordinando al Ministero di dare esecuzione alla sentenza civile e di pagare le somme liquidate in suo favore entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di adottare tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato entro sessanta giorni dall'infruttuosa scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Le spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, nonché il contributo unificato alle condizioni di legge, sono state poste a carico dell'Amministrazione, poiché essa aveva dato esecuzione solo parziale e successiva alla proposizione del ricorso. È stata disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Il fascicolo è stato inoltre trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in ragione di potenziali profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La norma è applicata per dichiarare cessata la materia del contendere limitatamente alla posizione della docente, in ragione dell'intervenuta corresponsione delle somme dovute in esecuzione del giudicato.

  • art. 93 c.p.c.

    La disposizione è richiamata quale fondamento della distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

  • art. 1, comma 122, l. 107/2015

    È richiamata nella sentenza civile oggetto di ottemperanza quale disciplina del beneficio finanziario della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.

  • d.p.c.m. 28 novembre 2016

    È richiamato nella sentenza civile quale disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione esegue integralmente il giudicato nei confronti di uno dei beneficiari prima della decisione, nei confronti di tale beneficiario deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere; il giudizio può tuttavia proseguire per le statuizioni rimaste ineseguite in favore di altri ricorrenti.
  • L'esecuzione solo parziale e successiva alla proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'Amministrazione alle spese di lite, secondo il criterio della soccombenza sostanziale o virtuale.
  • In presenza di una persistente inesecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare in sostituzione dell'Amministrazione dopo l'infruttuosa scadenza del termine.
  • La condanna contenuta nel giudicato civile al pagamento delle spese di lite in favore del difensore antistatario può essere fatta valere direttamente dal difensore mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, nei limiti della mancata esecuzione della relativa statuizione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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